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Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 / 12 / 2004
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R.
Regolamento regionale recante: Disciplina dei canoni regionali per luso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)..
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Viste le leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 29 dicembre 2000, n. 61;
Visto larticolo 13 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per lanno 2002);
Visto il regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. del 6 dicembre 2004
emana
il seguente regolamento
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: DISCIPLINA DEI CANONI REGIONALI PER LUSO DI ACQUA PUBBLICA (LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2002, N. 20) E MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 LUGLIO 2003, N. 10/R (DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA).
SOMMARIO
CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto
Art. 2. Usi delle acque pubbliche
Art. 3. Definizioni
CAPO II.
DISCIPLINA DEI CANONI
Art. 4. Canone per luso delle acque pubbliche
Art. 5. Esenzioni dal pagamento del canone
Art. 6. Misura del canone
Art. 7. Riduzione del canone
Art 8. Maggiorazione del canone
Art. 9. Elenco delle utenze di acqua pubblica
Art. 10. Versamento del canone
Art. 11. Introito del canone
Art. 12. Controllo delle riscossioni annuali
Art. 13. Rimborsi
Art. 14. Omesso, insufficiente o ritardato pagamento
Art. 15. Riscossione coattiva
CAPO III.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE
29 LUGLIO 2003, N. 10/R
Art. 16. Modifica allarticolo 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R
Art. 17. Modifica allarticolo 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R
CAPO IV.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 18. Ridefinizione delle tipologie di uso dellacqua
Art. 19. Controllo delle riscossioni delle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004
Art. 20. Utenze senza titolo
Art. 21. Norma finanziaria
Art. 22. Norme finali
Art. 23. Entrata in vigore
ALLEGATI
Allegato A) Contenuti dellelenco delle utenze di acqua pubblica
Allegato B) Istanza di rimborso
Allegato C) Contenuti del ruolo dei canoni e degli interessi non corrisposti
Allegato D) Tabelle di ridefinizione delle tipologie di uso dellacqua
CAPO I.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Oggetto)
1. Il presente regolamento:
a) disciplina, in sede di prima attuazione del capo III della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per lanno 2002), i canoni regionali di concessione o di attingimento per luso di acqua pubblica, di seguito denominati canoni ove non diversamente specificato;
b) modifica gli articoli 27 e 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica).
Art. 2.
(Usi delle acque pubbliche)
1. Ai fini del presente regolamento gli usi delle acque pubbliche si classificano nelle seguenti tipologie:
a) agricolo: qualunque uso dellacqua, ivi compresi quello irriguo e quello antibrina, effettuato da unazienda agricola e funzionale allattività dellazienda stessa, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);
b) civile: luso dellacqua per il lavaggio di strade e superfici impermeabilizzate, lo spurgo di fognature, lirrigazione di aree verdi pubbliche, la costituzione di scorte antincendio, nonché qualsiasi altro uso che non sia riconducibile alle altre categorie previste dal presente articolo;
c) domestico: lutilizzazione di acqua destinata alluso igienico e potabile, allinnaffiamento di orti e giardini, allabbeveraggio del bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino unattività economico-produttiva o con finalità di lucro;
d) energetico: luso dellacqua finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
e) lavaggio di inerti: luso dellacqua finalizzato al lavaggio degli inerti;
f) piscicolo: luso dellacqua finalizzato allallevamento di specie ittiche;
g) potabile: luso dellacqua per approvvigionamento idrico alle persone, comunque effettuato;
h) produzione di beni e servizi: gli usi dellacqua direttamente connessi con il processo produttivo o con lattività di prestazione del servizio, ivi comprese le infrastrutture sportive e ricreative, nonché gli usi dellacqua per linnevamento artificiale o per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o limmissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
i) riqualificazione di energia: luso dellacqua, sostanzialmente a ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare lenergia potenziale della stessa con lobiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette ore piene;
l) zootecnico: luso dellacqua destinato alla gestione dellallevamento, purché di volume annuo superiore a mille metri cubi.
Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) acque destinate al consumo umano: le acque destinate ad uso potabile e le acque utilizzate in unimpresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o limmissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano;
b) autorità concedente: lorgano competente al rilascio della concessione o licenza di attingimento per luso di acqua pubblica;
c) canone: il corrispettivo del diritto di utilizzare acqua pubblica;
d) direzione regionale competente: la direzione dellAmministrazione regionale competente in materia di risorse idriche;
e) portata media di prelievo: il valore medio del prelievo espresso in litri al secondo, calcolato dividendo il volume massimo concesso per il periodo di tempo in cui il prelievo è autorizzato. Fino al relativo rinnovo per le concessioni in essere alla data del 1° ottobre 2003, ai soli fini dellapplicazione del presente regolamento, la portata media annua stabilita nei titoli di concessione è considerata equivalente alla portata media di prelievo;
f) prima annualità: la frazione del canone annuale di concessione calcolata con riferimento al periodo che intercorre tra la data di rilascio della concessione di derivazione e il 31 dicembre dellanno in corso;
g) utente: il soggetto obbligato al pagamento del canone in relazione ad una o più utenze;
h) utenza di acqua pubblica: uno o più usi dellacqua soggetti allobbligo di pagamento di un canone posto in capo ad un soggetto determinato dalla legge o da provvedimento dellautorità concedente.
CAPO II.
DISCIPLINA DEI CANONI
Art. 4.
(Canone per luso delle acque pubbliche)
1. Fatta eccezione per gli usi consentiti liberamente, lutilizzazione delle acque pubbliche è sottoposta al pagamento di un canone annuo che decorre improrogabilmente dalla data dellatto di concessione o di licenza allattingimento, anche qualora lutente non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione o della licenza di attingimento, salvo il diritto di rinuncia.
2. Comportano liberazione dal pagamento del canone di concessione la decadenza, la revoca totale, la sottensione totale, nonché la rinuncia totale.
3. Le variazioni in aumento del canone di concessione decorrono dalla data del relativo provvedimento dellautorità concedente.
4. La liberazione dal canone di concessione o le sue variazioni in diminuzione decorrono dallannualità successiva alla data del relativo provvedimento dellautorità concedente, fatta eccezione per quelle di cui al comma 5 e per quelle conseguenti a rinuncia totale o parziale alla concessione, che decorrono dallannualità successiva alla data di effettuazione della comunicazione della rinuncia.
5. In caso di riduzione della portata media di prelievo o della potenza nominale media conseguente allapplicazione del deflusso minimo vitale, la diminuzione del canone decorre dalla data di entrata in vigore dellobbligo di rilascio del medesimo, a condizione che sia preventivamente trasmessa allautorità concedente una relazione di calcolo dei nuovi parametri di quantificazione del canone dovuto sottoscritta da professionista abilitato. In caso di presentazione tardiva della suddetta relazione la diminuzione del canone decorre dallannualità successiva alla medesima.
Art. 5.
(Esenzioni dal pagamento del canone)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, è esentato dal pagamento del canone:
a) luso dellacqua effettuato negli alpeggi;
b) luso domestico dellacqua effettuato nei territori delle comunità montane;
c) luso dellacqua effettuato per fini esclusivamente didattici.
2. Sino al rinnovo della concessione, sono fatte salve eventuali esenzioni dal canone già contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente allentrata in vigore del presente regolamento.
3. Sono fatte salve le esenzioni dal canone contemplate da trattati o accordi internazionali.
Art. 6.
(Misura del canone)
1. Sino alladozione di apposito regolamento concernente la ridefinizione della misura dei canoni per luso dellacqua pubblica, limporto del canone annuo è determinato, sulla base della tabella F allegata al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R, in conformità alla normativa vigente.
2. Il canone risultante dallapplicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è arrotondato alleuro inferiore.
Art. 7.
(Riduzione del canone)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il canone annuo dovuto è ridotto:
a) del quindici per cento in caso di uso per produzione di beni o servizi da parte di imprese o enti che aderiscono al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o al sistema ISO 14001;
b) del cinquanta per cento nel caso di uso nei rifugi alpini.
2. Sino al rinnovo della concessione, sono fatte salve le riduzioni di canone già contemplate nei provvedimenti rilasciati antecedentemente allentrata in vigore del presente regolamento.
Art. 8.
(Maggiorazione del canone)
1. Il canone annuo dovuto è triplicato nel caso di utilizzo per fini diversi dal consumo umano di acque riservate al consumo umano o di acque erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle utenze assentite o legittimamente in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento con decorrenza dal 1° gennaio 2010.
Art. 9.
(Elenco delle utenze di acqua pubblica)
1. Al fine della riscossione dei canoni è istituito lelenco delle utenze di acqua pubblica, parte integrante del catasto delle derivazioni idriche, contenente le informazioni di cui allallegato A.
2. Lelenco, unico a livello regionale, è aggiornato dallautorità concedente che provvede ad inserire i dati necessari contestualmente al rilascio dei provvedimenti o al verificarsi delle condizioni che comportano obblighi di pagamento del canone o la loro modifica ovvero che liberano lutente dal suddetto pagamento.
3. Nelle more dellattivazione del catasto delle derivazioni idriche, lautorità concedente invia alla direzione regionale competente copia della documentazione di cui al comma 2, corredata, ove prevista, dallattestazione di ricevimento della relativa comunicazione allutente.
Art. 10.
(Versamento del canone)
1. Il canone di attingimento e la prima annualità del canone di concessione o dei relativi aumenti sono versati entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dellavvenuto rilascio dei relativi provvedimenti dellautorità concedente.
2. Il canone di concessione è dovuto per anno solare ed è versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dellanno di riferimento.
3. Per le concessioni in scadenza, per le quali non sia stata presentata domanda di rinnovo, o rilasciate in corso danno il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.
4. Ai fini di quanto disposto al comma 3, la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni deve intendersi per intero. Qualora limporto complessivo dei ratei mensili di cui al comma 3 sia inferiore o uguale a 3,00 euro il relativo pagamento è effettuato in occasione del versamento del canone relativo allannualità successiva.
5. La prima annualità del canone di concessione dovuta dallutente che sottende altra derivazione è versata al netto di quanto già pagato o comunque dovuto dallutente sotteso.
6. Il canone di attingimento è versato in ununica soluzione con riferimento allintero periodo di validità della licenza, quantificando il medesimo sulla base degli importi unitari correnti alla data del rilascio del provvedimento.
7. Il versamento di importi di canone superiori a 1.000,00 euro riferiti a più annualità può essere effettuato, previa comunicazione alla direzione regionale competente, in due rate annuali di pari importo.
8. Il pagamento del canone è effettuato con versamento alla Tesoreria della Regione Piemonte, indicando, ove non si utilizzi il bollettino premarcato di cui allarticolo 11, comma 2, gli estremi identificativi dellobbligato, il codice dellutenza ovvero gli estremi del provvedimento di nuova concessione o della licenza di attingimento, la causale Canone per uso di acqua pubblica e lanno di riferimento.
Art. 11.
(Introito del canone)
1. Lintroito delle annualità del canone di concessione successive alla prima è gestita tramite la procedura informatica di Gestione Riscossione Canoni (GeRiCa), sulla base dei dati dellelenco delle utenze di acqua pubblica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la direzione regionale competente entro il 30 novembre di ogni anno provvede allinvio agli utenti di apposito avviso di pagamento corredato da bollettino di conto corrente postale premarcato, contenente gli estremi delle utenze ed i relativi importi dovuti.
3. Il mancato o ritardato ricevimento dellavviso di pagamento di cui al comma 2 non esonera dal versamento degli importi dovuti nei modi e nei termini previsti dal presente regolamento.
Art. 12.
(Controllo delle riscossioni annuali)
1. Il controllo delle riscossioni è effettuato dalla direzione regionale competente, che in tale contesto provvede a redigere gli elenchi delle utenze che non hanno effettuato in tutto o in parte il versamento del canone dovuto o vi hanno provveduto tardivamente senza la corresponsione degli interessi maturati.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione regionale competente in materia di bilancio per le determinazioni relative alla riscossione coattiva a norma dellarticolo 15.
Art. 13.
(Rimborsi)
1. Non sono ammesse compensazioni tra importi di canone dovuti con riferimento a diverse annualità.
2. Il rimborso delle somme versate in eccesso rispetto a quanto dovuto è effettuato dufficio o su istanza dellinteressato, redatta in carta libera utilizzando il modulo di cui allallegato B, entro centottanta giorni dalla data dellaccertamento o di ricevimento dellistanza.
3. Il dirigente della direzione regionale competente, accertato il diritto al rimborso, quantifica la somma da liquidare al netto degli interessi previsti per ritardato pagamento, adotta il relativo provvedimento di liquidazione del rimborso e ne dà notizia allinteressato.
4. Nel caso in cui il rimborso sia subordinato alla verifica da parte dellautorità concedente della effettiva consistenza della derivazione, il termine di cui al comma 2 è sospeso sino allacquisizione degli esiti di detta verifica.
5. In caso di rimborso dellintero versamento la relativa liquidazione è subordinata alla consegna delloriginale della ricevuta delleffettuato pagamento.
Art. 14.
(Omesso, insufficiente o ritardato pagamento)
1. In caso di omesso, insufficiente o ritardato pagamento del canone si applicano gli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno.
2. Per ritardi superiori a trenta giorni, si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.
Art. 15.
(Riscossione coattiva)
1. La riscossione coattiva è effettuata in conformità alla disciplina vigente in materia di tributi regionali, sulla base di un ruolo organizzato con le modalità di cui allallegato C.
CAPO III.
MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 29 LUGLIO 2003, N. 10/R
Art. 16.
(Modifica allarticolo 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R)
1. Il comma 10 dellarticolo 27 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R è sostituito dal seguente:
10. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato per cause naturali, lautorità concedente non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo verso qualunque utente, fatta salva, a seguito di rinuncia parziale o totale della concessione, la riduzione o la cessazione del canone in caso di diminuita o soppressa utilizzazione dellacqua. Qualora il regime idrologico di un corpo idrico venga modificato permanentemente per lesecuzione da parte della pubblica amministrazione di opere di pubblico interesse, lutente, oltre alleventuale riduzione o cessazione del canone conseguente alla rinuncia parziale o totale della concessione, ha diritto ad una indennità, qualora non gli sia possibile, senza spese eccessive, adattare la derivazione alle nuove condizioni del corpo idrico..
Art. 17.
(Modifica allarticolo 38 del regolamento regionale
29 luglio 2003, n.
10/R)
1. Il comma 2 dellarticolo 38 del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R è abrogato.
CAPO IV.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 18.
(Ridefinizione delle tipologie di uso dellacqua)
1. La direzione regionale competente provvede dufficio a ridefinire le tipologie di uso dellacqua delle utenze esistenti equiparando gli usi dalla stessa censiti a quelli di cui allarticolo 2 sulla base della tabella 1 dellallegato D.
2. Per le restanti tipologie duso e in caso di contestazione della ridefinizione dufficio di cui al comma 1, entro il 31 maggio 2005 ciascun utente è tenuto a certificare alla Regione luso effettivo dellacqua sulla base della tabella 2 di cui allallegato D. Entro lo stesso termine lutente è tenuto a certificare la sussistenza delle condizioni previste dal presente regolamento per lesenzione o la riduzione del canone.
3. In assenza della certificazione di cui al comma 2, la direzione regionale competente, nelle more degli accertamenti del caso, provvede dufficio alla ridefinizione della tipologia di uso dellacqua sulla base della tabella 3 di cui allallegato D.
4. Ai soli fini del canone il provvedimento di ridefinizione degli usi di cui ai commi 1,2 e 3 costituisce modifica del disciplinare dei titoli che legittimano luso dellacqua pubblica, nonché delle autorizzazioni provvisorie alla continuazione delle derivazioni dacqua di cui al regolamento regionale 5 marzo 2001 n. 4/R (Disciplina dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica), con decorrenza dallanno successivo alla sua adozione ed è trasmesso allautorità concedente a cura della direzione regionale competente.
Art. 19.
(Controllo delle riscossioni delle annualità 2001, 2002, 2003 e 2004)
1. Non si fa luogo allaccertamento, alliscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a importi di canone non versati, cumulati nel quadriennio 2001-2004, inferiori a 20,00 euro.
2. Non sono ammessi conguagli a carico del bilancio regionale per gli importi di canone versati in eccesso allo Stato.
Art. 20.
(Utenze senza titolo)
1. Lautorità concedente, allatto delladozione dei provvedimenti di cui allarticolo 16, comma 2 della l.r. 20/2002, quantifica le somme dovute alla Regione secondo le modalità di seguito stabilite e trasmette detti provvedimenti alla direzione regionale competente.
2. Nel caso di provvedimento che ordina la cessazione dellutenza abusiva ai sensi dellarticolo 16, comma 2, lettera a) della l.r. 20/2002, le somme dovute sono conteggiate a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dellesercizio della derivazione se successiva e fino alla data dellordine di cessazione.
3 . Nel caso di provvedimenti adottati ai sensi dellarticolo 16, comma 2, lettere b), c) e d) della l.r. 20/2002, lautorità concedente quantifica:
a) le somme dovute a decorrere dal 1° gennaio 2001 ovvero dalla data di avvio dellesercizio della derivazione se successiva e fino alla data di adozione del provvedimento;
b) limporto del canone dovuto a decorrere da tale data fino al 31 dicembre dellanno in corso;
c) il canone annuo dovuto.
4. Le somme da corrispondere a titolo di arretrato sono equiparate al canone di concessione e sono versate, unitamente alla prima annualità del canone se dovuta, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ne determina lammontare, al netto di quanto già eventualmente corrisposto.
5. I provvedimenti di cui di cui allarticolo 16, comma 2 della l.r. 20/2002 sono trasmessi, ove necessario, allAgenzia del demanio per la quantificazione e la riscossione delle somme dovute allo Stato sino al 31 dicembre 2000.
Art. 21.
(Norma finanziaria)
1. Una quota non inferiore al cinque per cento dellintroito dei proventi relativi alluso dellacqua pubblica è destinata al finanziamento delle attività regionali di attuazione del Piano di tutela delle acque.
Art. 22.
(Norme finali)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 6, ai sensi dellarticolo 15, comma 4 della l.r. 20/2002, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non trovano applicazione nellordinamento regionale le norme statali in materia di canoni per lutilizzo delle acque pubbliche.
2. Restano ferme le disposizioni di cui allarticolo 18, comma 2 della l.r. 20/2002 in materia di canoni dovuti dai titolari delle autorizzazioni in via provvisoria alla continuazione delle derivazioni dacqua disciplinate dal regolamento regionale 5 marzo 2001, n. 4/R.
Art. 23.
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 6 dicembre 2004
Enzo Ghigo
Allegato A
(Art. 9, comma 1)
CONTENUTI DELLELENCO DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA
CODICE UTENZA
CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PRATICA PROVINCIALE
ANAGRAFICO DEI TITOLARI DEL PRELIEVO:
- cognome e nome/ditta o ragione sociale/denominazione
- codice fiscale - partita IVA
- indirizzo completo della residenza o della sede legale
- indirizzo completo del domicilio legale, ove eletto
- indirizzo completo delle unità locali operative e degli uffici amministrativi
INFORMAZIONI GENERALI SULLUTENZA
- tipologia ed estremi di titolo o della domanda in forza della quale è esercitato il prelievo
- usi dellacqua
- data di decorrenza dellobbligo di pagamento del canone
- data di scadenza del titolo che legittima il prelievo
INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLUSO DELLACQUA
- parametri sulla base dei quali è calcolato il canone
- circostanze che comportano riduzione del canone ed entità della riduzione
- circostanze che comportano maggiorazione del canone ed entità della maggiorazione
- circostanze che comportano esenzione dal canone.
Allegato C)
(Art. 15)
CONTENUTI DEL RUOLO DEI CANONI E DEGLI INTERESSI NON CORRISPOSTI
CODICE UTENZA
ANAGRAFICO DEI TITOLARI DEL PRELIEVO:
- cognome e nome/ditta o ragione sociale/denominazione
- codice fiscale - partita IVA
- indirizzo completo della residenza o della sede legale
- indirizzo completo del domicilio legale, ove eletto
INFORMAZIONI GENERALI SULLUTENZA
- tipologia ed estremi di titolo o della domanda che legittima il prelievo
- usi dellacqua
- data di decorrenza dellobbligo di pagamento del canone
- data di scadenza del titolo che legittima il prelievo
INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI CANONI E AGLI INTERESSI NON CORRISPOSTI
- data di scadenza dellobbligo di versamento del canone
- importo di canone dovuto e annualità di riferimento
- data di versamento
- importo versato
- interessi maturati
- importo totale dovuto.