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Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 / 12 / 2004
Codice 22.3
D.D. 27 settembre 2004, n. 291
Legge Regionale 3 agosto 2004 n. 19. Art. 4 - Audizione Tecnica. Organizzazione e modalità di svolgimento
Vista la L.R 3 agosto 2004 n° 19 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Considerato che allart. 4 comma 1 della citata legge è istituita lAudizione tecnica che costituisce uno strumento di consultazione tecnica e di partecipazione delle parti coinvolte nellapplicazione e nellattuazione della legge ed ha, tra le sue finalità, anche quella di fornire ogni utile supporto allesercizio delle competenze regionali e degli enti locali.
Preso atto che al citato art. 4 è, altresì, previsto che lorganizzazione e le modalità di svolgimento dellAudizione tecnica siano definite con determinazione del responsabile della struttura regionale competente.
Ravvisata la necessità, di rendere quanto prima operativa lAudizione tecnica, al fine di dotare la Regione di uno strumento di supporto allattività propria dellente, anche in ausilio agli enti locali alla luce dei compiti attribuiti agli stessi dalla legge.
Preso atto che la struttura regionale competente è individuata nel Settore Grandi rischi industriali della Direzione tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti;
Ritenuto, pertanto, di definire le seguenti disposizioni inerenti lorganizzazione e le modalità di svolgimento dellAudizione tecnica
1. FINALITA
LAudizione tecnica di cui allart. 4 della L.R. 3 agosto 2004 n° 19 si esplica attraverso incontri, cui partecipano i soggetti di seguito indicati, aventi la finalità di :
* acquisire informazioni, pareri e ogni altro utile supporto allesercizio delle competenze regionali e degli enti locali previste dalla legge;
* provvedere al monitoraggio degli adempimenti previsti dalla legge.
NellAudizione tecnica i soggetti partecipanti si possono altresì esprimere in contraddittorio sui programmi di realizzazione, ammodernamento, potenziamento e risanamento degli impianti, per i fini e con le modalità stabiliti di volta in volta dal Coordinatore di cui al successivo punto 3.
2. PARTECIPANTI
Partecipano alle attività dellAudizione tecnica, in forza allart. 4 della legge, in relazione agli argomenti trattati:
* lARPA;
* il CORECOM, gli enti, le società e le associazioni operanti nel settore delle telecomunicazioni e della radiodiffusione;
* la società Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) e gli enti e le società operanti nel campo della trasmissione e distribuzione dellenergia elettrica, ivi compresa lAutorità per lenergia elettrica ed il gas;
* i tecnici designati dalle associazioni degli enti locali territoriali interessati;
* i tecnici designati dalle associazioni ambientaliste individuate in base allart. 13 della legge 8 luglio 1986, n° 349 e s.m.i..
Il Coordinatore dellAudizione può altresì invitare alle riunioni in relazione agli argomenti trattati, con la possibilità di richiedere loro contributi, singoli rappresentanti degli Enti che esercitano competenze previste dalla legge ed esperti della materia, che collaborano a titolo non oneroso.
3. ORGANIZZAZIONE
LAudizione ha sede presso la struttura regionale competente individuata nel Settore Grandi rischi industriali della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti.
Il Coordinatore dellAudizione è individuato nella persona dellIng. Elisabetta Sossich, funzionario del Settore Grandi rischi industriali.
Lorganizzazione delle attività e le funzioni di supporto sono garantite dalla struttura regionale competente, anche attraverso lindividuazione di una Segreteria tecnica nella persona dellIng. Fabio Innao, funzionario del Settore Grandi rischi industriali.
4. MODALITA DI SVOLGIMENTO
L Audizione è convocata dal Coordinatore, anche su motivata richiesta dei soggetti di cui al precedente punto 2 che provvedono a tal fine tramite note scritte in cui venga evidenziato linteresse e la particolare rilevanza delle problematiche da sottoporre allAudizione.
La Segreteria tecnica, su indicazione del Coordinatore, provvede a:
* inviare le convocazioni ai soggetti partecipanti;
* stilare lordine del giorno delle riunioni ;
* raccogliere gli eventuali pareri, informazioni e osservazioni;
* redigere un resoconto delle riunioni.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 8 agosto 1997, n° 51
Vista la legge regionale 3 agosto 2004, n° 19
determina
Di definire le disposizioni inerenti lorganizzazione e le modalità di svolgimento dellAudizione tecnica di cui allart. 4 della L.R. 3 agosto 2004, n° 19 Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, secondo quanto previsto e dettagliato in narrativa.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
Il Dirigente responsabile
Michele Palumbo