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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Codice 27.2
D.D. 14 ottobre 2004, n. 149

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Piemonte e gli Organismi Paritetici del Piemonte per l attuazione dei protocolli d’intesa sulla sicurezza nei cantieri per i Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006

Premesso che:

- la Regione Piemonte, in data 10.03.2003, ha sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino - un Protocollo d’Intesa per la sicurezza nei cantieri per i Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006;

- la Regione Piemonte ha stipulato con Agenzia Torino 2006 un apposito accordo approvato con DGR n. 43-10625 del 6.10.2003 e sottoscritto in data 9.10.2003 (Rep n. 8464), al fine di disporre della copertura finanziaria per far fronte ai maggiori costi conseguenti all’assistenza sanitaria, alle attività di formazione, informazione e assistenza finalizzate alla prevenzione degli infortuni. Tale accordo prevede la messa a disposizione di un contributo, per le finalità di cui sopra, di un importo totale di 2.000.000,00 di Euro, equivalente allo 0,3% dell’importo dei lavori a base d’asta delle opere;

- per il raggiungimento degli obiettivi posti, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 24 - 12455 del 10.05.2004 ha approvato lo schema di accordo, sottoscritto in data 26.05.2004 (Rep.n. 9198) con il quale sono state definite le priorità degli interventi , le modalità di prevenzione e l’utilizzo di una parte delle risorse rese disponibili;

- l’art 3 di tale accordo (Attività di assistenza) prevede la costituzione di un Gruppo di Lavoro, denominato “Gruppo Assistenza Olimpiadi”, per fornire alle figure coinvolte nel “sistema di gestione della sicurezza” un orientamento in fase progettuale ed esecutiva attraverso l’esame dei documenti riguardanti la sicurezza e mediante apposite visite in cantiere durante la fase esecutiva;

- il medesimo articolo prevede inoltre che tale Gruppo sia costituito da rappresentanti degli Organismi di cui all’art. 20 del D.lgs. 626/94, operanti nel territorio in cui vengono realizzate le opere olimpiche e che tali Organismi espletino l’attività richiesta a seguito di stipula di apposita convenzione con la Regione Piemonte;

- pertanto, al fine di disciplinare le modalità operative del citato gruppo, si rende necessario stipulare apposita convenzione, allegata alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante;

- la citata convenzione prevede due diverse modalità di partecipazione degli Organismi all’attività del gruppo definite alle lettere a) e b) dell’art.1;

- le attività di cui all’art. 1, lettera a) sono rese a titolo gratuito, mentre per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1, lettera b), si prevede di erogare a favore del Comitato Paritetico Regionale Artigianato - E.B.A.P e del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia un contributo economico, in riferimento ai finanziamenti previsti nell’accordo sottoscritto in data 09.10.2003 con Agenzia Torino 2006;

- con DGR n. 39-12936 del 05.07.2004 è stata accantonata a favore della Direzione Sanità Pubblica la somma di euro 540.000,00= sul capitolo 12358/04 e versata da Agenzia Torino 2006, per lo svolgimento di attività finalizzate alla prevenzione sanitaria e degli infortuni nell’ambito delle opere olimpiche.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE VICARIO

Vista la DGR n. 43-10625 del 6.10.2003;

Vista la DGR n. 24 - 12455 del 10.05.2004;

Vista la DGR n. 39-12936 del 05.07.2004;

determina

- di approvare lo schema di convenzione tra:

la Regione Piemonte,

l’Organismo Paritetico Provinciale salute e sicurezza tra API Torino CGIL-CISL-UIL, l’Organismo Paritetico Regionale del Piemonte,

il Comitato Paritetico Regionale Artigianato - E.B.A.P,

il Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia (CPT);

- di erogare le somme spettanti al Comitato Paritetico Regionale Artigianato - E.B.A.P e al Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia con le modalità previste nella convenzione.

- di far fronte agli oneri economici derivati dalla stipulazione della convenzione con parte di quanto accantonato a favore della Direzione Sanità Pubblica con DGR n. 39-12936 del 05.07.2004 sul capitolo 12358/04 (A101190).

L’allegato schema di convenzione costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il relativo impegno di spesa verrà effettuato con successiva determinazione dirigenziale

Il Direttore Regionale Vicario
Gianfranco Corgiat Loia

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Convenzione tra

La Regione Piemonte (omissis) rappresentata nella persona del direttore regionale vicario pro-tempore, Gianfranco Corgiat Loia, (omissis) domiciliato, ai fini del presente contratto in Torino, C.so Stati Uniti, 1

e

L’Organismo Paritetico Provinciale salute e sicurezza tra API Torino CGIL - CISL - UIL (omissis) rappresentato da Maria Rosi Polidori, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede legale in via Pianezza 123, Torino

e

L’Organismo Paritetico Regionale del Piemonte (omissis) rappresentato dal Presidente Gianfranco Zabaldano, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale in Via Fanti 17, Torino

e

Il Comitato Paritetico Regionale Artigianato - E.B.A.P. (omissis), rappresentato dal Presidente E.B.A.P. Paolo Alberti, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale, in Via Arcivescovado 3, Torino

e

Il Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia (nel seguito denominato C.P.T. Torino) (omissis) rappresentato dal Presidente Massimo Maccagno, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale in Strada del Drosso, 100, Torino

Di seguito denominati “Organismi”.

Premesso Che:

- la Regione Piemonte, in data 10.03.2003, ha sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Torino - un Protocollo d’Intesa per la sicurezza nei cantieri per i Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006;

- il predetto Protocollo ha, tra l’altro, individuato i seguenti obiettivi:

1. Favorire la consapevolezza del ruolo dei committenti nell’applicazione della sicurezza e della salute dei lavoratori, e del lavoro regolare, non soltanto mediante il rispetto delle norme, ma promuovendo, insieme al Sistema Pubblico di Prevenzione, azioni mirate e specifiche atte a garantire l’informazione, la formazione e l’assistenza a tutto il sistema interessato dalla realizzazione degli interventi olimpici.

2. Incrementare la consapevolezza del ruolo dei coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione, e delle imprese nella gestione sostanziale della sicurezza, mediante una coerente azione di assistenza continua da parte del Sistema Pubblico di Prevenzione.

- per dare attuazione agli obiettivi di cui ai citati punti 1 e 2, la Regione Piemonte, in data 9.10.2003, ha sottoscritto un apposito accordo tecnico con Agenzia Torino 2006 che prevede l’istituzione, tra l’altro, di un Gruppo di Lavoro con la collaborazione degli enti componenti il Comitato di Coordinamento di cui all’art. 27 del D.Lgs. 626/94 e delle Parti Sociali, attraverso il coinvolgimento operativo dei Comitati Paritetici Territoriali;

- per il raggiungimento degli anzidetti obiettivi, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 24 - 12455 del 10.05.2004 ha approvato lo schema di accordo relativo al progetto di prevenzione per la sicurezza nei cantieri per i Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006, sottoscritto dalle parti in data 26.05.2004;

- l’art 3 di tale accordo (Attività di assistenza) stabilisce che il Gruppo di Lavoro, denominato “Gruppo Assistenza Olimpiadi”, fornisca alle figure coinvolte nel “sistema di gestione della sicurezza” un orientamento in fase progettuale ed esecutiva attraverso l’esame dei documenti riguardanti la sicurezza e mediante apposite visite in cantiere durante la fase esecutiva;

- l’art. 3 prevede, inoltre, che il Gruppo, il quale deve dotarsi di apposito regolamento operativo, sia costituito da rappresentanti degli Organismi di cui all’art. 20 del D.lgs. 626/94, operanti nel territorio in cui vengono realizzate le opere olimpiche e che tali Organismi espletino l’attività richiesta a seguito di stipula di apposita convenzione con la Regione Piemonte;

- lo stesso art. 3 precisa che per problematiche di particolare complessità, il Gruppo può essere supportato da figure di alta professionalità individuate dalla Direzione Sanità Pubblica. Il Gruppo svolge la propria attività anche sulla base di indicazioni e di verifiche sull’efficacia della stessa effettuate dal Settore regionale Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro;

- per la definizione della citata convenzione sono stati effettuati diversi incontri tra le parti interessate, nel corso dei quali sono emerse problematiche relative alla disponibilità di strutture operative da parte di alcuni Organismi;

- in particolare, sia l’Organismo Paritetico Provinciale salute e sicurezza tra API Torino CGIL-CISL-UIL sia l’Organismo Paritetico Regionale del Piemonte costituito dalle Associazioni industriali piemontesi aderenti a Confindustria, CGIL, CISL e UIL, pur esprimendo totale adesione all’iniziativa, riconoscendone la validità e l’importanza ai fini preventivi, hanno dichiarato di non disporre di una struttura operativa atta a svolgere l’attività tecnica richiesta nei cantieri;

- alla luce delle problematiche appena evidenziate, tenuto conto della volontà espressa di avviare l’iniziativa con il coinvolgimento di tutti gli Organismi, ricercando modalità alternative, è stato concordato quanto segue:

a) di prevedere la partecipazione di tutti gli Organismi a momenti di confronto tecnico, sugli esiti delle attività di intervento nei cantieri, con periodicità trimestrale;

b) di affidare l’operatività nei cantieri agli Organismi già dotati di idonea struttura tecnica operativa, che attualmente risultano essere il Comitato Paritetico Regionale Artigianato - E.B.A.P. e il Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia, con le modalità più sotto indicate, riconoscendo agli stessi i contributi messi a disposizione.

Tanto premesso

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Gli Organismi firmatari del presente atto si impegnano a partecipare in modo coordinato alle attività del Gruppo di cui all’art. 3 del Protocollo del 26/05/2004, rivolte alle figure facenti parte del “sistema di gestione della sicurezza” delineato dal D.lgs. 626/94, affinché siano messe in atto le migliori condizioni possibili di sicurezza e igiene sul lavoro nei cantieri, secondo le modalità di seguito articolate:

a) tutti gli Organismi partecipano a momenti di confronto tecnico sugli esiti delle attività di intervento nei cantieri, con periodicità trimestrale;

b) il Comitato Paritetico Regionale Artigianato - E.B.A.P. e il Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia si impegnano a svolgere le attività di cui all’art. 3 del Protocollo del 26/05/2004 in fase progettuale ed esecutiva delle opere olimpiche. A tal fine gli stessi designano propri rappresentanti in possesso di comprovata qualificazione professionale in materia di sicurezza del lavoro nelle costruzioni, per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai punti 1 e 2 della premessa.

Art. 2 - Le attività di cui all’art. 1 saranno sviluppate per tutto il periodo necessario alla realizzazione delle opere e comunque entro la conclusione dell’evento olimpico.

Art. 3 - Il Gruppo di cui all’art. 3 del Protocollo del 26/05/2004 si doterà di apposito regolamento per disciplinare il proprio funzionamento e le modalità operative con le quali effettuare tutte le attività previste.

Il regolamento, che dovrà essere portato a conoscenza degli Organismi Paritetici firmatari del presente atto, dovrà disciplinare almeno i seguenti elementi:

A) per quanto riguarda il confronto tecnico di cui all’art. 1 lettera a):

- modalità degli incontri (frequenza e ordine del giorno) del tavolo di confronto;

B) per quanto riguarda le attività riferite agli interventi in cantiere di cui all’art. 1 lettera b):

- modalità e procedure organizzative per il funzionamento del gruppo;

- programmazione, organizzazione e gestione degli interventi, anche in relazione alla complessità di lavorazione;

- la composizione del gruppo di intervento nel cantiere che, di norma, non può essere superiore a quattro partecipanti;

- gestione di rapporti con l’Agenzia Torino 2006 ed in particolare con i Responsabili Unici dei Procedimenti (RUP) delle singole opere, nonché con la Regione Piemonte, in relazione a quanto previsto dal predetto art. 3, ultima parte del Protocollo d’Intesa;

- rapporti con le figure del sistema di gestione della sicurezza, con particolare attenzione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui all’art. 18 del D.lgs. 626/94;

- gestione dei rapporti con i responsabili delle imprese operanti;

- frequenza degli incontri per la valutazione sull’efficacia degli interventi e la eventuale revisione delle modalità operative;

- redazione di verbali per ogni sopralluogo secondo un modello unificato e stesura di relazioni per ciascuna attività di analisi dei documenti (POS, PSC ecc.), effettuata secondo le specifiche fornite dall’Amministrazione regionale; tali atti dovranno essere messi a disposizione del Gruppo e trasmessi alla medesima amministrazione;

- redazione periodica di report su tutte le attività svolte, secondo le specifiche fornite dall’Amministrazione regionale, da trasmettere alla medesima Amministrazione e da portare a conoscenza degli Organismi Paritetici firmatari del presente atto;

Art. 4 - Il CPT di Torino svolge funzioni di coordinamento, di supporto tecnico organizzativo e di segreteria al Gruppo, cura i rapporti necessari all’analisi dei documenti, all’effettuazione dei sopralluoghi nei cantieri e predispone i report sulle attività svolte.

Art. 5 - La Regione Piemonte si impegna altresì a definire, di concerto con gli Organismi Paritetici firmatari del presente atto, i contenuti e i programmi di formazione aggiuntiva, che saranno realizzati da agenzie formative accreditate ai sensi del DM 166/01 e che potranno beneficiare dei finanziamenti previsti dalla DGR n. 15-11520 del 19.01.2004.

Art. 6 - La presente convenzione ha durata per tutto il periodo necessario alla realizzazione delle opere, comunque entro la conclusione dell’evento olimpico, a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione.

Art. 7 - L’attività prevista dovrà essere resa per un massimo di n. 800 giornate-uomo fino alla fine dei lavori e per una somma massima prevista di euro 400.000,00 da corrispondere a titolo di contributo per tale attività.

Art. 8 - Le attività di cui all’art. 1 lettera a) sono rese a titolo gratuito da parte di tutti i partecipanti.

Art. 9 - Per le attività di cui all’art. 1 lettera b), fornite dai rappresentanti del Comitato Paritetico Regionale Artigianato - E.B.A.P. e del Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia, la Regione Piemonte si impegna a riconoscere a tali Organismi il contributo di cui all’art. 7 così ripartito:

- al Comitato Paritetico Regionale Artigianato - E.B.A.P. costituito dalle Confederazioni artigiane Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A. e da CGIL, CISL, UIL.: euro 170.000,00= (inclusi oneri fiscali ed erariali);

- al Comitato Paritetico Territoriale di Torino e Provincia: euro 170.000,00= (inclusi oneri fiscali ed erariali) ed euro 60.000,00= (inclusi oneri fiscali ed erariali) per svolgere tutte le funzioni di cui all’art. 4;

Art. 10 - Le somme, onnicomprensive del rimborso di eventuali altre spese sostenute, saranno erogate ai soggetti indicati all’art. 9 a seguito di rendicontazione da parte degli stessi delle attività effettivamente svolte. Tali rendicontazioni dovranno essere presentate alla Direzione Sanità Pubblica della Regione Piemonte al termine di ciascun semestre. Le rendicontazioni, debitamente sottoscritte, verranno vistate dal Dirigente del Settore regionale competente. Tali somme saranno corrisposte a titolo di contributo e nei limiti previsti.

Alla firma della presente convenzione sarà corrisposto a titolo di anticipo un importo pari al 10% del contributo di cui all’art. 7.

Art. 11 - I pagamenti sono subordinati all’effettiva acquisizione da parte dell’Amministrazione regionale dei finanziamenti previsti nell’Accordo sottoscritto in data 09.10.2003 con Agenzia Torino 2006, ai tempi di iscrizione delle somme sul Bilancio regionale e all’operatività dello stesso.

Art. 12 - I soggetti che svolgono le attività di cui all’art. 1 lettera b) dovranno provvedere ad assicurarsi congruamente contro il rischio da responsabilità civile, il rischio di infortuni ed il rischio in itinere per il percorso e per la sede dove viene resa la prestazione in relazione alle attività svolte.

Art. 13 - La Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione, previo preavviso di sette giorni, rimborsando agli Organismi le spese sostenute e pagando il compenso per le attività sino ad allora svolte, qualora circostanze sopravvenute facciano venire meno la necessità della collaborazione.

Art. 14 - Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla presente convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno scelto dall’Amministrazione regionale, uno scelto dagli Organismi ed il terzo da designarsi da parte del Presidente del Tribunale di Torino.

Art. 15 - Le spese di bollo della presente convenzione sono a carico della Regione Piemonte.

Art. 16 - Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 dal DPR 131 del 26.4.1986.

Letto confermato e sottoscritto.