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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Codice 14.7
D.D. 18 ottobre 2004, n. 728

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana - Comune: Igliano (CN) - Località: Langa di Mezzo - Tipo di intervento: autorizzazione interventi di sistemazione idrogeologica

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Comunità Montana Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana, con sede in Ceva (CN) Via Consolata n. 11, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla realizzazione di interventi di sistemazione idrogeologica su una superficie superiore ai 5.000 mq e per un volume di 4.550 mc, sui terreni iscritti al N.C.T. ai Fg. e mappali vari del Comune di Igliano (CN), in località Langa di Mezzo a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) Il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale dovranno precedere i movimenti di terra;

2) Lo scavo delle trincee drenanti dovrà procedere per lotti successivi, in modo da consentire la chiusura degli scavi entro 5 giorni (lavorativi) dalla loro apertura ed evitare erosioni di fondo dello scavo;

3) Lo scarico dei dreni nelle cunette laterali della strada provinciale dovrà avvenire in pozzetti rompigetto; la sezione della cunetta dovrà essere rivestita in modo da assicurare l’impermeabilità;

4) Il fosso di guardia previsto a monte delle trincee drenanti dovrà essere impermeabilizzato, ad esempio mediante la posa di mezzi tubi in cls o lamiera ondulata;

5) Le superfici di scopertura dovranno essere inerbite entro 3 mesi dall’esecuzione dei movimenti di terra;

6) Le scelte progettuali inerenti alla posa in opera delle gabbionate dovranno essere rivestite al fine di incrementare il coefficiente di sicurezza riferito alla stabilità globale dell’insieme terreno-opera di sostegno che, ai sensi della sezione D, punto 4.5, del DM 11 marzo 1988, non deve risultare inferiore a 1,3 (nel caso di studio risulta essere 1,25);

7) I fronti di scavo necessari per la costruzione delle trincee drenanti dovranno essere opportunamente armati;

8) i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, in conformità con quanto previsto negli elaborati progettuali allegati all’istanza e nelle successive integrazioni, nonchè nel rispetto della normativa tecnica di settore;

9) in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 11 marzo 1988. Gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario;

10) nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici al fine di adempiere al dettato del D.M. 11 marzo 1988. Tali verifiche e, se del caso, l’eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante della relazione di collaudo/certificato di regolare esecuzione; nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento;

11) si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedirne la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse. In particolare, è necessario recapitare le acque raccolte nell’ambito dell’intervento in argomento in corrispondenza degli impluvi esistenti;

12) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;

13) si dovrà porre la massima attenzione affinchè il materiale di risulta non venga scaricato all’interno delle linee di impluvio e non dovrà essere recata turbativa al naturale scorrere dei corsi d’acqua esistenti;

14) le superfici smosse dovranno essere stabilizzate e prontamente inerbite.

I lavori dovranno essere ultimati entro diciotto (18) mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in trattasi di opere di interesse pubblico realizzate da soggetto pubblico.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norme delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Valter Vescovi