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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004

Codice 25.9
D.D. 16 settembre 2004, n. 1518

Ditta: Comune di Cannero Riviera. Nulla osta ai soli fini idraulici per i lavori di ripristino delle opere di sostegno “Rotonda-quadra” lungo lago di Cannero Riviera. II lotto opere di completamento. Lago Maggiore

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Comune di Cannero Riviera possa essere rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione dei lavori di ripristino delle opere di sostegno “Rotonda-quadra” lungo lago di Cannero Riviera (II lotto di completamento).

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1. dovranno essere rispettate tutte le condizioni n. 1-2-3 espresse nella determinazione n. 1676/25.09 in data 29.10.2003 (lotto di completamento);

2. come dichiarato in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Cannero Riviera in data 31.08.2004, si dovrà tenere conto che per l’utilizzo del locale sottostante la piazza destinato a magazzino sia considerata la probabile allagabilità dello stesso e quindi gli eventuali impianti installati dovranno tenere conto di tale possibile evento;

3. il Comune di Cannero Riviera è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà’, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione; la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato, se non ha già provveduto durante la realizzazione del 1º lotto, dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del Demanio Pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (autorizzazioni comunali, autorizzazioni sanitarie, autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al

Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole