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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Codice 8.3
D.D. 29 novembre 2004, n. 59

Approvazione del bando regionale sulla ricerca scientifica applicata per l’anno 2004 e conseguente impegno di spesa per 6.000.000,00 di Euro sul cap. 26720 UPB 16032 (Acc. 101351/A) del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004

Vista la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (C.I.P.E) n. 17 del 9 maggio 2003, recante “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003 art. 61)” che ha inteso finanziare, per il secondo anno consecutivo, la ricerca scientifica applicata in Piemonte con uno stanziamento pari a 14.484.600,00 di Euro.

Vista la D.G.R. n. 38 - 13692 del 18 ottobre 2004 che, tra l’altro, approva lo schema di Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) per il Potenziamento della ricerca scientifica in Piemonte tra la Regione Piemonte, il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F) e il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca scientifica - M.I.U.R. autorizzandone il Responsabile della direzione Programmazione e statistica alla sottoscrizione.

Accertato che l’A.P.Q. è stato sottoscritto il 28 ottobre 2004 e che la Relazione tecnica, allo stesso allegata, prevede l’emanazione di un bando regionale sulla ricerca scientifica applicata quale strumento utile ai fini della selezione dei progetti.

Accertato altresì che, in base alla disciplina negoziale del A.P.Q. citato, i settori finanziabili con il medesimo bando regionale sono: scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute: genomica avanzata e sue applicazioni per la salute; lotta contro le principali malattie; proteomica (per un finanziamento di 7.242.300,00 di Euro), sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi (per un finanziamento di 3.621.150,00 di Euro), sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi: sistemi energetici sostenibili; trasporti di superficie sostenibili (per un finanziamento di 3.621.150,00 di Euro), nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione ed aeronautica e spazio (per un finanziamento di 6.000.000,00 di Euro) per un importo complessivo pari a 20.484.600,00 di Euro di cui 14.484.60000 di Euro a carico del C.I.P.E. e 6.000.000,00 di Euro a carico della Regione.

Rilevato che la Giunta regionale del Piemonte, con proprio provvedimento n. 97 - 14001 del 15 novembre 2004, ha provveduto a destinare al settore scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute (genomica avanzata e sue applicazioni per la salute; lotta contro le principali malattie; proteomica) un primo importo di finanziamento pari a 2.517.092,00 di Euro al fine di consentire l’integrazione dei contributi concessi ai progetti di ricerca finanziati, nel medesimo settore, con la delibera C.I.P.E. 36/2002 e che, di conseguenza, l’importo di finanziamento residuo ascrivibile a quel settore di intervento risulta pari a 4.725.208,00 di Euro.

Considerato che la Giunta regionale, sempre con D.G.R. n. 38 - 13692 del 18 ottobre 2004, ha approvato lo schema del bando regionale sulla ricerca scientifica applicata per l’anno 2004 autorizzando il Responsabile della direzione Programmazione e statistica ad apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie e che non assumano carattere sostanziale.

Atteso che agli oneri derivanti dalla valutazione dei progetti di ricerca, in base alle procedure previste dai punti 7 e seguenti del bando di cui allegato 1 al presente provvedimento, si farà fronte con apposito e distinto impegno di spesa.

Richiamata la D.G.R. n. 91 - 13274 del 3 agosto 2004 con cui la Giunta regionale ha accantonato la somma di 6.000.000,00 di Euro (Acc. N. 101351/A) a favore della direzione Programmazione e statistica sul cap.26720 “Fondo per la ricerca e lo sviluppo e per la diffusione delle innovazioni tecnologiche a favore delle piccole e medie imprese investite da processi di crisi (art. 7 l.r. 2/2003) della U. P. B. n. 16032 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004

Tutto ciò premesso, Il Responsabile della direzione regionale Programmazione e statistica

Vista la legge regionale 14 maggio 2004 n. 10

Visto l’art. 22 della legge 51/1997

determina

* di approvare il bando sulla ricerca scientifica per l’anno 2004 di cui all’allegato 1 alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

* di conseguentemente impegnare, a favore dei soggetti beneficiari di cui al punto 3 del medesimo allegato, ed ossia “Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, Aziende sanitarie locali (A.S.L.) e ospedaliere (A.S.O.) del Piemonte, Politecnico di Torino, altri Enti pubblici di ricerca che abbiano una stabile organizzazione nel territorio regionale, anche in partenariato con la Regione Piemonte, e che non si prefiggano scopi di lucro”, la somma di 6.000.000,00 di Euro sul cap. 26720 “Fondo per la ricerca e lo sviluppo e per la diffusione delle innovazioni tecnologiche a favore delle piccole e medie imprese investite da processi di crisi (art. 7 l.r. 2/2003) della U. P. B. n. 16032 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 che ne registra la necessaria disponibilità;

* di dare atto che alla copertura degli oneri derivanti per la procedura di valutazione dei progetti, prevista nei punti 7 e seguenti del medesimo bando, si farà fronte con apposito e distinto impegno di spesa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Direttore regionale
Franco Amato

Allegato 1

Bando regionale sulla ricerca scientifica applicata per l’anno 2004 nei settori: Salute e scienze mediche, Qualità e sicurezza alimentare, Ambiente, Nanotecnologie e nanoscienze, Aeronautica e spazio in attuazione dell’Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) per il potenziamento della ricerca scientifica applicata in Piemonte sottoscritto il 28 ottobre 2004 tra la Regione Piemonte, il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca scientifica (M.I.U.R.) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.).

Provvedimenti collegati: deliberazioni Cipe 76/2002, Cipe 17/2003, D.G.R. n. 59 - 10117 del 28 luglio 2003, D.G.R. n. 38 - 13692 del 18 ottobre 2004, D.G.R. n. 97-14001 del 15 novembre 2004. Comunicazione della Commissione europea n. 96/C 45/06.

1. Settori finanziabili, risorse disponibili e loro ripartizione

1.1. Il presente bando sulla ricerca scientifica applicata dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 17.967.508,00 euro derivante in parte da risorse C.I.P.E., di cui alla deliberazione n. 17 del 5 maggio 2003, pari a 11.967.508,00 euro, destinate ai settori:

* scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute: genomica avanzata e sue applicazioni per la salute; lotta contro le principali malattie; proteomica (per 4.725.208,00 euro);

* sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi (per 3.621.150,00 euro);

* sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi: sistemi energetici sostenibili; trasporti di superficie sostenibili (per 3.621.150,00 euro);

ed in parte, da risorse regionali, di cui alle D.D. G.G. R.R. n. 91 - 13274 del 3 agosto 2004 e n. 38 - 13692 del 18 ottobre 2004, pari a 6.000.000,00 euro, e destinate ai settori:

* nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione;

* aeronautica e spazio,

* oltre ai progetti integrati, di cui alla lettera b) del punto 2, che non risultino finanziabili con le risorse delibera C.I.P.E. n. 17/2003.

1.2. Ulteriori risorse di provenienza C.I.P.E., sempre di cui alla delibera 17/2003 e pari a 2.517.092,00 euro, sono state destinate con D.G.R. n. 97-14001 del 15 novembre 2004 all’integrazione dei finanziamenti concessi ai progetti di ricerca approvati nel settore Salute e scienze mediche, con D.D. n. 9 dell’11 maggio 2004, in base al regolamento dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto in data 28 ottobre 2004 tra Regione Piemonte, Ministero della Istruzione, Università e Ricerca scientifica (M.I.U.R.) e Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.).

2. Attività finanziabili

2.1. Sono previste due tipologie di progetti finanziabili:

a) progetti di durata massima biennale (o triennale se contenenti dottorati), che fanno riferimento ad un solo gruppo di ricerca per i quali il contributo non potrà risultare superiore a 65.000,00 euro: il contributo intende coprire le spese per il personale (borse di studio e di dottorato, contratti di ricerca), per i materiali di consumo e per i costi connessi al progetto (spese per le attività di permanenza, anche all’estero, presso altri Atenei, Istituti di ricerca o ospedali specializzati nel campo);

b) progetti integrati di durata massima triennale, coinvolgenti più gruppi e strutture di ricerca (anche collegati ad imprese, parchi scientifici e tecnologici, organismi tecnici ed imprenditoriali) per i quali l’entità del contributo è in relazione alle dimensioni e agli obiettivi del progetto. Per questa tipologia l’entità del contributo non potrà risultare superiore a 180.000,00 euro ed il relativo finanziamento copre le spese: per il personale (borse di studio e di dottorato, contratti di ricerca), per i materiali di consumo, per i servizi di consulenza ed i servizi equivalenti, per la strumentazione e le attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo, per i costi connessi al progetto (spese per le attività di permanenza, anche all’estero, presso altri Atenei, Istituti di ricerca o ospedali specializzati nel campo). I costi dei servizi di consulenza e dei servizi equivalenti sono considerati ammissibili fino al 25% del costo ammissibile del progetto.

2.2. Nel caso di cofinanziamento da parte degli Enti presentatori, in misura quantomeno pari al 40% del costo ammissibile del progetto, il contributo massimo per i progetti di cui alla lett. b) è elevato a 340.000,00 euro Rientrano tra i costi dichiarabili in sede di cofinanziamento, oltre a quelli evidentemente riconducibili alle voci di spesa indicate nel precedente punto, quelli derivanti dall’impiego di personale di ricerca strutturato presso le strutture coinvolte (responsabile del progetto, eventuale co-presentatore, loro collaboratori).

2.3. I costi connessi (per permanenza presso altri Atenei, Istituti di ricerca o ospedali specializzati nel campo) non possono risultare superiori a 25.000,00 euro per i progetti riconducibili al punto 2.1. lett. a), a 55.000,00 euro per quelli riconducibili al punto 2.1. lettera b) ed a 85.000,00 euro per quelli riconducibili al punto 2.2. .

2.4. In nessun caso sono finanziabili le spese relative a personale che svolga funzioni amministrative. Analogamente è fatto divieto agli enti beneficiari di procedere all’impiego delle risorse aggiuntive, di cui al successivo punto 4, per concedere, sotto qualsiasi forma, integrazioni economiche al proprio personale amministrativo.

3. Soggetti beneficiari dei finanziamenti

3.1. “Università degli Studi di Torino e del Piemonte Orientale, Aziende sanitarie locali (A.S.L.) e ospedaliere (A.S.O.) del Piemonte, Politecnico di Torino, altri Enti pubblici di ricerca che abbiano una stabile organizzazione nel territorio regionale, anche in partenariato con la Regione Piemonte, e che non si prefiggano scopi di lucro”.

4. Rapporti tra la Regione e gli Atenei piemontesi

4.1. Con apposito accordo, da sottoscriversi entro la data di inizio dei lavori del Nucleo tecnico scientifico di valutazione dei progetti di ricerca, di cui al punto 7, la Regione può riconoscere agli Atenei piemontesi un finanziamento aggiuntivo per spese di funzionamento a condizione che, gli stessi Atenei individuino al loro interno una struttura dedicata al monitoraggio delle risorse finanziarie trasferite in base al presente bando.

4.2. L’accordo, finalizzato a migliorare l’efficacia delle procedure di trasferimento delle risorse e delle conseguenti azioni di monitoraggio, vincola i soli soggetti sottoscrittori e deve contenere:

a) la previsione del trasferimento delle risorse dalla Regione verso un’unica struttura organizzativa all’interno di ciascun Ateneo coerentemente con la previsione contenuta nel successivo punto 11;

b) la possibilità per ciascun Ateneo di recuperare una somma pari al 5% del valore complessivo dei progetti finanziati così da poter fare fronte ad una quota parte delle spese generali di funzionamento;

c) l’obbligo per il singolo Ateneo di effettuare il monitoraggio delle risorse finanziarie attraverso un’unica struttura organizzativa di coordinamento nel rispetto dei termini fissati nel punto 15.2 del bando .

4.3. Ulteriori soggetti, ricompresi tra i beneficiari di cui al precedente punto 3, potranno richiedere l’estensione della medesima disciplina formulando apposita proposta di adesione entro il termine di cui al punto 4.1. La proposta va indirizzata alla Direzione regionale Programmazione e statistica, Coordinamento Interassessorile per la ricerca, Via Lagrange n. 24 - 10123 Torino e deve contenere l’individuazione della struttura competente ad effettuare il monitoraggio delle risorse. La disciplina negoziale verrà estesa, compatibilmente con le risorse disponibili, a tutti i soggetti che, avendo formulato nei termini anzidetti proposta di adesione, risultino, all’esito della selezione, assegnatari di almeno 5 progetti di ricerca finanziati.

4.5. La Regione per la sottoscrizione della convenzione è rappresentata dal Responsabile della Direzione regionale con competenza di cooordinamento in materia di ricerca.

5. Modalità di presentazione della domanda di finanziamento

5.1. La domanda di finanziamento contenente il progetto di ricerca è presentata da un singolo ricercatore responsabile, o da un ricercatore responsabile associato ad un co-presentatore.

5.2. La domanda formato elettronico è presentata, previa registrazione, compilando il modulo rintracciabile all’indirizzo: www.ricerca-scientifica-piemonte.it a partire dal 15 gennaio 2005 e fino al 90° (novantesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

5.3. La domanda formato cartaceo, sottoscritta in originale dal responsabile e controfirmata dal legale rappresentante dell’ente destinatario del finanziamento o da un suo delegato unico, deve pervenire in duplice copia, entro il termine ultimo indicato nel precedente punto 5.2., all’indirizzo “Assessorato alla Programmazione, Direzione Programmazione e Statistica, Coordinamento interassessorile per la ricerca, Via Lagrange n. 24, 10123 Torino”. Nel caso di delega occorrerà fare pervenire tempestivamente la comunicazione contenente l’attribuzione del potere di firma.

5.4. All’esterno del plico sigillato, oltre ai dati del mittente, occorre riportare la dicitura “Bando Ricerca Scientifica” ed il settore a cui attiene il progetto indicando:

con la lettera “A” il settore scienze della vita, genomica e biotecnologie per la salute: genomica avanzata e sue applicazioni per la salute; lotta contro le principali malattie; proteomica;

con la lettera “B” il settore sicurezza e qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi;

con la lettera “C” il settore sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi: sistemi energetici sostenibili; trasporti di superficie sostenibili;

con la lettera “D” il settore Nanotecnologie e nanoscienze, materiali multifunzionali basati sulla conoscenza e nuovi processi e dispositivi di produzione;

con la lettera “E” Aeronautica e spazio;

con la lettera “F” i progetti interdisciplinari.

5.5. Nel caso di recapito a mezzo posta farà fede la data di ricezione da parte dell’ufficio protocollo.

5.6. Non saranno prese in considerazione richieste incomplete o pervenute oltre la scadenza stabilita nel precedente punto 5.2..

6. Contenuto della domanda di finanziamento

6.1. La domanda formato elettronico è redatta direttamente sul modulo rintracciabile al seguente indirizzo: www.ricerca-scientifica-piemonte.it e contiene:

a) il titolo del progetto, il settore di ricerca scelto, la durata della ricerca, la relativa tipologia (secondo la tripartizione: progetti di cui al punto 2.1. lett. a), progetti di cui al punto 2.1. lett. b) e progetti di cui al punto 2.2.), il costo totale del progetto, l’importo finanziario richiesto e le cinque parole chiave ai fini della valutazione (da inserire in ordine di priorità dalla più generale alla più specifica);

b) il nome, il cognome, la qualifica, l’ente di appartenenza, il curriculum e la qualificazione a svolgere la ricerca del responsabile della ricerca e dell’eventuale co-presentatore; il nome, il cognome, la qualifica, l’ente di appartenenza, il ruolo svolto e l’impegno previsto per i collaboratori strutturati; il numero di collaboratori non strutturati per i quali si fa richiesta di finanziamento indicando per ciascuno di essi la relativa tipologia di borsa.

c) l’impegno del responsabile della ricerca a mettere a disposizione, tramite la Regione, i risultati della ricerca alle strutture produttive ed alle strutture dedicate alla diffusione della ricerca, parchi tecnologici piemontesi inclusi, per consentirne l’utilizzo a scopi industriali e commerciali al fine di favorire la nascita di nuove imprese e per offrire alla Pubblica Amministrazione le conoscenze, gli strumenti e i metodi per migliorare l’efficacia e l’appropriatezza dei propri interventi con l’obiettivo di razionalizzare le risorse e ridurre la spesa,

d) l’impegno del responsabile della ricerca a fornire alla direzione regionale competente:

1) un rapporto sull’avanzamento della ricerca con cadenza semestrale per i progetti di durata non superiore a 12 mesi ed annuale per i progetti di durata biennale o triennale,

2) il rendiconto scientifico secondo le prescrizioni di cui al punto 13,

3) il rendiconto amministrativo - contabile secondo le prescrizioni di cui al punto 14,

4) il rapporto di monitoraggio semestrale secondo le prescrizioni di cui al punto 15,

e) la dichiarazione del responsabile della ricerca (e dell’eventuale co-presentatore) che specifica l’assenza di un conflitto di interessi proprio, o a carico dei propri collaboratori, nei confronti della procedura di selezione; diversamente è tenuto a dichiarare la presenza di uno specifico potenziale conflitto di interessi. La dichiarazione vincola il responsabile (e l’eventuale co-presentatore) anche per il periodo successivo alla presentazione della domanda e fino alla conclusione del procedimento di selezione nel senso che lo stesso responsabile, è tenuto ad aggiornare tempestivamente la Regione (presso la direzione Programmazione e statistica, Coordinamento interassessorile per la ricerca, e-mail: bando.ricerca@regione.piemonte.it, fax: 011-4325560) dei sopravvenuti conflitti di interesse emersi prima di quella data.

f) l’impegno del legale rappresentante dell’Ateneo, dell’Ente di ricerca o del diverso Ente beneficiario a garantire:

1) che il soggetto titolare della ricerca possa disporre della strumentazione necessaria, di locali idonei e di personale sufficiente a realizzare il progetto di ricerca,

2) il rispetto del vincolo di destinazione dei finanziamenti,

3) la restituzione all’amministrazione regionale delle somme trasferite ed eventualmente non utilizzate;

4) che siano forniti alle strutture regionali competenti tutti i dati e le informazioni occorrenti per una corretta azione di monitoraggio delle risorse (in base alle prescrizioni contenute nelle delibere C.I.P.E. 76/2002 e 17/2003 e nella circolare esplicativa del Ministero dell’Economia e Finanze (M.E.F.) n. 32538 del 9 ottobre 2003 e) nel rispetto della tempistica precisata dal successivo 15.2;

g) la dichiarazione del legale rappresentante dell’Ateneo, dell’ente di ricerca o del diverso ente beneficiario che non vi sono, in capo all’ente dallo stesso rappresentato, potenziali conflitti di interesse rispetto alla procedura di selezione;

h) il piano finanziario indicante il costo complessivo del progetto di ricerca, l’ammontare delle singole voci di costo (suddivise secondo le categorie di spesa riportate nel punto 2), la copertura finanziaria di ciascuna, la relativa richiesta di finanziamento, l’eventuale cofinanziamento da parte dell’ente nonché il cronoprogramma di spesa (indicante la ripartizione della spesa, rispetto alla sola richiesta di finanziamento, per ciascuno degli anni di durata del progetto di ricerca). Sono altresì riportati nel piano finanziario gli eventuali ulteriori contributi resi disponibili dalla Regione o da altro ente per il medesimo progetto;

i) il progetto di ricerca, contenente:

1) il titolo, il settore scelto e la durata della ricerca,

2) il programma scientifico (contesto, obiettivi, metodo, risultati attesi e potenziali ricadute sul servizio sanitario regionale o sui diversi ambiti della ricerca),

3) la dimostrazione che il progetto di ricerca contribuisce ad aumentare la conoscenza in uno dei settori strategici individuati entro un arco di tempo definito,

4) il protocollo sperimentale nel caso in cui (il progetto) vada ad incidere in un ambito di attività scientifica , come ad esempio quello sanitario, in cui sia possibile formularlo. Per protocollo sperimentale si intende la suddivisione del progetto in attività, eventualmente aggregate in sottoprogetti, da adattare al caso concreto nella maniera più chiara e precisa possibile. La descrizione dettagliata di ogni attività (numero di fattori, repliche, materiali e disegno sperimentale, variabili risposta, ecc.) evidenziando sempre l’area di svolgimento, le aziende interessate, i laboratori coinvolti;

l) l’indicazione:

1) dello stato della ricerca nel settore a livello nazionale ed internazionale e relativi centri di riferimento,

2) dello stato attuale della ricerca nell’ente che presenta la richiesta, dei risultati raggiunti e degli altri finanziamenti richiesti e ottenuti,

3) dei finanziamenti resi disponibili dalla Regione o da altri enti per altri progetti gestiti dallo stesso responsabile negli ultimi cinque anni;

m) l’elenco delle pubblicazioni significative (comunque posteriori al 1° gennaio 2001) del responsabile e, nel caso di progetti di cui al punto 2 lettera b), del co- presentatore, indicando accanto a ciascuna pubblicazione il proprio impact factor;

6.2. La domanda formato cartaceo, avente i requisiti di forma indicati nel punto 5, contiene gli elementi indicati nelle precedenti lettere: a), b), c), d), e), f), g) e h), oltre alla dichiarazione del Responsabile del progetto che “i contenuti del progetto di ricerca relativi alle lettere i), l) e m) del punto 6.1. del bando sulla ricerca scientifica applicata per l’anno 2004 sono stati trasmessi per via informatica attraverso la registrazione nel sito www.ricerca-scientifica-piemonte.it in data (indicare giorno-mese-anno)”.

7. Nucleo tecnico scientifico di valutazione - Valutatori esterni

7.1. I progetti di ricerca sono valutati da un Nucleo tecnico scientifico cui partecipano:

a) il Responsabile regionale della direzione Programmazione e statistica, o un suo delegato, che lo presiede;

b) il Responsabile regionale della direzione Sanità pubblica o un suo delegato;

c) il Responsabile regionale dello direzione Sviluppo dell’Agricoltura o un suo delegato;

d) il Responsabile regionale della direzione Pianificazione Risorse idriche o un suo delegato;

e) il Responsabile regionale della direzione Tutela e risanamento ambientale o un suo delegato;

f) il Responsabile regionale della direzione Industria o un suo delegato;

g) il Dirigente regionale del settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata o un suo delegato;

h) 3 esperti indicati dal M.I.U.R.;

f) 5 esperti particolarmente accreditati, uno per ciascuno dei cinque settori di intervento ossia Scienze della vita, Sicurezza e qualità alimentare, Sviluppo sostenibile, Nanotecnologie e nanoscienze, Aeronautica e spazio.

7.2. I componenti il Nucleo devono dichiarare di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi rispetto ai progetti da valutare; diversamente ciascuno di essi è tenuto a segnalare la propria posizione di conflitto rispetto al singolo progetto da esaminare e non può prendere parte alla relativa valutazione finale.

7.3. Il Nucleo, per ciascuno dei cinque settori, opera con una composizione variabile attraverso l’intervento del Direttore alla Programmazione e statistica, del Direttore regionale competente per materia, del Dirigente del settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata, di un esperto tra quelli indicati dal M.I.U.R e di un esperto tra quelli di cui alla lett. f).

7.4. Le decisioni del Nucleo sono prese a maggioranza dei componenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.5. Per ogni progetto il Nucleo è tenuto ad acquisire almeno un giudizio di un valutatore, specificamente esperto del campo su cui insiste il progetto, esterno all’Ente di appartenenza del proponente il progetto. Il valutatore sarà chiamato a classificare la proposta in una delle cinque categorie: A= ottimo, B= molto buono, C= buono, D= sufficiente, E= insufficiente, fornendo un breve testo a sostegno della classificazione attribuita. Il giudizio del valutatore comprenderà anche una valutazione sulle qualità del proponente e sulla sua capacità di dare attuazione al progetto proposto. Il valutatore dovrà dichiarare di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi rispetto al progetto.

7.6. Gli esperti di cui alla lettera f) del punto 7.1. sono nominati con determina del Responsabile della direzione Programmazione e statistica d’intesa con la direzione regionale, di volta in volta, competente per materia. Gli incarichi agli esperti ed ai valutatori sono affidati dal Responsabile della direzione con competenza di coordinamento in materia di ricerca.

7.7. Il supporto organizzativo per il funzionamento del Nucleo è garantito dai funzionari del Coordinamento Interassessorile per la ricerca attivato presso la Direzione Programmazione e statistica.

8. Criteri di valutazione dei progetti di ricerca

8.1. Il Nucleo tecnico scientifico valuta i progetti di ricerca rispetto al loro contenuto ed ai titoli del proponente sulla base del giudizio formulato dal valutatore.

8.2. Il contenuto del progetto è valutato rispetto ai seguenti criteri: originalità; fattibilità; grado di innovazione; contributo alla valorizzazione del Piemonte nell’Area della ricerca Europea; potenzialità di trasferimento tecnologico.

8.3. I titoli del proponente sono evinti dal suo curriculum vitae, dalla sua capacità di dare attuazione al progetto proposto, dalle pubblicazioni e dai brevetti degli ultimi tre anni. Per i progetti di cui alla lettera b), punto 2, saranno valutati anche i titoli del co-presentatore.

8.4. Le pubblicazioni devono evidenziare la capacità dei presentatori di produrre risultati originali nel campo della ricerca oggetto del progetto; per la valutazione delle pubblicazioni il Nucleo si avvale del metodo del valore di impatto relativo (“relative impact factor”), secondo modalità accettate internazionalmente ed in sede locale, anche attraverso conferimento di apposito incarico ad un soggetto esperto.

Verranno valutate le seguenti tipologie di pubblicazione:

- lavori in extenso su riviste scientifiche internazionali e nazionali;

- libri;

- capitoli di libri.

8.5. Non verranno valutati: abstract di comunicazioni presentate a congressi, anche se pubblicati su riviste nazionali o internazionali; rapporti; memorandum e memorie. Le pubblicazioni possono essere utilizzate a punteggio pieno una sola volta.

9. Punteggi e Graduatorie

9.1. Il Nucleo tecnico scientifico per la valutazione dei progetti dispone di 100 punti da attribuire: fino a 70 per il contenuto del progetto e fino a 30 per la valutazione dei titoli del proponente; non possono essere dichiarati idonei progetti con punteggio inferiore a 60 punti.

9.2. Per la valutazione del contenuto il Nucleo dispone, a seconda del giudizio reso dal valutatore esterno, di una forbice numerica compresa tra un valore minimo e un valore massimo secondo la tabella qui di seguito riportata:

Giudizio reso     (corrispondenza)    Punteggio attribuibile
dal valutatore        dalla Commissione :
“A” OTTIMO        da 64 a 70
“B” MOLTO BUONO        da 57 a 63
“C” BUONO        da 50 a 56
“D” SUFFICIENTE        da 43 a 49
“E” INSUFFICIENTE        da 0 a 42

Ad esempio: a fronte di un giudizio OTTIMO (lettera “A”) reso dal valutatore il Nucleo potrà attribuire un punteggio per il contenuto del progetto non inferiore a 64 e non superiore a 70.

9.3. Il Nucleo in sede di valutazione dei titoli del proponente è tenuto ad osservare i seguenti limiti quantitativi nella determinazione del punteggio:

a) Curriculum vitae: max 10 punti;

b) pubblicazioni: max 10 punti;

c) brevetti e capacità di dare attuazione al progetto proposto: max 10 punti.

9.4. Il Nucleo se ritiene, può richiedere prima di procedere alla quantificazione del punteggio finale elementi di chiarificazione al ricercatore responsabile del progetto.

9.5. Il Nucleo all’esito dei lavori assegna i punteggi, stabilisce la quota di finanziamento e formula le graduatorie, una per ciascun settore di intervento. I progetti interdisciplinari sono inseriti nelle graduatorie del settore prevalente: la determinazione della prevalenza spetta in via esclusiva al Nucleo.

10. Assegnazione dei finanziamenti

10.1 Le graduatorie finali sono approvate con determinazione del Direttore alla Programmazione e statistica che assegna i relativi finanziamenti.

10.2 Le graduatorie sono valide per due anni e potranno essere utilizzate, a discrezionalità della Giunta regionale del Piemonte, in presenza di ulteriori finanziamenti.

10.3. I conseguenti importi sono erogati con determinazione del Direttore regionale della struttura competente per il settore di intervento.

10.4. L’accordo di cui al punto 4. può prevedere modalità di erogazione delle risorse diverse da quelle fissate nel precedente 10.3. a condizione che siano funzionali a garantire gli obiettivi indicati nel precedente 4.2..

11. Erogazione dei finanziamenti

11.1. Il 35% del finanziamento assegnato ai progetti di ricerca approvati verrà erogato come quota di prima assegnazione.

11.2. Il 40% verrà erogato in una o più tranches in base alla durata del progetto e compatibilmente con le esigenze di contabilità pubblica degli enti finanziatori (Regione e M.E.F.); il restante 25% verrà erogato a seguito della presentazione dei rendiconti di cui ai punti 13 e 14.

12. Obblighi derivanti dal finanziamento

12.1. In base alla tempistica prevista nel punto 6.1. lettera d) il responsabile della ricerca trasmette il rapporto sull’avanzamento della ricerca alla direzione regionale competente per il settore di intervento.

12.2. Ogni sei mesi il responsabile trasmette alla direzione regionale competente per il settore di intervento il rapporto di monitoraggio delle risorse, di cui al punto 15.2. .

12.3. Alla fine della ricerca il responsabile trasmette alla direzione regionale competente per il settore di intervento il rendiconto scientifico, di cui al punto 13, e il rendiconto amministrativo -contabile di cui al punto 14.

12.4. La mancata presentazione dei due rendiconti (scientifico e amministrativo - contabile), entro i termini prescritti nei punti 13 e 14, comporta l’esclusione dal finanziamento regionale e quindi l’impossibilità di ottenere l’erogazione della quota a saldo. Comporta altresì l’esclusione dal finanziamento: l’insufficiente rendicontazione rispetto a precedenti progetti di ricerca finanziati dalla Regione, l’omessa dichiarazione di eventuali conflitti di interesse nonché l’omessa dichiarazione di altri finanziamenti resi disponibili dalla Regione o da altro Ente per lo stesso progetto o per altri progetti di ricerca, con il limite di cui al precedente 6.1. lett. l, 3).

12.5. L’esatta individuazione della direzione competente è comunicata ai beneficiari contestualmente alla assegnazione del finanziamento.

13. Rendiconto scientifico

13.1. I risultati finali delle attività di ricerca e di indagine dovranno essere riassunti (max 6.800 caratteri, spazi compresi) in un rendiconto scientifico finale utilizzando il modulo disponibile sul sito web: www.ricerca-scientifica-piemonte.it contenente:

- ogni informazione utile alla comprensione ed alla valutazione dei risultati ottenuti;

- elenco delle eventuali pubblicazioni o altri prodotti della ricerca (brevetti, protocolli sperimentali, ecc.), allegati al rendiconto.

13.2. Le pubblicazioni ed ogni altro prodotto della ricerca dovranno riportare l’indicazione del finanziamento regionale. Fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, la Regione si riserva il diritto di pubblicare i progetti di ricerca ed i risultati delle ricerche finanziate nei modi ritenuti più opportuni.

13.3. Il rendiconto scientifico dovrà essere inoltrato entro 60 giorni dalla data di scadenza del progetto via e-mail alla direzione regionale competente per il settore di intervento, individuata in base al precedente punto 12.5..

14. Rendiconto amministrativo-contabile

14.1. Il rendiconto amministrativo-contabile, contenente l’elenco delle spese sostenute corrispondenti all’intero ammontare della somma finanziata, è reso con dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del Legale Rappresentante dell’Ente di appartenenza, o di un suo delegato, che ne attesti la rispondenza, nonché su presentazione di regolare documentazione fiscale per le spese ammesse che risultino sottoposte a tale disciplina.

14.2. Il rendiconto contabile dovrà essere inoltrato entro 60 giorni dalla data di scadenza del progetto presso la struttura regionale competente per settore di intervento, individuata in base al precedente punto 12.5..

15. Rapporto di monitoraggio delle risorse

15.1. Gli enti beneficiari dei finanziamenti assumono la veste di soggetto attuatore dell’intervento (ossia del singolo progetto di ricerca finanziato) secondo le prescrizioni contenute nella delibera C.I.P.E 17/2003 e nella circolare del M.E.F. del 9 ottobre 2003 n. 32538. In base a detta disciplina spetta a ciascun responsabile di progetto provvedere alla raccolta ed alla verifica della veridicità dei dati relativi alle schede intervento.

15.2. Le schede - intervento (di cui alla delibera C.I.P.E. 76/2002) devono essere trasmesse alla direzione regionale competente per il settore di intervento, individuata in base al precedente punto 12.5., due volte l’anno entro i 10 giorni successivi al 30 giugno e al 31 dicembre. La scheda contiene l’attuazione del progetto in termini monetari e procedurali alle date indicate (30 giugno e del 31 dicembre); per attuazione del progetto si intende la quantificazione monetaria delle attività di progetto svolte indipendentemente dalla avvenuta erogazione delle risorse da parte dell’ente beneficiario.

Ad es., per un progetto costruito su un’unica borsa di studio (bandita ed) assegnata con decorrenza dal 1 gennaio, il valore di quel progetto al 30 giugno sarà dato dal costo mensile di quella borsa moltiplicato per il numero dei mesi (sei) indipendentemente dal fatto che, a quella stessa data, il ricercatore abbia già ricevuto tutti i relativi importi mensili.

15.3. La mancata presentazione del rapporto di monitoraggio, nei termini indicati nel punto precedente comporta il blocco immediato del finanziamento regionale.

16. Responsabilità

16.1. La responsabilità specifica dell’esecuzione delle attività di ricerca approvate è del soggetto responsabile che ha proposto il progetto.

16.2. L’ente destinatario dei finanziamenti assume la responsabilità in ordine al rispetto del vincolo di destinazione dei finanziamenti, di rendicontazione contabile, di monitoraggio delle risorse e di restituzione delle somme trasferite ed eventualmente non utilizzate.

17. Ulteriori vincoli e specificazioni

17.1. La domanda irregolare o incompleta comporta automaticamente l’esclusione dal finanziamento regionale. Si ricorda che all’atto di presentazione della domanda occorre dichiarare l’esistenza di ulteriori finanziamenti resi disponibili per lo stesso progetto o per altri progetti di ricerca, con il limite di cui al precedente 6.1. lett. l, 3) oltre ai potenziali conflitti di interesse a carico dell’ente destinatario dei finanziamenti e/o dei soggetti impegnati nella ricerca (responsabile, co-presentare e loro collaboratori)

17.2 Ciascun responsabile può presentare un solo progetto di ricerca.

17.3. Non sono in ogni caso finanziabili spese riconducibili ad attività realizzate prima della assegnazione del contributo.

17.4. Eventuali modificazioni al progetto di ricerca dovranno essere autorizzate dalla Regione.

17.5. L’utilizzo dei finanziamenti è rigorosamente vincolato allo svolgimento dei progetti di ricerca ed i titolari degli stessi non potranno, per nessun motivo, stornare i fondi accreditati per far fronte a spese non autorizzate.

17.6. Al termine della ricerca, è fatto obbligo all’ente destinatario del finanziamento di restituire all’Amministrazione regionale le somme eventualmente non utilizzate.

18. Facoltà della Regione

18.1. La Regione Piemonte si riserva il diritto di utilizzare i risultati delle ricerche effettuate con i finanziamenti concessi con il presente bando nel rispetto della disciplina in materia di brevetti e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alla ricerca ed allo sviluppo.

18.2. La Regione, per il tramite delle singole Direzioni regionali competenti, si riserva di eseguire in ogni momento controlli, nelle forme opportune, sul merito e sulla legittimità delle spese.

18.3. La Regione si riserva il diritto di recuperare le somme erogate e non rendicontate.

18.4. La Regione si riserva il diritto di riprogrammare le risorse non monitorate in base alla disciplina di fonte statale e quindi, conseguentemente, di procedere alla revoca del finanziamento concesso.

Bando regionale sulla ricerca scientifica applicata per l’anno 2004 nei settori: Salute e scienze mediche, Qualità e sicurezza alimentare, Ambiente, Nanotecnologie e nanoscienze, Aeronautica e spazio.

MODULO DI RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

- Titolo del Progetto (max 150 caratteri compresi gli spazi)

- Settore di ricerca (indicare uno dei cinque settori previsti dal bando)

- Durata della ricerca (in mesi)

- Tipologia del progetto (indicare una delle tre: punto 2.1. lett.a, punto 2.1. lett.b o punto 2.2.)

- Costo totale del progetto (eventuale: è da indicare solo nel caso di cofinanziamento)

- Importo finanziario richiesto

- Parole chiave per la valutazione (in numero pari a 5 da inserire in ordine di priorità dalla più generale alla più specifica)

Allegato