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Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 / 12 / 2004

Codice 25.3
D.D. 13 ottobre 2004, n. 1683

Aut. Idr. n. 3913 per la realizzazione di: un manufatto di scarico nel rio Taunera; un manufatto di scarico del troppo pieno, un attraversamento in sub-alveo e formazione di una scogliera e di una platea a protezione dell’attraversamento medesimo, sul rio Orbana; un attraversamento in sub-alveo del rio Grifagna; un attraversamento staffato a valle del ponte esistente sul rio Ollasio in Comune di Giaveno

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina,

nelle more della verifica tecnico-idraulica ed amministrativa del ponte interessato dall’impianto del rio Ollasio

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la S.M.A.T. S.p.A. ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere progettate ed eseguite potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle condotte in attraversamento, delle scogliere, della platea e dei manufatti di scarico in argomento, nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi dei manufatti in c.a. in sub-alveo di protezione e di sostegno delle tubazioni, per ognuno dei quali dovrà essere verificata, altresì, la distanza tra la quota più depressa di fondo alveo e l’estradosso del manufatto, nelle sezioni trasversali interessate, che dovrà essere, comunque, di almeno mt 1,00. A valle della platea di fondazione, da realizzarsi sul rivo Orbana, dovrà essere costruito un taglione affinchè non si verifichino fenomeni di scalzamento della platea medesima;

3. dovrà essere previsto, per ciascuno scarico, un adeguato scivolo antierosivo lungo il profilo di sponda naturale scoperto, spinto fino al fondo alveo e strutturalmente raccordato con il manufatto di immissioni in c.a.: inoltre, in corrispondenza dello sbocco di ciascuna tubazione, dovrà essere prevista un’idonea platea antierosiva di protezione del fondo alveo, estesa a tutta sezione, nonchè adeguatamente fondata e significativamente dimensionata in pianta rispetto all’area di immissione dello scarico;

4. le due scogliere dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a valle nell’esistenti sponde, mentre i paramenti esterni dovranno essere raccordati, senza soluzione di continuità, con i profili spondali esistenti;

5. le scogliere dovranno essere mantenute ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

6. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità: essi dovranno essere a spacco con struttura compatta, non geliva, ne lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,00 q.li: inoltre dovrà essere verificata analiticamente l’idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

7. il materiale di risulta proveniente degli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo: è fatto divieto assoluto di asportazione/uso di materiale demaniale;

8. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

9. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buono regime idraulico dei corsi d’acqua;

10. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze: è fatta salva l’eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

11. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti, tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori: ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

12. l’autorizzazione s’intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilità delle condotte (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza d’eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta delle condotte mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

13. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle di ciascun manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

14. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico dei corsi d’acqua interessati;

15. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, D.Lgs. 42/2004- vincolo ambientale, alla L.R. 45/1989- vincolo idrogeologico, etc.), nonchè il parere sul progetto dell’opera fognaria a norma della L.R. 18/1984 e s.m.i., da parte del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche.

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere. Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi