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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004
Codice 25.9
D.D. 16 settembre 2004, n. 1516
Comune di Mergozzo - Lago di Mergozzo. Nulla osta ai soli fini idraulici per la realizzazione di nuovi pontili dattracco per lorganizzazione ed il riordino dei posti dormeggio e dellapprodo turistico
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Che al comune di Mergozzo possa essere rilasciata lautorizzazione per la realizzazione di nuovi pontili dattracco per lorganizzazione ed il riordino dei posti dormeggio e dellapprodo turistico con la posa di n. 3 pontili galleggianti ed una passerella fissa nel lago di Mergozzo.
I pontili galleggianti dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati allistanza in questione che, debitamente vistati da questUfficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) i pontili galleggianti dovranno essere posti in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesto Comune ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
2) dovranno essere eseguiti accurati i calcoli di verifica della stabilità dellopera in argomento;
3) lancoraggio dei pontili galleggianti ai corpi morti posti nel fondale lacustre dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento sulla superficie dellacqua anche nel caso di massima escursione del Lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
4) il Comune di Mergozzo è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
5) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima dellinizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dal Commissariato Italo-Svizzero.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole