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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Codice 10.7
D.D. 14 settembre 2004, n. 998

Comune di Bagnolo Piemonte (CN). Mutamento temporaneo di destinazione d’uso, con concessione amministrativa per anni 10 a favore di terzi di porzioni di complessivi Ha 43.57.16 dei terreni comunali gravati da uso civico siti in località “Casassa e Vallone Superiore” rispettivamente distinti al NCT Fg. 53 - mapp. 78 - 79 e Fg. 3 - mapp. 3 - 11 - 12, per estrazione gneiss lamellare e usi accessori. Autorizzazione

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

- Di reiterare l’autorizzazione, già rilasciata con la DGR n. 76-15723 del 30.12.1996, ora annullata con la sentenza del TAR Piemonte citata in premessa, inerente l’area di Ha 31.90.98, riconoscendo la validità di tutti gli atti di concessione già stipulati, inerenti la coltivazione nella stessa area e non ancora scaduti, purchè gli stessi rispettino, sino alla scadenza, tutte le condizioni e le prescrizioni di cui all’originaria autorizzazione;

- di autorizzare il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) a mutare la destinazione d’uso delle ulteriori porzioni di complessivi Ha 43.57.16 (all’epoca oggetto di diniego) dei terreni comunali gravati da uso civico, siti in località “Casassa e Vallone Superiore” rispettivamente distinti al NCT - Fg. 53 - mapp. 78 - 79 e Fg. 3 mapp. 3 - 11 - 12, per darle in concessione amministrativa a terzi per un periodo di anni 10 (dieci), eventualmente rinnovabile a condizioni da stabilirsi, per consentire l’estrazione di gneiss lamellare ed eventuali usi accessori;

- che il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà inviare all’Ufficio Usi Civici della Regione Piemonte copia degli atti di concessione che verranno stipulati con la Società Concessionaria relativamente all’istanza in argomento, dando atto che sarà cura del Comune stesso ottemperare all’obbligo delle registrazioni e trascrizioni di legge connesse e conseguenti alla presente autorizzazione;

- che il Concessionario non potrà operare sull’area in argomento prima di aver conseguito tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni regionali e non, che sono o potranno rendersi necessarie per la realizzazione di quanto richiesto e che, in difetto, la concessione eventualmente rilasciata dal Comune, dovrà essere revocata;

di dare atto che:

- le porzioni dei terreni oggetto del presente provvedimento rimangono gravate da uso civico, pertanto sono disciplinate dalla Legge 16 giugno 1927, n. 1766, dal D.P.R. 24 luglio 1977,

n. 616 e sottoposte ai vincoli di cui al D.Lgs n. 42/04 - ex D.Lgs 490/99 nonchè alle direttive regionali formulate con Circolare Regionale n. 20/PRE - P.T. del 30 dicembre 1991, confermata dalla Circolare Regionale n. 3/FOP del 4 marzo 1997, inoltre, al termine o al decadere della concessione, salvo rinnovo della stessa, dovranno essere restituite al Comune ripristinate, per gli eventuali danni dal punto di vista ambientale, secondo le prescrizioni delle competenti autorità, a cura e spese del concessionario;

- le concessioni non potranno essere stipulate a condizioni economiche inferiori a quanto disposto dalla Commissione Tecnico-consultiva per gli Usi Civici della Regione Piemonte, così come specificato in premessa, fatti salvi gli eventuali ulteriori importi dovuti ai sensi del Regolamento Comunale Cave in vigore nonchè ai sensi delle DGC n. 286 e 287 del 18.12.2002 e delle eventuali loro successive integrazioni ed, in ultimo fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge;

- eventuali conguagli potranno essere effettuati solo in conseguenza di una specifica valutazione da parte dell’Agenzia del Territorio competente, in occasione di una verifica a campione disposta da questa Amministrazione o su richiesta delle parti (Comune - Concessionario) o in conseguenza di differenze di superficie che venissero rilevate in seguito all’approvazione di verifiche demaniali oltre, ovviamente, alle eventuali differenze di materiale estratto, rispetto alle stime peritali e in conseguenza di sensibili e documentate variazioni di mercato, così come meglio specificato in premessa;

- il Comune di Bagnolo Piemonte (CN) dovrà destinare tutti gli importi percepiti in virtù della presente autorizzazione alla costruzione di opere permanenti di interesse generale della popolazione, ai sensi dell’articolo 24 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e, nell’eventuale attesa, investirli in titoli del debito pubblico intestati a se stesso ma con vincolo a favore della Regione Piemonte, per utilizzarli al bisogno, previo svincolo da parte di questa Amministrazione, come suddetto;

- tutte le spese notarili o equipollenti non che quelle di eventuali frazionamenti, inerenti l’autorizzazione di cui al presente provvedimento, sono a totale carico del concessionario.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri