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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004
Codice 25.5
D.D. 12 agosto 2004, n. 1390
Autorizzazione idraulica n. 1210 per esecuzione di lavori per lo scarico di acque meteoriche nel rio Mulinello, iscritto nellelenco delle acque pubbliche della provincia di Asti (R.D. del 4 novembre 1938) al numero 26 - Comune di Calamandrana (AT). Richiedente: ditta I.E.F.I. S.r.l. e Società Immobiliare R.D. S.r.l.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la ditta I.E.F.I. S.r.l. con sede in piazza Dante n. 5, Calamandrana (AT), la ditta Società Immobiliare R.D. S.r.l. con sede in via Roma n. 31, Canelli (AT), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati allistanza, che si inviano al richiedente, vistati da questo Settore e, subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1. Lopera deve essere realizzata nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
3. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dellautorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E fatta salva leventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, linizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
6. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. qualora, nellambito dei lavori in oggetto, fosse necessario effettuare taglio di vegetazione arborea in area demaniale, dovrà essere versata alla Regione Piemonte la somma come quantificata dal competente Corpo Forestale dello Stato;
8. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
9. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dellalveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
11. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al Decreto Legislativo n. 24/2004 - vincolo paesaggistico -, alla Legge Regionale n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.).
Nelle more della regolamentazione regionale dellattività di gestione del demanio, con il presente provvedimento si autorizza altresì loccupazione demaniale sulla quale insiste lopera e si demanda ad un successivo provvedimento la regolarizzazione amministrativa e fiscale delloccupazione, secondo quanto esplicitato in premessa.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole