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Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 / 12 / 2004

Comunicato dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte

Avviso - Regolamento della Sperimentazione dei Servizi di Accoglienza e Orientamento Ambulatoriale

Ai sensi della D.G.R. n. 113-13294 del 3.08.2004 avente per oggetto: “Riparto del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga trasferito alla Regione Piemonte, anni finanziari dello Stato 2002- 2003. Approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione” si comunica quanto segue:

Regolamento della Sperimentazione dei Servizi di Accoglienza e Orientamento Ambulatoriale

Lo schema di atto d’intesa Stato-Regioni recante la “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze d’abuso” recepito con D.G.R. 49 - 9325 del 12.05.2003 prevede l’apertura di servizi di Accoglienza e Orientamento Ambulatoriale. Questi si configurano come servizi totalmente nuovi, prevedendo l’accesso diretto dei soggetti portatori di una domanda di intervento, come specificato nell’art. 19 della D.G.R. 49 - 9325 del 12 .05. 2003. La Commissione Dipendenze istituita con D.G.R. 36 - 326 del 31.07.2000, nell’ambito delle competenze definite nella D.G.R. 22 - 12050 del 23.03.2004 propone i criteri e durata della sperimentazione.

In riferimento a quanto indicato nell’avviso pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25/11/2004 inerente le regole, i criteri e le modalità per il monitoraggio della sperimentazione si precisa quanto segue:

1. Criteri di eleggibilità dei soggetti che possono accedere all’accoglienza

Tutti i residenti sul territorio piemontese:

* con uso problematico o dipendenza patologica da sostanze stupefacenti e/o psicoattive;

* con comportamenti di dipendenza senza sostanze; Tutti i residenti sul territorio piemontese;

* anche già conosciuti dai Ser.T. a condizione che la cartella clinica sia chiusa, ovvero che il soggetto non si presenti al Ser.T da un periodo non inferiore a 3 mesi.

2. Criteri di accesso territoriali dei soggetti eleggibili

* I soggetti eleggibili possono accedere a qualunque servizio di accoglienza sul territorio piemontese.

3. Protocollo da seguire per l’ accesso al Servizio

1. Nel caso in cui emergano evidenti problematiche sanitarie relative alla dipendenza verrà coinvolto prioritariamente il Ser.T. di riferimento, previo consenso dell’utente. In caso di mancato consenso il servizio d’accoglienza provvederà, con l’invio a medico competente.

Nel caso in cui le problematiche sanitarie non siano attinenti al trattamento della dipendenza

il servizio provvederà, come sopra attraverso un medico curante competente;

2. la durata del percorso di accoglienza non deve essere superiore ai 60 giorni e inferiore a 30;

3. il percorso di accoglienza deve raggiungere i seguenti obiettivi (specificazioni all’allegato C -D.G.R .22 - 12050 del 23.3.2004):

-risposta ai bisogni primari fondamentali, alimentari, abitativi e di igiene personale con l’invio / accompagnamento a servizi / strutture specificamente deputati;

-formulazione della diagnosi di primo livello;

-proposta di trattamento psicosociale da proporre ai Ser.T.;

4. il percorso può considerarsi quindi completato se tutti i criteri di qualità della diagnosi di primo livello sono soddisfatti;

5. per “percorso completato” si intende l’arrivo del soggetto al Ser.T. con una diagnosi psicosociale di primo livello e una proposta di trattamento, se tale percorso non viene portato a termine non maturerà il diritto al compenso.

4. Formulazione della diagnosi di primo livello e proposta di trattamento psicosociale formulata al SerT.

La diagnosi psicosociale di primo livello è il risultato del percorso di accoglienza condotto. In questa prima presa in carico della domanda, mirata a rispondere ai primi bisogni del paziente ed a rafforzarne la motivazione, il processo di conoscenza reciproca si conclude con tre atti:

1. la “restituzione” al paziente degli elementi di problematicità emersi, direttamente ed indirettamente connessi alla dipendenza. La relazione sulla diagnosi di primo livello viene consegnata al Ser.T.;

2. l’invio al Ser.T., contestualmente all’accompagnamento del paziente, della diagnosi psicosociale di primo livello. La formalizzazione della diagnosi avviene tramite l’utilizzo di una cartella clinica;

3. la condivisione fra i tre soggetti, di una proposta di trattamento da attuarsi a seguito della diagnosi multidisciplinare condotta dal Ser.T., tenendo conto dei suggerimenti e delle integrazioni che possono essere evidenziati in questo secondo momento.

Gli strumenti diagnostici che concorrono nel fornire una prima adeguata conoscenza della persona sono:

* Una serie di colloqui individuali (almeno tre) diretti a ricostruire la storia del soggetto, ad evidenziare elementi significativi d’ordine anamnestico, in modo da far emergere le connessioni tra le proprie vicende biografiche, l’innesto e lo sviluppo della dipendenza, l’impasto con le problematiche attuali d’ordine personale, relazionale, familiare e sociale. Tali colloqui debbono essere condotti da uno psicologo;

* le osservazioni dell’educatore che, nel primo incontro col soggetto ed eventualmente i suoi familiari, e nel fornire un supporto successivo, mettono in rilievo stili di comportamento del paziente al di fuori di un colloquio clinico strettamente inteso e mirato all’obiettivo diagnostico;

* almeno 2 test, che, per rendere più standardizzabile e confrontabile la diagnosi si individuano nell’ASI e nello SCID 2 o MMPI. Ogni altro test può ovviamente essere utilizzato in aggiunta. Le sedute testistiche sono a parte e non rientrano nei 3 colloqui del punto 1 anche se lo psicologo può essere il medesimo;

* l’eventuale informazione raccolta da incontri con i familiari o altre figure significative per il paziente a cui si è potuto accedere tramite il suo consenso;

* tutta l’informazione clinica precedente rintracciabile presso servizi o professionisti a cui il paziente si è rivolto nel corso della propria storia.

Le eventuali diagnosi e indicazioni di trattamento di tipo medico-sanitario vengono allegate alla diagnosi psicosociale di primo livello da consegnare al Ser.T.

5. Procedure di relazione fra il Servizio di Accoglienza e Orientamento Ambulatoriale e il Ser.T. di competenza territoriale

* Il servizio di accoglienza informa il Ser.T. di residenza del soggetto sull’accesso del soggetto stesso al servizio, previo consenso informato;

* se il soggetto rientra nei criteri di eleggibilità per l’accesso ai Servizi di Accoglienza i due enti concordano le modalità migliori per lo scambio di informazioni su pazienti già conosciuti dal Ser.T. ed altre modalità di collaborazione qualora il soggetto necessiti di trattamenti sanitari nel corso dell’accoglienza;

* il Servizio di Accoglienza compilerà una cartella/scheda clinica che documenterà gli interventi realizzati oltre ai dati inerenti il soggetto assegnando un codice identificativo per l’utente;

* alla fine del percorso di accoglienza verrà prodotta una relazione scritta in cui viene riportata la diagnosi psicosociale secondo le caratteristiche su indicate e la proposta di trattamento, che verrà consegnata al Ser.T. contestualmente all’accesso del paziente per la diagnosi multidisciplinare;

* entro 30 giorni il Ser.T. formula la diagnosi multidisciplinare che concorre alla ridefinizione del piano trattamentale;

* le proposte di trattamento formulate in seguito alla diagnosi di primo livello e alla diagnosi multidisciplinare saranno il risultato della collaborazione stretta fra i due servizi e saranno orientate a tutelare l’accessibilità al sistema di cura ed a perseguire la riabilitazione dalla dipendenza;

* qualora le valutazioni diagnostiche e ipotesi di trattamento non risultassero convergenti verrà tenuto in particolare considerazione la fiducia del paziente verso le differenti proposte, considerando questo fattore come prioritario nel favorire l’aggancio terapeutico.

Valutando inoltre questa evenienza come incidente di percorso, quindi come indicatore

critico di processo, è necessario inoltrare la documentazioni in merito all’Ufficio

Dipendenze AIDS, ovvero alla Commissione Dipendenze.

6. I flussi informativi

Gli Enti che partecipano alla sperimentazione devono assolvere ai debiti informativi compilando la scheda/cartella clinica sopra citata secondo le modalità e tempi che verranno successivamente indicati dagli Uffici regionali competenti .

A modifica di quanto definito nel precedente avviso pubblicato sul B.U.R. n. 47 del 25/11/2004 si informa che il presente regolamento sostituisce quanto comunicato nell’ultimo capoverso del paragrafo “Regole della Sperimentazione”.