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Bollettino Ufficiale n. 50 del 16 / 12 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2004, n. 26-13879

Organizzazione del Servizio per i controlli alle norme di qualità sui prodotti ortofrutticoli

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. Di avviare in Piemonte il Servizio per i Controlli alle norme di qualità sui prodotti ortofrutticoli così come previsto dalla normativa in materia (DM 28 dicembre 2001, D.Lgs. 306/2002, DDMM 3 dicembre 2003 e 15 giugno 2004) avvalendosi, per l’effettuazione dei controlli e l’applicazione delle normative vigenti in materia, dei Funzionari regionali designati dalla Direzione Programmazione Valorizzazione dell’Agricoltura e dei Funzionari provinciali, designati dalle Amministrazioni di appartenenza, in possesso dei requisiti richiesti e previsti dal Manuale Operativo delle Procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli, pubblicato con DM 3 dicembre 2003;

2. Il coordinamento dell’attività è effettuato dalla Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura n. 11, Settore Tutela e Valorizzazione dei prodotti agricoli n. 02;

3. I Funzionari individuati verranno muniti di apposita tessera, come da fac-simile allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante;

4. La tessera verrà rilasciata dalla Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura ed ha durata di 5 anni;

5. I Funzionari regionali addetti ai controlli rivestono la qualifica di Pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 del codice penale così come previsto dall’art. 5, comma 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306.

6. I Funzionari regionali addetti ai controlli provvedono all’accertamento delle violazioni amministrative previste dal decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306 “Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell’art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39" e all’applicazione delle relative sanzioni sull’intero territorio regionale;

7. I Funzionari provinciali provvedono, sul territorio della Provincia di appartenenza, all’accertamento delle violazioni amministrative previste dal D.Lgs. 306/2002, utilizzando la modulistica prevista dal Manuale Operativo delle Procedure e fornita dalla Regione Piemonte;

8. Gli esiti degli accertamenti effettuati dai Funzionari provinciali dovranno essere inviati, cumulativamente, entro il giorno 10 del mese successivo agli avvenuti accertamenti, alla Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura - Settore Tutela e Valorizzazione dei Prodotti Agricoli, i cui Funzionari incaricati, acquisita e valutata la documentazione trasmessa, provvederanno, per le ditte a carico delle quali sono state rilevate delle irregolarità:

- 1) ad applicare le sanzioni previste dal decreto legislativo 306/2002 a seconda della tipologia delle violazioni accertate, e

- 2) a notificare la violazione ai soggetti interessati entro il termine di 90 giorni dall’accertamento (360 giorni dall’accertamento nel caso in cui gli interessati siano residenti all’estero) come previsto dall’art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

9. La quantificazione delle risorse finanziarie da assegnare alle Province per il servizio avverrà successivamente e il rimborso sarà successivamente richiesto al Ministero delle Politiche agricole e Forestali ed alle altre istituzioni nazionali competenti.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)