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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Codice 14.7
D.D. 21 settembre 2004, n. 637

L.R. 09.08.1989 n. 45 - Ditta: Comunità Montana Valle Sacra - Comune: Castelnuovo Nigra (TO) - Tipo di intervento: “Sistemazione movimento franoso in località Case Gianola”

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Ditta Comunità Montana Valle Sacra, con sede in Borgiallo (TO) Via Cigliana n. 1, ad effettuare le trasformazioni del suolo necessarie alla “Sistemazione del movimento franoso in località Case Gianola nel Comune di Castelnuovo Nigra (TO)”; sui terreni iscritti al N.C.T. Fg. vari, mappali vari, del Comune di Castelnuovo Nigra (TO) a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto allegato all’istanza.

L’autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1) dovranno essere ridotti al minimo gli scavi, i movimenti di terra e l’estirpo della vegetazione;

2) si dovranno adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare il formarsi di frane ed erosioni nelle pendici;

3) tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle;

4) al fine di evitare ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovrà abbandonare materiale di risulta e residui delle eliminazioni di vegetazione arbustiva e arborea in canali, torrenti e corsi d’acqua in genere;

5) i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte, in conformità con quanto previsto negli elaborati progettuali allegati all’istanza e nelle successive integrazioni, nonchè nel rispetto della normativa tecnica di settore;

6) in corso d’opera, si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 11 marzo 1988. Gli scavi dovranno essere opportunamente armati, ove necessario;

7) si dovrà provvedere ad una corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedirne la loro permeazione nel terreno, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse;

8) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, l’accesso al cantiere dovrà avvenire usufruendo della viabilità esistente senza comunque ulteriori movimenti di terra;

9) si dovrà porre la massima attenzione affinchè il materiale di risulta non venga scaricato all’interno delle linee di impluvio e non dovrà essere recata turbativa al naturale scorrere dei corsi d’acqua esistenti;

10) le superfici smosse dovranno essere stabilizzate fatta salva la possibilità di dettare ulteriori norme e prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità di verifiche in corso d’opera o al termine dei lavori.

I lavori dovranno essere ultimati entro ventiquattro (24) mesi dalla data della presente determinazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d’opera o al termine dei lavori.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in trattasi di opere pubbliche.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonchè la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norme delle leggi vigenti.

Il Dirigente responsabile
Valter Vescovi