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Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Moncalieri (Torino)

Decreto n. 484 del 25 Novembre 2004 - Determinazione urgente in via provvisoria dell’indennità di esproprio delle aree destinate alla realizzazione della nuova strada di P.R.G.C. di collegamento alla S.P. n. 144 - S. Maria a nord di Borgata Tagliaferro. Rettifica parziale del Decreto n. 229 del 21.04.2004

Il Dirigente del Settore

(omissis)

decreta

Articolo 1

Di stabilire, ai sensi e per i fini dell’art. 22 bis comma 1) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., quali indennità da corrispondere a titolo provvisorio, in favore degli aventi diritto per l’espropriazione degli immobili siti nel territorio del Comune di Moncalieri ed occorrenti alla realizzazione dell’opera descritta in narrativa nella misura indicata nella tabella allegata al presente atto.

Di dare atto che il presente articolo sostituisce il corrispondente articolo 1 del Decreto n. 229 del 21.04.2004.

Articolo 2

I proprietari interessati, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, sono invitati a comunicare per iscritto se condividono l’indennità offerta. In tal caso, ai sensi dell’art. 22 bis comma 3) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., i medesimi hanno diritto a ricevere un acconto dell’80 per cento dell’indennità, previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene .

Viceversa, nel caso in cui i proprietari interessati non condividano l’indennità offerta, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., la medesima sarà ridotta nella misura del 40% e possono presentare osservazioni e depositare documenti, eventualmente anche in base ad una relazione esplicativa, ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio.

Articolo 3

In tutti i casi, ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., l’indennità spettante sarà ridotta ad un importo pari al valore indicato nell’ultima dichiarazione o denuncia presentata dall’espropriato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prima della determinazione dell’indennità nei modi stabiliti dall’art. 22 bis del medesimo D.P.R. ovvero se per l’area oggetto di esproprio negli ultimi cinque anni è stata pagata dall’espropriato un’imposta comunale (I.C.I.) in misura maggiore dell’imposta da pagare sull’indennità, la differenza sarà corrisposta da questo Comune.

I proprietari interessati sono pertanto invitati a trasmettere copia della documentazione inerente alla Denuncia I.C.I. ed ai pagamenti effettuati ai fini I.C.I..

Inoltre, ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., qualora l’area oggetto di esproprio sia utilizzata a scopi agricoli, spetta al proprietario coltivatore diretto anche un’indennità pari al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato. La stessa indennità spetta al fittavolo, al mezzadro o al compartecipante, se da questi coltivato da almeno un anno.

Articolo 4

Ai sensi del 22 bis comma 5) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell’indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l’atto di cessione volontaria, è dovuta l’indennità di occupazione computata, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del medesimo D.P.R., nella Relazione estimativa redatta dal Servizio Urbanistica in data 30.08.2004 approvata con D.G.C. n. 317 del 06.09.2004.

Articolo 5

Ai sensi del 22 bis comma 6) del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., il presente decreto perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio entro cinque anni decorrenti dalla data in cui è diventato efficace l’atto che ha dichiarato la pubblica utilità dell’opera pubblica in oggetto ovvero dal 08.03.2004, data in cui è diventata efficace la D.G.C. n. 93 di approvazione del progetto definitivo delle opere in argomento.

Articolo 6

Il presente decreto sarà notificato agli aventi diritto nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili, sarà altresì pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4) della Legge n. 241/90, si rende noto che il presente provvedimento può essere impugnato, in via giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, dinanzi al T.A.R. Piemonte oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Esente da bollo a norma dell’art. 22 della tabella allegato B del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i..

Il Dirigente del Settore Urbanistica
Giuseppe Pomero

(omissis)