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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 29-13812
Legge Regionale 19 luglio 2004, n. 18. Tariffe regionali per il rimborso delle spese per lidentificazione elettronica dei cani
A relazione dellAssessore Galante:
La legge regionale n. 18/2004 Identificazione elettronica degli animali da affezione e banca dati informatizzata. Abrogazione della legge regionale 13 aprile 1992, n. 20 (Istituzione dellanagrafe canina) ha istituito lanagrafe canina regionale informatizzata e lobbligo di identificazione dei cani tramite lapplicazione del microchip, quale strumento necessario per migliorare la prevenzione dellabbandono dei cani e corresponsabilizzare il proprietario sugli obblighi nei confronti del proprio animale.
Secondo le disposizioni normative ed entro i termini di legge previsti, il proprietario di un cane ha la facoltà di ricorrere per lintervento di identificazione alla prestazione di un medico veterinario libero professionista autorizzato, su pagamento di relativa parcella, o al Servizio Veterinario della ASL, corrispondendo allASL stessa il rimborso delle spese per lidentificazione elettronica, sulla base dei costi del materiale utilizzato.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 42-12939 del 5 luglio 2004, la Regione Piemonte ha approvato il tariffario per le prestazioni rese nellinteresse dei privati nellambito delle competenze dei Servizi medici e veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL. Al punto 7 dellallegato A per la sanità animale del suddetto tariffario è già stabilita la tariffa di 20 Euro da applicarsi nel caso di pagamento totale della prestazione, a carico di coloro che non abbiano adempiuto allobbligo di identificazione del cane.
Si rende necessario stabilire invece lammontare del rimborso delle spese per il materiale utilizzato nei casi in cui il cittadino proprietario di cane, si rivolga spontaneamente e per libera scelta al Servizio veterinario della ASL per identificare e registrare il proprio animale nel rispetto della legge regionale 18/2004.
Poiché lobbligo di identificazione deve essere assolto nei primi sessanta giorni di vita dei cuccioli e comunque prima che siano ceduti, è importante prevedere un rimborso differenziato per le cucciolate, la cui registrazione cumulativa, comporta risparmio per il servizio erogato.
Inoltre poiché le ASL erogano la prestazione in forma programmata a cadenza mensile, si rende necessario individuare una tariffa aggiuntiva applicabile alle eventuali prestazioni di urgenza.
Infine, tenuto conto che i cani che presentano un tatuaggio illeggibile devono essere sottoposti a nuova identificazione attraverso lapplicazione del microchip, è necessario precisare che lintervento effettuato presso i Servizi Veterinari delle ASL è gratuito, avendo già il proprietario del cane ottemperato precedentemente allobbligo, senza responsabilità sulla mancata persistenza del contrassegno.
La Giunta Regionale, valutate le spese per lidentificazione elettronica sostenute dalle ASL sulla base dei costi del materiale utilizzato (microchip, lettori, materiale per registrazione cartacea e costi della gestione informatizzata), ad unanimità,
delibera
- di approvare le seguenti tariffe regionali applicabili ai Servizi Veterinari delle ASL per gli interventi di identificazione elettronica dei cani nel rispetto della legge regionale 18/04, quale rimborso delle spese per il materiale utilizzato:
1. identificazione con microchip di un cane singolo: 3,50 Euro;
2. identificazione con microchip di cucciolate: 3, 00 Euro per ogni cane;
3. prestazione di urgenza (tariffa aggiuntiva rispetto ai costi di cui ai punti 1 e 2): 15,00 Euro.
- di stabilire che lidentificazione con microchip di un cane già regolarmente tatuato, il cui tatuaggio risulti illeggibile, è effettuata dai Servizi Veterinari delle ASL senza alcun onere per il proprietario del cane.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R n. 8/R/2002.
(omissis)