Bollettino Ufficiale n. 49 del 9 / 12 / 2004
ANNUNCI LEGALI
Comune di Frascaro (Alessandria)
Modificazioni allo Statuto comunale - nuovo testo articoli 16-17-18-19 (previa abrogazione del testo ad oggi in vigore)
Art. 16 - La Giunta - Nomina e Presidenza
La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero tre Assessori, compreso il Vicesindaco. I componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva allelezione, dellavvenuta nomina degli Assessori. Agli Assessori ed al Vicesindaco può essere corrisposta, in luogo del gettone di presenza, lindennità di funzione, nella misura massima stabilita dalla Legge;
Art. 17 - Composizione - Criteri - Requisiti
1) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti per la elezione a consigliere comunale, nel numero massimo di tre. Il Vicesindaco ed un Assessore devono essere nominati tra i Consiglieri. LAssessore, non consigliere, è nominato, in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative. LAssessore, non consigliere, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto.
2) Il Sindaco, per la nomina della Giunta, avrà cura di promuovere la presenza di ambo i sessi.
3) La Giunta, nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, accerta, con apposito verbale, le condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere dei suoi eventuali componenti non consiglieri. Lo stesso accertamento dovrà essere rinnovato al verificarsi di nuove nomine;
Art. 18 - Cessazione dalla carica di assessore
1) Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono immediatamente efficaci.
2) Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3) Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallUfficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio;
Art. 19 - Funzionamento della Giunta
1) Lattività della Giusta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2) La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa lordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3) Il Sindaco dirige e coordina lattività della giunta e assicura lunità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.