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Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 851-346249/2004 del 16/11/2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 851-346249/2004 del 16/11/2004

(Codice pratica: A/916)

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

nei limiti della disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire il rilascio al Comune di Coazze con sede in Via Matteotti, 4 - Coazze, ai sensi dell’art. 35 del succitato D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R - della licenza per l’attingimento d’acqua dal Torrente Sangone in Comune di Coazze. per gli usi irriguo e zootecnico, assimilabili ai fini della quantificazione del canone ai sensi dell’art. 18 della L. 36/1994 agli usi irriguo ed igienico.

La licenza si intende accordata alle seguenti specifiche condizioni:

1) L’attingimento potrà essere saltuariamente effettuato nel. periodo da aprile a settembre, nei limiti strettamente indispensabili, in modo che la portata istantanea e la portata media continua di acqua attinta non superino i 50 l/s, di cui 40 l/s destinati ad uso irriguo e 10 l/s ad uso zootecnico ‘e che il prelievo medio annuo non superi in ogni caso i 300000 mc di cui 250000 mc destinati ad uso irriguo e 50000 mc destinati ad uso zootecnico, senza obbligo di restituzione delle colature;

2) L’acqua dovrà servire esclusivamente per uso zootecnico e per uso irriguo dei terreni siti nei Comuni di Coazze e. Giaveno, individuati nella documentazione allegata alla domanda e depositata agli atti, aventi la superficie complessiva di Ha 62.22;

3) Nell’esercizio dell’impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d’acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Minimo Vitale del corpo idrico. L’attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d’acqua sia uguale od inferiore al Deflusso Minizno Vitale;

4) La licenza di attingimento é concessa per la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni, decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Essa potrà essere rinnovata alla scadenza o anche revocata, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;

5) La ditta dovrà sospendere l’esercizio dell’attingimento ogni qualvolta dovesse verificarsi deficienza d’acqua per soddisfare le rispettive competenze, dei canali ex demaniali. Tale sospensione, se necessaria, dovrà essere attuata a semplice avviso formulato con lettera raccomandata da parte dello scrivente Servizio della Provincia di Torino;

6) La ditta terrà sollevata ed indenne l’Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;

7) La ditta dovrà corrispondere ai sensi dell’art. 18 della L. 36/94 alla Regione Piemonte il canone di euro 122,30 (euro centoventidue e trenta centesimi) di cui euro 16,54 (euro sedici e cinquantaquattro centesimi) relativi all’uso irriguo .ed euro 105,76 (euro centocinque e settantasei centesimi) relativi all’uso zootecnico quantificati come da tabella allegata alla D.D. n. 294 del 23.10.2003.

Ulteriori prescrizioni a tutela dell’ecosistema fluviale potranno essere adottate all’atto del rinnovo della licenza di attingimento.

II presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

(omissis)