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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 54-13837

LR 41/98, art. 2, co. 6, lett. d). Dlgs 81/2000, artt. 1, 2, 3, 10. Presa d’atto della Convenzione tra Regione Piemonte ed Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Rep. n. 8948 del 18/02/2004. Assegnazione tramite accantonamento della somma euro 1.280.594,95 sul cap. 11421/04 a favore della Direzione 15 Formazione Professionale - Lavoro

A relazione dell’Assessore Pichetto Fratin:

Vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro”;

preso atto che l’art. 2 della predetta legge prevede la distribuzione delle funzioni in materia di mercato del lavoro, riservando alla Regione l’esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e valutazione del sistema regionale dei servizi pubblici per il lavoro ed attribuendo alle Province la gestione ed erogazione dei servizi connessi alle funzioni ed ai compiti relativi alle politiche attive del lavoro conferite alla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97 ed in particolare che la lett. d) del comma 3 del medesimo articolo, stabilisce l’eccezione per i servizi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale;

preso atto che l’art. 6, comma 1 della predetta legge stabilisce che la Giunta Regionale adotti atti di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative in materia di politiche del lavoro, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del Dlgs 469/97 e ritenuto che il provvedimento oggetto del presente atto di indirizzo preveda servizi che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale;

ritenuto di prendere atto della Convenzione tra Regione Piemonte ed Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione regionale per il Piemonte, rep. n. 8948 del 18/02/2004, allegata al presente atto per costituirne parte integrante;

considerato che la Convenzione sopra indicata prevede, ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 81/2000, la realizzazione di un progetto c.d."non finanziato con risorse del Fondo nazionale per l’occupazione" finalizzato all’utilizzo, nel corso dell’anno 2004, di soggetti di cui all’art. 2 co. 1 in attività socialmente utili di cui all’art. 3 del decreto medesimo, presso Enti pubblici del Piemonte;

preso atto che ai sensi del punto 4, del punto 6 e del punto 7 della predetta Convenzione, il costo complessivo del progetto, a carico della Regione Piemonte, ammonta alla somma del valore dell’assegno mensile individuale per attività socialmente utili, pari ad euro 481, 66, più l’assegno per il nucleo familiare, pari ad euro 16,85, più il costo di gestione da parte dell’INPS, pari ad euro 28,40 più Iva, nel periodo 1/1/2004 - 31/12/2004 e che l’importo relativo al predetto costo complessivo dovrà essere versato a favore dell’INPS entro trenta giorni dalla richiesta, a seguito di conclusione del progetto;

vista la legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 e dato atto dell’art. 17;

vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7: “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la legge regionale 14 maggio 2004, n. 10: “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006" e preso atto della disponibilità finanziaria del cap. 11421/04;

preso atto di quanto in premessa indicato e dato atto dell’istruttoria del presente provvedimento a cura della competente Direzione Regionale;

La Giunta Regionale, unanime, ai sensi di legge,

delibera

Di prendere atto della Convenzione tra Regione Piemonte ed Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione regionale per il Piemonte, rep. n. 8948 del 18/02/2004, allegata al presente atto per costituirne parte integrante.

Di stabilire l’assunzione del costo complessivo del sopra indicato progetto a carico della Regione Piemonte, per l’ammontare complessivo pari alla somma del valore dell’assegno mensile individuale per attività socialmente utili, di euro 481, 66, più l’assegno per il nucleo familiare, di euro 16,85, più il costo di gestione da parte dell’INPS, di euro 28,40 più Iva, nel periodo 1/1/2004 - 31/12/2004 come risultante dalla richiesta che avanzerà l’INPS a seguito di conclusione del progetto stesso.

Di stabilire l’assegnazione della somma di euro 1.280.594,95, tramite accantonamento sul cap. 11421/04 (A 101586) a favore della Direzione 15 Formazione professionale - lavoro per i provvedimenti di competenza esecutivi della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del DPGR 8/R del 29/07/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF)

Decreto Legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 - Artt. 1, 2, 3,10

ATTIVITA’ SOCIALMENTE UTILI

ANNO 2004

CONVENZIONE TRA L’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE E LA REGIONE PIEMONTE FEBBRAIO 2004

per la corresponsione da parte dell’INPS dell’assegno spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili finanziate con risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione istituito dall’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 148/1993, convertito dalla legge n. 236/1993.

In data 10/2/2004 l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato dal dottor Rosario Bontempi nella sua qualità di Direttore Regionale per il Piemonte, e la Regione Piemonte, rappresentata dal dottor Giuseppe De Pascale titolare della Direzione Formazione Professionale -Lavoro

- visto il decreto legislativo 10 dicembre 1997, n 468, di revisione della disciplina dei lavori socialmente utili;

- visto l’articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che ha delegato il Governo ad apportare modifiche e integrazioni al succitato decreto legislativo n. 468/1997;

- visto il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, di attuazione della predetta delega;

- visto l’articolo 10 di tale ultimo decreto, che al comma 3 ha espressamente abrogato, tra l’altro, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 468/1997 che, ai commi 4 e 6, prevedeva il pagamento dell’assegno ASU da parte dell’INPS anche per progetti non finanziati con risorse del Fondo per l’occupazione;

- considerato che, di conseguenza, l’INPS non è più tenuto per legge a provvedere a tali ultimi pagamenti;

- considerato altresì che ove gli enti promotori di attività socialmente utili finanziate con proprie risorse intendano attribuire all’INPS la competenza a provvedere ai predetti pagamenti si rende necessario stipulare un’apposita Convenzione in tal senso;

- vista la Convenzione tipo approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 406 del 26 luglio 2000;

- vista, la richiesta della Regione Piemonte avanzata con nota del 4/2/2004 prot. n. 3606 15/9;

convengono

1. La Regione Piemonte affida all’INPS, che accetta alle condizioni e modalità di cui ai punti successivi, il servizio di corresponsione, ai lavoratori impegnati nel periodo 1.1.2004/31.12.2004 in attività socialmente utili finanziate con risorse proprie della Regione stessa, dell’assegno spettante in relazione a tale impegno e dell’assegno per il nucleo familiare spettante agli aventi titolo sulla base delle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti.

2. Al fine di consentire all’INPS di provvedere ai predetti pagamenti la Regione Piemonte si impegna a versare preventivamente all’INPS, entro il giorno 5 del mese di svolgimento delle attività per le quali devono essere corrisposti i predetti assegni, la somma necessaria alla copertura dei relativi oneri, determinata moltiplicando gli importi di cui ai successivi punti 4 e 5 per il numero dei lavoratori compresi nell’elenco di cui al punto 3. La Regione Piemonte si impegna altresì a continuare ad utilizzare il servizio web di monitoraggio dei lavoratori socialmente utili messo a disposizione da Italia Lavoro sul sito www.monitoraggiolsu.it per le comunicazioni mensili, da parte degli Enti utilizzatori, relative agli elenchi nominativi dei soggetti aventi titolo all’assegno ASU.

3. L’INPS si impegna a corrispondere, negli ultimi dieci giorni del mese di svolgimento delle attività, l’assegno spettante per tali attività ai lavoratori i cui nominativi siano contenuti nell’elenco trasmesso dalla Regione Piemonte a condizione che sia stata già effettivamente accreditata la somma di cui al precedente punto 2. Le eventuali variazioni al predetto elenco nominativo e le eventuali assenze mensili che non diano titolo alla corresponsione dell’assegno dovranno essere tempestivamente comunicate alla sede INPS territorialmente competente e, comunque, entro i cinque giorni successivi al mese di riferimento.

4. L’importo dell’assegno per le prestazioni in attività socialmente utili è fissato in misura pari, a quella dell’assegno erogabile a carico del Fondo per l’occupazione, il cui importo è attualmente fissato in euro 481,66, rivalutabile dal 10 gennaio di ogni anno nella misura dell’ottante per cento della variazione annuale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

Per la copertura degli oneri mensili da corrispondere a titolo di assegno per il nucleo familiare nelle misure stabilite dalle disposizioni di legge vigenti per i lavoratori dipendenti, la Regione Piemonte si impegna a versare, contestualmente agli oneri relativi all’assegno di cui al precedente punto 4, la somma forfettaria di euro 16,85 mensili per ciascun lavoratore compreso nell’elenco di cui al punto 3, determinata con riferimento all’importo medio mensile dell’assegno per il nucleo familiare corrisposto nell’anno precedente ai lavoratori socialmente utili della regione di riferimento. Al termine del periodo di scadenza della convenzione si procederà all’eventuale conguaglio tra quanto complessivamente pagato dall’INPS agli aventi titolo e quanto versato forfettariamente.

6. Per il periodo di svolgimento dell’attività di lavoro socialmente utile la Regione Piemonte si impegna a versare all’INPS, per ciascun lavoratore, l’onere per l’accreditamento, di contribuzione figurativa utile ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento. Tale onere verrà determinato, alla scadenza della convenzione, nel seguente modo: a) per i soggetti che acquisiscono il diritto a pensione con il periodo di attività oggetto della convenzione stessa l’onere sarà pari al valore attuale di una rendita temporanea, di durata corrispondente al periodo di anticipo rispetto all’età fissata per la pensione di vecchiaia, calcolato con le basi tecniche adottate per la determinazione della tariffa di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962;

b) per tutti gli altri soggetti l’onere verrà calcolato in termini di riserva matematica individuale determinata con le modalità di cui al predetto articolo 13. Il relativo importo complessivo dovrà essere versato entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.

7. La Regione Piemonte assume al proprio carico il costo di gestione del servizio pari a euro 28,40 + IVA per l’assegno ASU, l’assegno al nucleo familiare e la copertura figurativa. Tale importo è fissato per ciascun lavoratore e per tutto il periodo 1.1.2004/31.12.2004. La Regione Piemonte stessa si impegna a versare la somma complessiva, determinata moltiplicando l’importo unitario per il numero dei lavoratori compresi nell’elenco di cui al punto 3, entro trenta giorni dalla richiesta dell’Istituto.

8. Eventuali istanze e/o ricorsi avverso la sussistenza o meno del diritto del singolo lavoratore al pagamento, in tutto o in parte, dell’assegno mensile per prestazioni di attività socialmente utili non sono di competenza INPS ma dell’organo specificamente individuato dalla Regione Piemonte.

9. L’INPS si impegna a fornire alla Regione Piemonte, entro i trenta giorni successivi alle operazioni di pagamento dell’ultima mensilità, i dati riepilogativi dei pagamenti effettuati per il periodo di durata della convenzione e a rimborsare gli importi che risulteranno eventualmente versati in eccedenza. La Regione Piemonte stessa si impegna a versare all’INPS, entro trenta giorni dalla richiesta, gli importi che risulteranno eventualmente dovuti a conguaglio con quelli effettivamente pagati agli interessati.

La presente convenzione ha validità per il periodo 1.1.2004/31.12.2004 e potrà essere rinnovata qualora la Regione Piemonte lo richieda almeno trenta giorni prima della scadenza.

10 febbraio 2004

Per l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Il Direttore Regionale per il Piemonte
Rosario Bontempi

Per la Regione Piemonte
Il Direttore Formazione Profess. - Lavoro
Giuseppe De Pascale