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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Codice 12.3
D.D. 2 dicembre 2004, n. 362

D.G.R. n. 30-14186 del 29/11/2004. Riscossione della tassa sui controlli fitosanitari all’importazione - modalità operative

La Direttiva CE 2000/29 dell’ 8 maggio 2000, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

In attuazione dell’Art. 13 quinquies della Direttiva CE 2000/29, come modificata dalla Direttiva CE 2002/89 del 28 novembre 2002, dal 1° gennaio 2005 gli Stati membri provvedono alla riscossione di una tassa, “tassa fitosanitaria”, destinata a coprire le spese sostenute per i controlli documentali, i controlli di identità e i controlli fitosanitari di cui all’Art. 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell’Art. 13 sulle partite in importazione di vegetali e prodotti vegetali elencati nell’Allegato V, parte B, della suddetta Direttiva.

L’art. 13 quinquies della Direttiva CE 2000/29, al punto 6, stabilisce che il pagamento della tassa fitosanitaria deve essere effettuato dall’importatore o dal suo agente doganale.

L’importo della tassa fitosanitaria è fissato secondo livelli standard definiti a livello Comunitario dall’Allegato VIII bis della Direttiva CE 2000/29, come modificato dall’art. 1 della Direttiva CE 2002/89.

Con lettera n. 37824 del 14/10/2004 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha comunicato che, in attesa dell’approvazione del provvedimento di recepimento della suddetta direttiva CE, siano le Regioni a mettere in atto una specifica norma relativa alla riscossione della tassa in questione a partire dal 1° gennaio 2005.

La D.C.R. n. 442-14210 del 30 settembre 1997, istituisce il Settore Fitosanitario Regionale e prevede nella declaratoria delle sue attribuzioni i controlli fitosanitari e l’attuazione della legislazione regionale, nazionale, comunitaria e internazionale nel campo fitosanitario.

La D.G.R. n. 30-14186 del 29 novembre 2004, stabilisce di disciplinare la riscossione della “tassa fitosanitaria” dal 1° gennaio 2005 e incarica il Settore Fitosanitario Regionale di definire le modalità di versamento degli importi dovuti nonché delle eventuali altre istruzioni operative.

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

visto l’art. 22 della L.R. 51/97;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01;

determina

Di definire che dal 1° gennaio 2005 il versamento della “tassa fitosanitaria” venga effettuato dall’importatore o dal suo agente doganale prima dell’inizio delle attività di controllo all’importazione previste dalla Direttiva CE 2000/29 e s.m.i., all’Art. 13 bis, paragrafo 1, eseguiti a norma dell’Art. 13 sulle partite in importazione di vegetali e prodotti vegetali elencati nell’Allegato V, parte B, della suddetta Direttiva;

di stabilire le seguenti modalità di pagamento:

* versamento tramite bollettino di conto corrente postale sul n. 10364107, intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte - piazza Castello 165 - 10122 Torino, indicando come causale: tassa fitosanitaria,

* bonifico bancario con riferimento alle coordinate: c/c 10/00395258 presso SanPaolo IMI - CAB 01118 ABI 1025 CIN D, indicando come causale: pagamento tassa fitosanitaria;

di stabilire che gli importi della tassa fitosanitaria sono conformi all’ Allegato VIII bis della Direttiva CE 2000/29 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

di precisare che al punto “c” dell’Allegato VIII bis della Direttiva CE 2000/29, come modificata dalla Direttiva CE 2002/89 del 28 novembre 2002, la contabilizzazione delle unità aggiuntive avviene al superamento, anche solo di una frazione di unità, della soglia prevista;

di precisare che qualora la spedizione sia costituita da partite rientranti in diversi trattini descritti nell’ Allegato VIII bis della Direttiva CE 2000/29, come modificata dalla Direttiva CE 2002/89 del 28 novembre 2002, la tassa verrà applicata per intero ad ogni partita.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.

Contro la presente determinazione è possibile ricorrere davanti al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il Dirigente responsabile
Ivano Scapin

Allegato