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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2004, n. 2-14303

Avviamenti a selezione nella Pubblica Amministrazione ex art. 16 L. 56/87. Disposizioni attuative dell’art. 3 L.R. 12/04

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Visto l’art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

vista la legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 recante “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2004";

visto l’art. 3 della predetta legge che, ai comma 1, 2, individua i criteri oggettivi utili al fine di “verificare l’idoneità dei soggetti che abbiano formulato domanda a seguito di avviso pubblico, ovvero che si presentino a selezione presso le sedi e nelle giornate indicate nell’avviso pubblico”;

preso atto che il predetto articolo al comma 3 prevede che la Giunta Regionale disciplini con proprio provvedimento ulteriori modalità attuative;

vista la DGR n. 66 - 12963 del 5 luglio 2004 che ha stabilito gli indirizzi e gli ulteriori criteri che i servizi competenti devono rispettare nell’attuazione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;

vista la DGR n. 67 - 13576 del 4 ottobre 2004 che posticipa al 1 gennaio 2005 la decorrenza dell’applicazione dei nuovi criteri ai fini della formazione della graduatoria ai sensi dell’art. 16 della L. 56/87;

considerato che a livello locale le Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici non economici possono inoltrare richiesta di avviamento a selezione ai Centri per l’impiego territorialmente competenti secondo l’ubicazione della sede di lavoro prevalente;

considerato che la legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 non pone alcuna limitazione territoriale alla partecipazione dei cittadini alle selezioni;

preso atto che i centri per l’impiego in conformità ai contenuti dell’art. 2 del d.lgs.181/00 modificato dal d.lgs. 297/02 operano nei confronti degli utenti il cui domicilio si trova nell’ambito territoriale di competenza del servizio;

considerato che ai sensi dell’art. 47, Titolo III del codice civile si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari e questa elezione deve farsi espressamente per iscritto;

ritenuto di integrare gli indirizzi formulati con la sopra citata deliberazione n. 66-12963 del 5.7.04;

posto in evidenza che del presente provvedimento sarà data informazione alla competente Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 3, co. 3 L.R. 12/04;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1) di integrare gli indirizzi applicativi formulati alla lett. a) del dispositivo della delibera n. 66-12963 del 5.7.04 come segue:

a.1) la partecipazione alle selezioni presso le pubbliche amministrazioni avviene senza alcuna limitazione territoriale purché i partecipanti siano domiciliati, anche a seguito di elezione di domicilio speciale formulata per iscritto, nell’ambito del bacino di riferimento del Centro per l’Impiego o presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente a formulare la graduatoria degli avviamenti a selezione secondo l’ubicazione della sede di lavoro prevalente delle pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici che ne fanno richiesta;

a.2) alla formulazione della graduatoria degli avviamenti a selezione delle pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici la cui attività si esplica nel territorio di una sola Provincia, con riferimento ad una pluralità di bacini di competenza di diversi Centri per l’Impiego, provvede la Provincia territorialmente competente. Tale graduatoria è unica ed integrata con riferimento alle graduatorie di tutti i Centri per l’Impiego della Provincia;

a.3) alla formulazione della graduatoria degli avviamenti a selezione delle pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici, la cui attività si esplica nell’intero territorio regionale, provvede la Regione Piemonte attraverso l’Agenzia Piemonte Lavoro a cui con il presente atto è attribuita tale competenza ai sensi della l.r. 41/98.

2) di stabilire che gli indirizzi formulati si applichino a partire dal 1° gennaio 2005, previa informativa alle Province, all’APL e ai Centri per l’Impiego della Provincia.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omisssis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)