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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 66-13848

L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di “Sistemazione ambientale e realizzazione di bacino di lagunaggio a fini idropotabili mediante attivita’ estrattiva - Ambito 11 del Piano di Area” situato in Comune di La Loggia, presentato dalle Societa’ Zucca e Pasta S.p.A. e S.M.A.T. S.p.A.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto di “Sistemazione ambientale e realizzazione di bacino di lagunaggio a fini idropotabili mediante attività estrattiva - Ambito 11 del Piano di Area” situato in Comune di La Loggia, presentato dalle Società Zucca e Pasta S.p.A. con sede legale in Torino, Via Ettore de Sonnaz, 19 e S.M.A.T. S.p.A. con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio, 14, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni dettagliate in premessa e di seguito evidenziate:

* la prosecuzione dell’attività estrattiva proposta non compromette la capacità riproduttiva delle risorse ambientali coinvolte;

* gli interventi di risistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica e ricreativa consentono di restituire parte dell’area all’originaria vocazione perifluviale del territorio interessato;

* lo sviluppo del progetto consente una progressiva dismissione di parte delle aree a favore della restituzione alla fruizione pubblica, secondo le modalità fissate nella convenzione, che verrà stipulata tra Società proponente ed Ente di Gestione dell’Area protetta, ai sensi dell’articolo 3.10 del Piano d’Area;

* l’intervento proposto, ancorché finalizzato alla sistemazione definitiva dell’Ambito 11 del Piano d’Area dell’Area Protetta, consente di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto dal progetto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano d’Area, ed esigenze di ordine estrattivo;

* il progetto prevede, a titolo compensativo al fine del miglioramento paesistico e ambientale, la valorizzazione di fasce situate tra l’argine e il fiume; sulle aree così individuate, non contigue all’area di scavo e destinate successivamente al bacino di lagunaggio, ma comunque ricomprese nell’Ambito 11 del Piano d’Area del “Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po”, sono previsti interventi di riqualificazione realizzando la sistemazione naturalistica della radura al piede dell’argine, il restauro della vegetazione spondale e la messa a dimora di filari alberati con la funzione di quinte prospettiche;

* sulla parte di area destinata al lagunaggio, il progetto consente di realizzare interventi di primo trattamento delle acque per la successiva potabilizzazione finale utilizzando tecniche che consentono una significativa riduzione dei costi e di reattivi rispetto alla metodologia attualmente impiegata;

* il progetto nel suo complesso consente pertanto da un lato di esaurire la residua quantità di giacimento nei limiti individuati dal P.d.A. e dall’altro di ottenere, su aree distinte, un riassetto naturalistico con fruizione pubblica e un utilizzo di acqua destinata al consumo idropotabile.

Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:

* devono essere rispettate, per la realizzazione di tutti i lotti in progetto, le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale dettagliatamente riportate nell’Allegato tecnico predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, allegato al presente atto quale parte integrante;

* deve essere realizzato il piano di monitoraggio in corso d’opera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale, allegato al presente atto per farne parte integrante;

ed inoltre:

* tutte le opere previste in fascia A e B e quelle nelle aree che potrebbero interessare l’area ove il PAI ha individuato il nuovo argine demaniale, devono essere preventivamente autorizzate dall’A.I.PO. a seguito della presentazione di specifica domanda, compresa l’opera di attraversamento del canale;

* devono essere effettuate prove geotecniche nelle aree adiacenti la Cava ex CAVIT per la caratterizzazione del sottosuolo;

* eventuali interventi di modifica dell’attuale situazione geomorfologica delle aree in fascia A e B devono comportare interventi di salvaguardia a carico della concessionaria, a seguito di preventivo parere dell’A.I.PO;

* prima dell’inizio dei lavori di realizzazione del setto, previsto per la separazione del bacino di lagunaggio Zucca e Pasta e le aree umide ad Ovest, deve essere presentato un progetto di monitoraggio finalizzato a verificare gli eventuali assestamenti o spostamenti del setto stesso;

* la dismissione e lo smantellamento del pozzo “a raggiera”, esistente nell’area, devono essere attuati secondo i tempi e le modalità previste dalla convenzione vigente tra i proponenti entro il termine di 72 mesi dal 17 febbraio 2003;

* i materiali, da utilizzare per gli riempimenti previsti, devono rientrare nelle tipologie 7.2 e 7.31 del D.M. 5 febbraio 1998; prima della loro messa in opera la Società deve ottemperare a quanto prescritto dagli art. 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997. Inoltre nel caso in cui i materiali non provengano dall’attività della cava la Società deve comunicare alla Regione Piemonte, alla Provincia, all’Ente di Gestione e al Comune di La Loggia la provenienza e le quantità dei materiali e presentare una relazione semestrale in merito ai lavori di riempimento;

* entro 30 giorni dall’espressione del giudizio di compatibilità le Società proponenti sono tenute, ai sensi dell’art. 18 comma 7 Norme di Attuazione del P.A.I. a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’Amministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. L’atto liberatorio deve essere inviato all’Amministrazione regionale, al Comune di La Loggia (TO) e all’Ente di Gestione dell’Area Protetta;

* la bozza di Convenzione ex art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po deve essere modificata all’art. 12, prevedendo, analogamente a quanto in vigore per le cave operanti nell’Area Protetta, l’istituzione di una commissione in cui siano rappresentati il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, l’Ente di Gestione del Parco e il Comune di La Loggia.

Di dare atto che la presente deliberazione, per quanto attiene le autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998:

* assorbe l’autorizzazione paesistica ai sensi dell’art. 159 del D.lgs. 42/2004, di competenza dell’Amministrazione comunale di La Loggia in ottemperanza a quanto dichiarato dalla medesima amministrazione durante la riunione della Conferenza di Servizi in data 18 dicembre 2002;

* prende atto dell’approvazione del Comune di La Loggia, ai sensi della legge urbanistica regionale, del Piano Esecutivo Convenzionato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 dell’8 settembre 2004 del progetto in località Cascina Lanca, riguardante l’ambito territoriale n. 11 del P.R.G.C. adeguato al Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po ed il relativo schema di convenzione, ai sensi dell’art. 4.1 delle Norme di Attuazione del citato Piano.

Di dare atto che, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, vengono riconfermate le seguenti autorizzazioni, già rilasciate in merito al progetto in oggetto:

* autorizzazione all’attività di cava ex ll.rr. 69/1978 e 38/1998 concessa con la determinazione dirigenziale della Direzione Industria n. 13 del 17 febbraio 2002 per 24 mesi, relativamente ad un ampliamento massimo del 10%, conformemente alla Deliberazione n. 501 - C.R. 12393 del 20 ottobre 1998, con la quale il Consiglio regionale ha stabilito i criteri relativi alle modifiche non sostanziali concernenti progetti difformi dagli Schemi Grafici illustrativi del Piano d’Area, del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po. All’autorizzazione suddetta seguiranno le autorizzazioni ex l.r. 69/1978 sui successivi lotti in progetto, fino al completamento dell’intera attività estrattiva.

* autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di La Loggia con determinazione dirigenziale n. 1/2003 del 4 febbraio 2003, relativa al sopraccitato progetto biennale, ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490; atto assunto secondo il disposto della delega di cui all’art. 13 comma 1 della l.r. 3 aprile 1989 n. 20;

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.

Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi tempestivamente all’A.R.P.A.- Dipartimento di Torino l’inizio lavori.

Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:

* allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo ambientale; (All. A);

* allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (All. B);

* bozza di Convenzione ex art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano d’Area del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, da modificare come sopra indicato (All. C);

* verbale di Conferenza della riunione del 18 dicembre 2002 (All. D).

Copia della presente deliberazione sarà inviata ai soggetti proponenti, a tutti i soggetti interessati e al Ministero all’Ambiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale nonché depositata presso l’Ufficio di deposito dell’Autorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dell’art. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.

(omissis)