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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Codice 14.7
D.D. 18 ottobre 2004, n. 726

L.R. 09.08.1989 n. 45 - XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006 - Progetto R03 nuova telecabina ad otto posti Cesana - Ski Lodge in Comune di Cesana Torinese - Approvazione variazioni al progetto definitivo

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

Vista la Legge Regionale 09.08.1989 n. 45;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63;

Vista la richiesta dell’Agenzia Torino 2006, inviata agli uffici competenti, in merito al rilascio dell’autorizzazione ai sensi della L.r. 45/89 per alcune variazioni apportate al progetto definitivo “ProgettoR03 nuova telecabina ad otto posti Cesana -Ski Lodge” in Comune di Cesana Torinese, consistenti nell’inserimento di un nuovo sostegno di ritenuta a monte del sostegno n. R12, nello spostamento verso valle e nel prolungamento del sostegno ex 14;

Vista la determinazione dirigenziale n. 143/26.2 in data 05.04.2004 che approva il progetto definitivo;

Preso Atto dei pareri espressi rispettivamente:

- dal Corpo Forestale dello Stato - Coordinamento Provinciale di Torino, con nota prot. n. 5992 del 11.10.2004;

- dalla ARPA Piemonte - Area Prevenzione e Monitoraggio Ambientale con nota prot. n. 116572/05 del 14.09.2004 ;

Considerato che ai sensi della citata L.r. 45/89 il provvedimento autorizzativo deve riassumere le risultanze delle istruttorie tecniche svolte dai suddetti uffici competenti e contenere le prescrizioni da esse derivanti;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Visto l’art. 22 della legge regionale 51/97;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 26.01.1999;

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 art. 63

determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45 le varianti proposte come da documentazione allegata all’istanza.

1) Restano valide tutte le prescrizioni impartite, ai sensi della L.r. 45/89, con la suddetta D.D. n. 143/26.2 in data 05.04.2004 di approvazione del progetto definitivo e di seguito riportate:

1. l’area di fondovalle in cui è prevista la realizzazione della stazione di valle dell’impianto in destra idrografica al T. Ripa, attribuita nella “Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” allegata alla documentazione per la Variazione urbanistica, alla classe IIIb2, viene riclassificata, in relazione al grado di pericolosità idraulica rilevata sull’area, in classe di pericolosità IIIb5 “speciale” o “olimpica”, ai sensi della Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99 e della nota del 28/5/02, prot. n.7963/20, a firma del Direttore della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione. La classe IIIb5 viene così definita: porzioni di territorio oggetto di interventi strategici ai sensi della L. 285/2000, caratterizzate da condizioni di pericolosità mediamente elevata alle quali approfondite indagini di dettaglio abbiano dimostrato la fattibilità tecnica degli interventi. Sono ammessi gli interventi ai sensi della L. 285/2000, eventuali opere temporanee ad essi connessi e gli interventi di sistemazione territoriale ad essi correlati. Le prescrizioni di cui sopra sono valide quali modifiche delle tavole di sintesi, delle norme di attuazione e delle prescrizioni geologico-tecniche della variazione urbanistica al P:R:G.C. vigente per l’impianto in progetto.

2. la viabilità di cantiere da utilizzarsi dovrà essere quella esistente indicata nella specifica cartografia di progetto, non dovranno essere aperte nuove piste di accesso e non dovranno essere realizzati scavi e riporti non strettamente inerenti i movimenti terra previsti;

3. le fondazioni del sostegno di linea n. 4 dovranno essere realizzate, come da indicazioni contenute nella relazione geologica e nella tavola R03 0 A D S BC 003 0 (schema grafico fondazioni sostegni), su micropali, in relazione alla situazione stratigrafica rilevata; per il sostegno n. 20, il piano di fondazione dovrà essere collocato al di sotto del terreno di riporto sul quale sorge un’area di parcheggio e dovrà essere verificata da un geologo professionista la compatibilità delle caratteristiche geotecniche riscontrate in sito con quelle previste nella relazione geotecnica, al fine di garantire un adeguato dimensionamento dell’opera fondazionale;

4. le opere di mitigazione previste in prossimità del ciglio di scarpata sovrastante l’alveo del R. Prè St. Jean dovranno essere oggetto, in sede di progettazione esecutiva, di valutazioni di carattere idrogeologico-tecnico per stabilire la loro efficacia, anche parziale, in relazione alla condizione di instabilità caratterizzante il settore di versante sottostante ed integrate con le opere di analoga tipologia previste nel progetto dell’impianto olimpico per Bob e Skeleton; da parte dell’Agenzia Torino 2006 dovrà essere garantito un coordinamento degli interventi previsti dai due progetti;

5. il tratto di cavidotto a servizio dell’impianto nel tratto compreso tra la stazione di valle ed il sostegno n. 4 dovrà essere preferibilmente realizzato con linea aerea; in caso contrario, a causa dell’elevata acclività del terreno, dovranno essere adottati i necessari accorgimenti tecnici atti a garantire il consolidamento del terreno di riempimento dello scavo per la posa del cavidotto e la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica (palizzate in legno), atte a contenere il dilavamento superficiale del terreno ad opera delle acque di ruscellamento;

6. la funzionalità del sistema di “radiosondaggio automatico” di proprietà dell’A.R.P.A. presente in prossimità della stazione intermedia dell’impianto non dovrà essere in alcun modo compromessa in fase di cantiere e dalla realizzazione dell’opera col rispetto delle seguenti condizioni: nelle immediate adiacenze del sito dovrà essere rispettato il rapporto di uno a quattro fra altezza dell’ostacolo prossimo e distanza dal sistema di lancio; l’orizzonte dovrà essere libero da ostacoli al di sopra di un cono virtuale di 20 gradi dal piano dell’orizzontale del sistema di lancio;

7. dovrà essere impedita l’erosione e lo scondescimento delle superfici di scavo o di riporto, mediante il loro raccordo con terreni circostanti, con un razionale compattamento dei riporti, con manufatti di sostegno, favorendo l’inerbimento, mediante la conservazione ed il riporto degli strati superficiali di scavo, ovvero mediante le tecniche di inerbimento e di recupero ambientale, ricorrendo alle tecniche di ingegneria naturalistica;

8. la data di inizio lavori dovrà essere comunicata in anticipo al Comando Stazione Forestale di Oulx che provvederà alla verifica e alla segnatura al piede degli alberi da abbattere; il numero delle piante da abbattere dovrà essere il minimo possibile compatibilmente con le esigenze derivanti dalla normativa tecnica in materia di impianti di risalita;

9. i tagli delle piante ed il recupero del materiale legnoso dovranno avvenire senza realizzare piste o movimenti di terra; preferibilmente le piante dovranno essere tagliate a raso del suolo, senza sradicare le ceppaie, ma qualora per motivi di sicurezza debbano essere rimosse, le stesse potranno essere eliminate con eventuale fresatura in loco, le cavità dovranno essere colmate, compattate, inerbite;

10. le piante tagliate, se idonee e giuridicamente possibile, dovranno essere impiegate nell’ambito degli interventi di recupero e sistemazione, mitigazione e compensazione ambientale previsti nel progetto o in cantieri limitrofi, nel contestuale rispetto della normativa delle prescrizioni sugli usi civici. In alternativa il legname dovrà essere rimesso nella disponibilità del Consorzio Forestale Alta Valle Susa, quale Ente gestore dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune di Cesana Torinese;

11. dovrà essere sistemata la scarpata immediatamente a monte della stazione di valle con reti in juta ed idrosemina, in modo da assicurare l’inerbimento continuo della stessa, nelle parti poste in una fascia di 10 metri per parte rispetto all’asse della linea;

12. dovrà essere prevista una rete idraulica di superficie in corrispondenza della stazioni costituita da cunette inerbite fino alla pendenza del 5% e rivestite (in lamiera o cls) per valori superiori; in particolare dovranno essere accuratamente regimate le acque con tali modalità (mediante cunetta al piede dei muri controterra) in corrispondenza della stazione di monte dove sono presenti consistenti riporti;

13. non dovranno essere mantenuti scavi in trincea aperti, quali quelli per la posa di cavi e tubazioni interrati, dopo il 31 ottobre di ogni anno;

14. il materiale di risulta derivante dagli scavi dovrà essere sistemato sul posto;

15. i lavori non dovranno in alcun modo interferire con gli scavi degli alvei dei rii attraversati mediante caduta di materiali o modifica delle sezioni di deflusso;

16. lo smontaggio della seggiovia “Cesana Pariol” dovrà essere completato con il recupero delle aree dei plinti da realizzarsi mediante asportazione o interramento dei basamenti e riporto di terra sul sedime risultante;

17. ove non specificato diversamente tutte le scoperture che non riguardino piani viabili dovranno essere inerbite mediante idrosemina entro 6 mesi dall’esecuzione dei movimenti terra.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Valter Vescovi