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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 29-13812

Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18. Tariffe regionali per il rimborso delle spese per l’identificazione elettronica dei cani

A relazione dell’Assessore Galante:

La legge regionale n. 18/2004 “Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dell’anagrafe canina)” ha istituito l’anagrafe canina regionale informatizzata e l’obbligo di identificazione dei cani tramite l’applicazione del microchip, quale strumento necessario per migliorare la prevenzione dell’abbandono dei cani e corresponsabilizzare il proprietario sugli obblighi nei confronti del proprio animale.

Secondo le disposizioni normative ed entro i termini di legge previsti, il proprietario di un cane ha la facoltà di ricorrere per l’intervento di identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, su pagamento di relativa parcella, o al Servizio Veterinario della ASL, corrispondendo all’ASL stessa il rimborso delle spese per l’identificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 42-12939 del 5 luglio 2004, la Regione Piemonte ha approvato il tariffario per le prestazioni rese nell’interesse dei privati nell’ambito delle competenze dei Servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. Al punto 7 dell’allegato A per la sanità animale del suddetto tariffario è già stabilita la tariffa di 20 Euro da applicarsi nel caso di pagamento totale della prestazione, a carico di coloro che non abbiano adempiuto all’obbligo di identificazione del cane.

Si rende necessario stabilire invece l’ammontare del rimborso delle spese per il materiale utilizzato nei casi in cui il cittadino proprietario di cane, si rivolga spontaneamente e per libera scelta al Servizio veterinario della ASL per identificare e registrare il proprio animale nel rispetto della legge regionale 18/2004.

Poiché l’obbligo di identificazione deve essere assolto nei primi sessanta giorni di vita dei cuccioli e comunque prima che siano ceduti, è importante prevedere un rimborso differenziato per le cucciolate, la cui registrazione cumulativa, comporta risparmio per il servizio erogato.

Inoltre poiché le ASL erogano la prestazione in forma programmata a cadenza mensile, si rende necessario individuare una tariffa aggiuntiva applicabile alle eventuali prestazioni di urgenza.

Infine, tenuto conto che i cani che presentano un tatuaggio illeggibile devono essere sottoposti a nuova identificazione attraverso l’applicazione del microchip, è necessario precisare che l’intervento effettuato presso i Servizi Veterinari delle ASL è gratuito, avendo già il proprietario del cane ottemperato precedentemente all’obbligo, senza responsabilità sulla mancata persistenza del contrassegno.

La Giunta Regionale, valutate le spese per l’identificazione elettronica sostenute dalle ASL sulla base dei costi del materiale utilizzato (microchip, lettori, materiale per registrazione cartacea e costi della gestione informatizzata), ad unanimità,

delibera

- di approvare le seguenti tariffe regionali applicabili ai Servizi Veterinari delle ASL per gli interventi di identificazione elettronica dei cani nel rispetto della legge regionale 18/04, quale rimborso delle spese per il materiale utilizzato:

1. identificazione con microchip di un cane singolo: 3,50 Euro;

2. identificazione con microchip di cucciolate: 3, 00 Euro per ogni cane;

3. prestazione di urgenza (tariffa aggiuntiva rispetto ai costi di cui ai punti 1 e 2): 15,00 Euro.

- di stabilire che l’identificazione con microchip di un cane già regolarmente tatuato, il cui tatuaggio risulti illeggibile, è effettuata dai Servizi Veterinari delle ASL senza alcun onere per il proprietario del cane.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R n. 8/R/2002.

(omissis)