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Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia del Verbano Cusio Ossola - VII Settore - Servizio Risorse Idriche

Estratto Determinazione n. 298 del 27/10/2004 - Concessione di piccola derivazione d’acqua dal rio della Frova, in Comune di Varzo

Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. c) del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R dell’estratto del seguente atto: Determinazione n. 298 del 27/10/2004.

Il Dirigente

(omissis)

determina

1. di assentire all’Ente di gestione del Parco Naturale dell’Alpe Veglia e dell’Alpe Devero (omissis), fatti salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, la concessione di piccola derivazione d’acqua dal rio della Frova, in Comune di Varzo, nella misura di l/s massimi e medi annui 7,00, ad uso produzione energia elettrica (salto m 80 - potenza nominale media kW 5,49);

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, costituente parte integrante del presente atto e regolarmente sottoscritto in data 21/10/2004 dal Direttore dell’Ente di gestione del Parco;

2. di definire la durata della concessione in anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 01/07/2000, data di inizio dell’utilizzazione e di subordinare la stessa all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nell’allegato disciplinare;

(omissis). Estratto del disciplinare sottoscritto in data 21/10/2004 (omissis) Art. 11 - Riserve e garanzie da osservarsi - Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l’autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del rio della Frova, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario é tenuto all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 19.

Verbania, 29/11/2004

Il Dirigente
Mauro Proverbio