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Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 / 12 / 2004

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: “Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 29 dicembre 2000, n. 61;

Visto l’articolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l’anno 2002);

Visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. del 6 dicembre 2004

emana

il seguente regolamento

REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “DISCIPLINA DEI CANONI REGIONALI PER L’USO DI ACQUA PUBBLICA (LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2002, N. 20) E MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 LUGLIO 2003, N. 10/R (DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA).”

SOMMARIO

CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Usi delle acque pubbliche

Art. 3. Definizioni

CAPO II.
DISCIPLINA DEI CANONI

Art. 4. Canone per l’uso delle acque pubbliche

Art. 5. Esenzioni dal pagamento del canone

Art. 6. Misura del canone

Art. 7. Riduzione del canone

Art 8. Maggiorazione del canone

Art. 9. Elenco delle utenze di acqua pubblica

Art. 10. Versamento del canone

Art. 11. Introito del canone

Art. 12. Controllo delle riscossioni annuali

Art. 13. Rimborsi

Art. 14. Omesso, insufficiente o ritardato pagamento

Art. 15. Riscossione coattiva

CAPO III.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE
29 LUGLIO 2003, N. 10/R

Art. 16. Modifica all’articolo 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R

Art. 17. Modifica all’articolo 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R

CAPO IV.
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18. Ridefinizione delle tipologie di uso dell’acqua

Art. 19. Controllo delle riscossioni delle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004

Art. 20. Utenze senza titolo

Art. 21. Norma finanziaria

Art. 22. Norme finali

Art. 23. Entrata in vigore

ALLEGATI

Allegato A) Contenuti dell’elenco delle utenze di acqua pubblica

Allegato B) Istanza di rimborso

Allegato C) Contenuti del ruolo dei canoni e degli interessi non corrisposti

Allegato D) Tabelle di ridefinizione delle tipologie di uso dell’acqua

CAPO I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. Il presente regolamento:

a) disciplina, in sede di prima attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l’anno 2002), i canoni regionali di concessione o di attingimento per l’uso di acqua pubblica, di seguito denominati canoni ove non diversamente specificato;

b) modifica gli articoli 27 e 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).

Art. 2.

(Usi delle acque pubbliche)

1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:

a) agricolo: qualunque uso dell’acqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da un’azienda agricola e funzionale all’attività dell’azienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);

b) civile: l’uso dell’acqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, l’irrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonché qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;

c) domestico: l’utilizzazione di acqua destinata all’uso igienico e potabile, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un’attività economico-produttiva o con finalità di lucro;

d) energetico: l’uso dell’acqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;

e) lavaggio di inerti: l’uso dell’acqua finalizzato al lavaggio degli inerti;

f) piscicolo: l’uso dell’acqua finalizzato all’allevamento di specie ittiche;

g) potabile: l’uso dell’acqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;

h) produzione di beni e servizi: gli usi dell’acqua direttamente connessi con il processo produttivo o con l’attività di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonché gli usi dell’acqua per l’innevamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;

i) riqualificazione di energia: l’uso dell’acqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l’energia potenziale della stessa con l’obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;

l) zootecnico: l’uso dell’acqua destinato alla gestione dell’allevamento, purché di volume annuo superiore a mille metri cubi.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in un’impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;

b) autorità concedente: l’organo competente al rilascio della concessione o licenza di attingimento per l’uso di acqua pubblica;

c) canone: il corrispettivo del diritto di utilizzare acqua pubblica;

d) direzione regionale competente: la direzione dell’Amministrazione regionale competente in materia di risorse idriche;

e) portata media di prelievo: il valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato. Fino al relativo rinnovo per le concessioni in essere alla data del 1° ottobre 2003, ai soli fini dell’applicazione del presente regolamento, la portata media annua stabilita nei titoli di concessione è considerata equivalente alla portata media di prelievo;

f) prima annualità: la frazione del canone annuale di concessione calcolata con riferimento al periodo che intercorre tra la data di rilascio della concessione di derivazione e il 31 dicembre dell’anno in corso;

g) utente: il soggetto obbligato al pagamento del canone in relazione ad una o più utenze;

h) utenza di acqua pubblica: uno o più usi dell’acqua soggetti all’obbligo di pagamento di un canone posto in capo ad un soggetto determinato dalla legge o da provvedimento dell’autorità concedente.

CAPO II.

DISCIPLINA DEI CANONI

Art. 4.

(Canone per l’uso delle acque pubbliche)

1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, l’utilizzazione delle acque pubbliche è sottoposta al pagamento di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dell’atto di concessione o di licenza all’attingimento, anche qualora l’utente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia.

2. Comportano liberazione dal pagamento del canone di concessione la decadenza, la revoca totale, la sottensione totale, nonché la rinuncia totale.

3. Le variazioni in aumento del canone di concessione decorrono dalla data del relativo provvedimento dell’autorità concedente.

4. La liberazione dal canone di concessione o le sue variazioni in diminuzione decorrono dall’annualità successiva alla data del relativo provvedimento dell’autorità concedente, fatta eccezione per quelle di cui al comma 5 e per quelle conseguenti a rinuncia totale o parziale alla concessione, che decorrono dall’annualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione della rinuncia.

5. In caso di riduzione della portata media di prelievo o della potenza nominale media conseguente all’applicazione del deflusso minimo vitale, la diminuzione del canone decorre dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di rilascio del medesimo, a condizione che sia preventivamente trasmessa all’autorità concedente una relazione di calcolo dei nuovi parametri di quantificazione del canone dovuto sottoscritta da professionista abilitato. In caso di presentazione tardiva della suddetta relazione la diminuzione del canone decorre dall’annualità successiva alla medesima.

Art. 5.

(Esenzioni dal pagamento del canone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, è esentato dal pagamento del canone:

a) l’uso dell’acqua effettuato negli alpeggi;

b) l’uso domestico dell’acqua effettuato nei territori delle comunità montane;

c) l’uso dell’acqua effettuato per fini esclusivamente didattici.

2. Sino al rinnovo della concessione, sono fatte salve eventuali esenzioni dal canone già contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.

3. Sono fatte salve le esenzioni dal canone contemplate da trattati o accordi internazionali.

Art. 6.

(Misura del canone)

1. Sino all’adozione di apposito regolamento concernente la ridefinizione della misura dei canoni per l’uso dell’acqua pubblica, l’importo del canone annuo è determinato, sulla base della tabella F allegata al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, in conformità alla normativa vigente.

2. Il canone risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è arrotondato all’euro inferiore.

Art. 7.

(Riduzione del canone)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto è ridotto:

a) del quindici per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001;

b) del cinquanta per cento nel caso di uso nei rifugi alpini.

2. Sino al rinnovo della concessione, sono fatte salve le riduzioni di canone già contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 8.

(Maggiorazione del canone)

1. Il canone annuo dovuto è triplicato nel caso di utilizzo per fini diversi dal consumo umano di acque riservate al consumo umano o di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2010.

Art. 9.

(Elenco delle utenze di acqua pubblica)

1. Al fine della riscossione dei canoni è istituito l’elenco delle utenze di acqua pubblica, parte integrante del catasto delle derivazioni idriche, contenente le informazioni di cui all’allegato A.

2. L’elenco, unico a livello regionale, è aggiornato dall’autorità concedente che provvede ad inserire i dati necessari contestualmente al rilascio dei provvedimenti o al verificarsi delle condizioni che comportano obblighi di pagamento del canone o la loro modifica ovvero che liberano l’utente dal suddetto pagamento.

3. Nelle more dell’attivazione del catasto delle derivazioni idriche, l’autorità concedente invia alla direzione regionale competente copia della documentazione di cui al comma 2, corredata, ove prevista, dall’attestazione di ricevimento della relativa comunicazione all’utente.

Art. 10.

(Versamento del canone)

1. Il canone di attingimento e la prima annualità del canone di concessione o dei relativi aumenti sono versati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuto rilascio dei relativi provvedimenti dell’autorità concedente.

2. Il canone di concessione è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno di riferimento.

3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso d’anno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

4. Ai fini di quanto disposto al comma 3, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero. Qualora l’importo complessivo dei ratei mensili di cui al comma 3 sia inferiore o uguale a 3,00 euro il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo all’annualità successiva.

5. La prima annualità del canone di concessione dovuta dall’utente che sottende altra derivazione è versata al netto di quanto già pagato o comunque dovuto dall’utente sotteso.

6. Il canone di attingimento è versato in un’unica soluzione con riferimento all’intero periodo di validità della licenza, quantificando il medesimo sulla base degli importi unitari correnti alla data del rilascio del provvedimento.

7. Il versamento di importi di canone superiori a 1.000,00 euro riferiti a più annualità può essere effettuato, previa comunicazione alla direzione regionale competente, in due rate annuali di pari importo.

8. Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte, indicando, ove non si utilizzi il bollettino premarcato di cui all’articolo 11, comma 2, gli estremi identificativi dell’obbligato, il codice dell’utenza ovvero gli estremi del provvedimento di nuova concessione o della licenza di attingimento, la causale “Canone per uso di acqua pubblica” e l’anno di riferimento.

Art. 11.

(Introito del canone)

1. L’introito delle annualità del canone di concessione successive alla prima è gestita tramite la procedura informatica di Gestione Riscossione Canoni (GeRiCa), sulla base dei dati dell’elenco delle utenze di acqua pubblica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente entro il 30 novembre di ogni anno provvede all’invio agli utenti di apposito avviso di pagamento corredato da bollettino di conto corrente postale premarcato, contenente gli estremi delle utenze ed i relativi importi dovuti.

3. Il mancato o ritardato ricevimento dell’avviso di pagamento di cui al comma 2 non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 12.

(Controllo delle riscossioni annuali)

1. Il controllo delle riscossioni è effettuato dalla direzione regionale competente, che in tale contesto provvede a redigere gli elenchi delle utenze che non hanno effettuato in tutto o in parte il versamento del canone dovuto o vi hanno provveduto tardivamente senza la corresponsione degli interessi maturati.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione regionale competente in materia di bilancio per le determinazioni relative alla riscossione coattiva a norma dell’articolo 15.

Art. 13.

(Rimborsi)

1. Non sono ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti con riferimento a diverse annualità.

2. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato d’ufficio o su istanza dell’interessato, redatta in carta libera utilizzando il modulo di cui all’allegato B, entro centottanta giorni dalla data dell’accertamento o di ricevimento dell’istanza.

3. Il dirigente della direzione regionale competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia all’interessato.

4. Nel caso in cui il rimborso sia subordinato alla verifica da parte dell’autorità concedente della effettiva consistenza della derivazione, il termine di cui al comma 2 è sospeso sino all’acquisizione degli esiti di detta verifica.

5. In caso di rimborso dell’intero versamento la relativa liquidazione è subordinata alla consegna dell’originale della ricevuta dell’effettuato pagamento.

Art. 14.

(Omesso, insufficiente o ritardato pagamento)

1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento del canone si applicano gli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno.

2. Per ritardi superiori a trenta giorni, si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 15.

(Riscossione coattiva)

1. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali, sulla base di un ruolo organizzato con le modalità di cui all’allegato C.

CAPO III.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 LUGLIO 2003, N. 10/R

Art. 16.

(Modifica all’articolo 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R)

1. Il comma 10 dell’articolo 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R è sostituito dal seguente:

“10. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato per cause naturali, l’autorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, a seguito di rinuncia parziale o totale della concessione, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dell’acqua. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato permanentemente per l’esecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, l’utente, oltre all’eventuale riduzione o cessazione del canone conseguente alla rinuncia parziale o totale della concessione, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione alle nuove condizioni del corpo idrico.”.

Art. 17.

(Modifica all’articolo 38 del regolamento regionale
29 luglio 2003, n. 10/R)

1. Il comma 2 dell’articolo 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R è abrogato.

CAPO IV.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

(Ridefinizione delle tipologie di uso dell’acqua)

1. La direzione regionale competente provvede d’ufficio a ridefinire le tipologie di uso dell’acqua delle utenze esistenti equiparando gli usi dalla stessa censiti a quelli di cui all’articolo 2 sulla base della tabella 1 dell’allegato D.

2. Per le restanti tipologie d’uso e in caso di contestazione della ridefinizione d’ufficio di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2005 ciascun utente è tenuto a certificare alla Regione l’uso effettivo dell’acqua sulla base della tabella 2 di cui all’allegato D. Entro lo stesso termine l’utente è tenuto a certificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento per l’esenzione o la riduzione del canone.

3. In assenza della certificazione di cui al comma 2, la direzione regionale competente, nelle more degli accertamenti del caso, provvede d’ufficio alla ridefinizione della tipologia di uso dell’acqua sulla base della tabella 3 di cui all’allegato D.

4. Ai soli fini del canone il provvedimento di ridefinizione degli usi di cui ai commi 1,2 e 3 costituisce modifica del disciplinare dei titoli che legittimano l’uso dell’acqua pubblica, nonché delle autorizzazioni provvisorie alla continuazione delle derivazioni d’acqua di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001 n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica), con decorrenza dall’anno successivo alla sua adozione ed è trasmesso all’autorità concedente a cura della direzione regionale competente.

Art. 19.

(Controllo delle riscossioni delle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004)

1. Non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a importi di canone non versati, cumulati nel quadriennio 2001-2004, inferiori a 20,00 euro.

2. Non sono ammessi conguagli a carico del bilancio regionale per gli importi di canone versati in eccesso allo Stato.

Art. 20.

(Utenze senza titolo)

1. L’autorità concedente, all’atto dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 16, comma 2 della l.r. 20/2002, quantifica le somme dovute alla Regione secondo le modalità di seguito stabilite e trasmette detti provvedimenti alla direzione regionale competente.

2. Nel caso di provvedimento che ordina la cessazione dell’utenza abusiva ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2002, le somme dovute sono conteggiate a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell’esercizio della derivazione se successiva e fino alla data dell’ordine di cessazione.

3 . Nel caso di provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettere b), c) e d) della l.r. 20/2002, l’autorità concedente quantifica:

a) le somme dovute a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dell’esercizio della derivazione se successiva e fino alla data di adozione del provvedimento;

b) l’importo del canone dovuto a decorrere da tale data fino al 31 dicembre dell’anno in corso;

c) il canone annuo dovuto.

4. Le somme da corrispondere a titolo di arretrato sono equiparate al canone di concessione e sono versate, unitamente alla prima annualità del canone se dovuta, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ne determina l’ammontare, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.

5. I provvedimenti di cui di cui all’articolo 16, comma 2 della l.r. 20/2002 sono trasmessi, ove necessario, all’Agenzia del demanio per la quantificazione e la riscossione delle somme dovute allo Stato sino al 31 dicembre 2000.

Art. 21.

(Norma finanziaria)

1. Una quota non inferiore al cinque per cento dell’introito dei proventi relativi all’uso dell’acqua pubblica è destinata al finanziamento delle attività regionali di attuazione del Piano di tutela delle acque.

Art. 22.

(Norme finali)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, ai sensi dell’articolo 15, comma 4 della l.r. 20/2002, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nell’ordinamento regionale le norme statali in materia di canoni per l’utilizzo delle acque pubbliche.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2 della l.r. 20/2002 in materia di canoni dovuti dai titolari delle autorizzazioni in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni d’acqua disciplinate dal regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R.

Art. 23.

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 6 dicembre 2004

Enzo Ghigo

Allegato A
(Art. 9, comma 1)

CONTENUTI DELL’ELENCO DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA

CODICE UTENZA

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PRATICA PROVINCIALE

ANAGRAFICO DEI TITOLARI DEL PRELIEVO:

- cognome e nome/ditta o ragione sociale/denominazione

- codice fiscale - partita IVA

- indirizzo completo della residenza o della sede legale

- indirizzo completo del domicilio legale, ove eletto

- indirizzo completo delle unità locali operative e degli uffici amministrativi

INFORMAZIONI GENERALI SULL’UTENZA

- tipologia ed estremi di titolo o della domanda in forza della quale è esercitato il prelievo

- usi dell’acqua

- data di decorrenza dell’obbligo di pagamento del canone

- data di scadenza del titolo che legittima il prelievo

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL’USO DELL’ACQUA

- parametri sulla base dei quali è calcolato il canone

- circostanze che comportano riduzione del canone ed entità della riduzione

- circostanze che comportano maggiorazione del canone ed entità della maggiorazione

- circostanze che comportano esenzione dal canone.










allegato B)

Allegato C)
(Art. 15)

CONTENUTI DEL RUOLO DEI CANONI E DEGLI INTERESSI NON CORRISPOSTI

CODICE UTENZA

ANAGRAFICO DEI TITOLARI DEL PRELIEVO:

- cognome e nome/ditta o ragione sociale/denominazione

- codice fiscale - partita IVA

- indirizzo completo della residenza o della sede legale

- indirizzo completo del domicilio legale, ove eletto

INFORMAZIONI GENERALI SULL’UTENZA

- tipologia ed estremi di titolo o della domanda che legittima il prelievo

- usi dell’acqua

- data di decorrenza dell’obbligo di pagamento del canone

- data di scadenza del titolo che legittima il prelievo

INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI CANONI E AGLI INTERESSI NON CORRISPOSTI

- data di scadenza dell’obbligo di versamento del canone

- importo di canone dovuto e annualità di riferimento

- data di versamento

- importo versato

- interessi maturati

- importo totale dovuto.

allegato D)