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Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 / 12 / 2004

Codice 22.3
D.D. 27 settembre 2004, n. 291

Legge Regionale 3 agosto 2004 n. 19. Art. 4 - Audizione Tecnica. Organizzazione e modalità di svolgimento

Vista la L.R 3 agosto 2004 n° 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.

Considerato che all’art. 4 comma 1 della citata legge è istituita l’Audizione tecnica che costituisce uno strumento di consultazione tecnica e di partecipazione delle parti coinvolte nell’applicazione e nell’attuazione della legge ed ha, tra le sue finalità, anche quella di fornire ogni utile supporto all’esercizio delle competenze regionali e degli enti locali.

Preso atto che al citato art. 4 è, altresì, previsto che l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’Audizione tecnica siano definite con determinazione del responsabile della struttura regionale competente.

Ravvisata la necessità, di rendere quanto prima operativa l’Audizione tecnica, al fine di dotare la Regione di uno strumento di supporto all’attività propria dell’ente, anche in ausilio agli enti locali alla luce dei compiti attribuiti agli stessi dalla legge.

Preso atto che la struttura regionale competente è individuata nel Settore Grandi rischi industriali della Direzione tutela e risanamento ambientale - Programmazione gestione rifiuti;

Ritenuto, pertanto, di definire le seguenti disposizioni inerenti l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’Audizione tecnica

1. FINALITA’

L’Audizione tecnica di cui all’art. 4 della L.R. 3 agosto 2004 n° 19 si esplica attraverso incontri, cui partecipano i soggetti di seguito indicati, aventi la finalità di :

* acquisire informazioni, pareri e ogni altro utile supporto all’esercizio delle competenze regionali e degli enti locali previste dalla legge;

* provvedere al monitoraggio degli adempimenti previsti dalla legge.

Nell’Audizione tecnica i soggetti partecipanti si possono altresì esprimere in contraddittorio sui programmi di realizzazione, ammodernamento, potenziamento e risanamento degli impianti, per i fini e con le modalità stabiliti di volta in volta dal Coordinatore di cui al successivo punto 3.

2. PARTECIPANTI

Partecipano alle attività dell’Audizione tecnica, in forza all’art. 4 della legge, in relazione agli argomenti trattati:

* l’ARPA;

* il CORECOM, gli enti, le società e le associazioni operanti nel settore delle telecomunicazioni e della radiodiffusione;

* la società Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) e gli enti e le società operanti nel campo della trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, ivi compresa l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas;

* i tecnici designati dalle associazioni degli enti locali territoriali interessati;

* i tecnici designati dalle associazioni ambientaliste individuate in base all’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n° 349 e s.m.i..

Il Coordinatore dell’Audizione può altresì invitare alle riunioni in relazione agli argomenti trattati, con la possibilità di richiedere loro contributi, singoli rappresentanti degli Enti che esercitano competenze previste dalla legge ed esperti della materia, che collaborano a titolo non oneroso.

3. ORGANIZZAZIONE

L’Audizione ha sede presso la struttura regionale competente individuata nel Settore Grandi rischi industriali della Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti.

Il Coordinatore dell’Audizione è individuato nella persona dell’Ing. Elisabetta Sossich, funzionario del Settore Grandi rischi industriali.

L’organizzazione delle attività e le funzioni di supporto sono garantite dalla struttura regionale competente, anche attraverso l’individuazione di una Segreteria tecnica nella persona dell’Ing. Fabio Innao, funzionario del Settore Grandi rischi industriali.

4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

L’ Audizione è convocata dal Coordinatore, anche su motivata richiesta dei soggetti di cui al precedente punto 2 che provvedono a tal fine tramite note scritte in cui venga evidenziato l’interesse e la particolare rilevanza delle problematiche da sottoporre all’Audizione.

La Segreteria tecnica, su indicazione del Coordinatore, provvede a:

* inviare le convocazioni ai soggetti partecipanti;

* stilare l’ordine del giorno delle riunioni ;

* raccogliere gli eventuali pareri, informazioni e osservazioni;

* redigere un resoconto delle riunioni.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 8 agosto 1997, n° 51

Vista la legge regionale 3 agosto 2004, n° 19

determina

Di definire le disposizioni inerenti l’organizzazione e le modalità di svolgimento dell’Audizione tecnica di cui all’art. 4 della L.R. 3 agosto 2004, n° 19 “ Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, secondo quanto previsto e dettagliato in narrativa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Michele Palumbo