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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 2 novembre 2004, n. 66-13848
L.R. 40/1998. Giudizio di compatibilità ambientale relativo al progetto di Sistemazione ambientale e realizzazione di bacino di lagunaggio a fini idropotabili mediante attivita estrattiva - Ambito 11 del Piano di Area situato in Comune di La Loggia, presentato dalle Societa Zucca e Pasta S.p.A. e S.M.A.T. S.p.A.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale, comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, in merito al progetto di Sistemazione ambientale e realizzazione di bacino di lagunaggio a fini idropotabili mediante attività estrattiva - Ambito 11 del Piano di Area situato in Comune di La Loggia, presentato dalle Società Zucca e Pasta S.p.A. con sede legale in Torino, Via Ettore de Sonnaz, 19 e S.M.A.T. S.p.A. con sede legale in Torino, Corso XI Febbraio, 14, in quanto la sua attuazione risulta sostenibile per le motivazioni dettagliate in premessa e di seguito evidenziate:
* la prosecuzione dellattività estrattiva proposta non compromette la capacità riproduttiva delle risorse ambientali coinvolte;
* gli interventi di risistemazione ambientale per le aree a destinazione naturalistica e ricreativa consentono di restituire parte dellarea alloriginaria vocazione perifluviale del territorio interessato;
* lo sviluppo del progetto consente una progressiva dismissione di parte delle aree a favore della restituzione alla fruizione pubblica, secondo le modalità fissate nella convenzione, che verrà stipulata tra Società proponente ed Ente di Gestione dellArea protetta, ai sensi dellarticolo 3.10 del Piano dArea;
* lintervento proposto, ancorché finalizzato alla sistemazione definitiva dellAmbito 11 del Piano dArea dellArea Protetta, consente di garantire i livelli di produttività, per tutto il periodo previsto dal progetto, richiesti dalle esigenze di mercato, conseguendo in tal modo elementi di convergenza tra esigenze ambientali, codificate dal Piano dArea, ed esigenze di ordine estrattivo;
* il progetto prevede, a titolo compensativo al fine del miglioramento paesistico e ambientale, la valorizzazione di fasce situate tra largine e il fiume; sulle aree così individuate, non contigue allarea di scavo e destinate successivamente al bacino di lagunaggio, ma comunque ricomprese nellAmbito 11 del Piano dArea del Sistema delle Aree Protette della Fascia fluviale del Po, sono previsti interventi di riqualificazione realizzando la sistemazione naturalistica della radura al piede dellargine, il restauro della vegetazione spondale e la messa a dimora di filari alberati con la funzione di quinte prospettiche;
* sulla parte di area destinata al lagunaggio, il progetto consente di realizzare interventi di primo trattamento delle acque per la successiva potabilizzazione finale utilizzando tecniche che consentono una significativa riduzione dei costi e di reattivi rispetto alla metodologia attualmente impiegata;
* il progetto nel suo complesso consente pertanto da un lato di esaurire la residua quantità di giacimento nei limiti individuati dal P.d.A. e dallaltro di ottenere, su aree distinte, un riassetto naturalistico con fruizione pubblica e un utilizzo di acqua destinata al consumo idropotabile.
Il giudizio positivo di compatibilità ambientale, è valido alle seguenti condizioni:
* devono essere rispettate, per la realizzazione di tutti i lotti in progetto, le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale dettagliatamente riportate nellAllegato tecnico predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, allegato al presente atto quale parte integrante;
* deve essere realizzato il piano di monitoraggio in corso dopera, relativo ai livelli freatici, alla qualità chimica e biologica delle acque in cava, ai rilievi topografici, batimetrici, fotografici aerei e di controllo ambientale, allegato al presente atto per farne parte integrante;
ed inoltre:
* tutte le opere previste in fascia A e B e quelle nelle aree che potrebbero interessare larea ove il PAI ha individuato il nuovo argine demaniale, devono essere preventivamente autorizzate dallA.I.PO. a seguito della presentazione di specifica domanda, compresa lopera di attraversamento del canale;
* devono essere effettuate prove geotecniche nelle aree adiacenti la Cava ex CAVIT per la caratterizzazione del sottosuolo;
* eventuali interventi di modifica dellattuale situazione geomorfologica delle aree in fascia A e B devono comportare interventi di salvaguardia a carico della concessionaria, a seguito di preventivo parere dellA.I.PO;
* prima dellinizio dei lavori di realizzazione del setto, previsto per la separazione del bacino di lagunaggio Zucca e Pasta e le aree umide ad Ovest, deve essere presentato un progetto di monitoraggio finalizzato a verificare gli eventuali assestamenti o spostamenti del setto stesso;
* la dismissione e lo smantellamento del pozzo a raggiera, esistente nellarea, devono essere attuati secondo i tempi e le modalità previste dalla convenzione vigente tra i proponenti entro il termine di 72 mesi dal 17 febbraio 2003;
* i materiali, da utilizzare per gli riempimenti previsti, devono rientrare nelle tipologie 7.2 e 7.31 del D.M. 5 febbraio 1998; prima della loro messa in opera la Società deve ottemperare a quanto prescritto dagli art. 31 e 33 del d.lgs. 5 febbraio 1997. Inoltre nel caso in cui i materiali non provengano dallattività della cava la Società deve comunicare alla Regione Piemonte, alla Provincia, allEnte di Gestione e al Comune di La Loggia la provenienza e le quantità dei materiali e presentare una relazione semestrale in merito ai lavori di riempimento;
* entro 30 giorni dallespressione del giudizio di compatibilità le Società proponenti sono tenute, ai sensi dellart. 18 comma 7 Norme di Attuazione del P.A.I. a sottoscrivere atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dellAmministrazione Pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato. Latto liberatorio deve essere inviato allAmministrazione regionale, al Comune di La Loggia (TO) e allEnte di Gestione dellArea Protetta;
* la bozza di Convenzione ex art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano dArea del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po deve essere modificata allart. 12, prevedendo, analogamente a quanto in vigore per le cave operanti nellArea Protetta, listituzione di una commissione in cui siano rappresentati il Settore regionale Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, lEnte di Gestione del Parco e il Comune di La Loggia.
Di dare atto che la presente deliberazione, per quanto attiene le autorizzazioni ambientali ed urbanistiche, ai sensi dellart. 12 della l.r. 40/1998:
* assorbe lautorizzazione paesistica ai sensi dellart. 159 del D.lgs. 42/2004, di competenza dellAmministrazione comunale di La Loggia in ottemperanza a quanto dichiarato dalla medesima amministrazione durante la riunione della Conferenza di Servizi in data 18 dicembre 2002;
* prende atto dellapprovazione del Comune di La Loggia, ai sensi della legge urbanistica regionale, del Piano Esecutivo Convenzionato, con deliberazione di Consiglio comunale n. 28 dell8 settembre 2004 del progetto in località Cascina Lanca, riguardante lambito territoriale n. 11 del P.R.G.C. adeguato al Piano dArea del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po ed il relativo schema di convenzione, ai sensi dellart. 4.1 delle Norme di Attuazione del citato Piano.
Di dare atto che, ai sensi degli artt. 12 e 13 della l.r. 40/1998, vengono riconfermate le seguenti autorizzazioni, già rilasciate in merito al progetto in oggetto:
* autorizzazione allattività di cava ex ll.rr. 69/1978 e 38/1998 concessa con la determinazione dirigenziale della Direzione Industria n. 13 del 17 febbraio 2002 per 24 mesi, relativamente ad un ampliamento massimo del 10%, conformemente alla Deliberazione n. 501 - C.R. 12393 del 20 ottobre 1998, con la quale il Consiglio regionale ha stabilito i criteri relativi alle modifiche non sostanziali concernenti progetti difformi dagli Schemi Grafici illustrativi del Piano dArea, del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po. Allautorizzazione suddetta seguiranno le autorizzazioni ex l.r. 69/1978 sui successivi lotti in progetto, fino al completamento dellintera attività estrattiva.
* autorizzazione del Responsabile dellUfficio Tecnico del Comune di La Loggia con determinazione dirigenziale n. 1/2003 del 4 febbraio 2003, relativa al sopraccitato progetto biennale, ai sensi del D.lgs. 29 ottobre 1999 n. 490; atto assunto secondo il disposto della delega di cui allart. 13 comma 1 della l.r. 3 aprile 1989 n. 20;
Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dellinizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo.
Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi tempestivamente allA.R.P.A.- Dipartimento di Torino linizio lavori.
Alla presente deliberazione sono allegati i seguenti documenti per farne parte integrante:
* allegato relativo alla Normativa Tecnica concernente i monitoraggi dei livelli freatici e della qualità chimica e biologica delle acque in cava, dei rilievi planimetrici, batimetrici e fotografici e di controllo ambientale; (All. A);
* allegato tecnico, predisposto dal Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, relativo alla coltivazione e alla sistemazione definitiva del sito (All. B);
* bozza di Convenzione ex art. 3.10. delle Norme di Attuazione del Piano dArea del Sistema delle Aree Protette della Fascia Fluviale del Po, da modificare come sopra indicato (All. C);
* verbale di Conferenza della riunione del 18 dicembre 2002 (All. D).
Copia della presente deliberazione sarà inviata ai soggetti proponenti, a tutti i soggetti interessati e al Ministero allAmbiente Servizio Valutazione Impatto Ambientale nonché depositata presso lUfficio di deposito dellAutorità Competente presso la Direzione regionale Industria e presso lUfficio di Deposito della Regione.
Avverso il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto, dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 ed ai sensi dellart. 12, comma 8 della l.r. 40/1998.
(omissis)