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Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 / 12 / 2004
Codice 25.9
D.D. 29 settembre 2004, n. 1574
Ditta: Comune di Cannero Riviera - Lago Maggiore. Nulla osta ai soli fini idraulici per il prolungamento per la realizzazione di banchina dattracco percorso Lido/Sciaretta e lattraversamento pedonale del rio Itarì
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
1) Di revocare la precedente autorizzazione rilasciata con D.D. n. 1277/25.09 in data 28/08/2003;
2) che al Comune di Cannero Riviera può essere rilasciata autorizzazione ai soli fini idraulici per la realizzazione del prolungamento della banchina per attracco natanti;
3) di autorizzare il Comune di Cannero Riviera con sede in Via Municipio, 14 ad eseguire le opere sul rio Itarì.
I lavori devono essere eseguiti nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate nei disegni allegati allistanza che si restituiscono, vistati da questo Settore al richiedente e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
- lopera deve essere realizzata nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
- le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del lago interessato, restando a carico di codesto Comune ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
- dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento;
- in prossimità della foce del rio Itarì non dovranno essere predisposti attracchi per le imbarcazioni;
- dovrà essere assicurata la stabilità e compattatura del piano di fondazione del percorso pedonale previa verifica delle fondazioni dei manufatti esistenti al fine di evitarne il danneggiamento e secondo le eventuali indicazioni che potranno essere fornite dal Commissariato Italiano per la Convenzione Italo - Svizzera sulla pesca;
- il Comune di Cannero Riviera è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretese di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati a pena di decadenza dellautorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modificare alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
- lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928 n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto_iguarda il livello dellacqua del Lago ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
- il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, - alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico, - ecc.).;
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio idrico lacuale conseguente allattuazione dellopera di che trattasi.
Nelle more della regolamentazione regionale dellattività di gestione del demanio idrico fluviale, con il presente provvedimento si autorizza altresì loccupazione demaniale sulla quale insiste lopera e si demanda ad un successivo provvedimento la regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole