Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004

Codice 16.4
D.D. 9 settembre 2004, n. 203

Art. 10 l.r. 40/1998. Progetto da non sottoporre alla Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale relativo al permesso di ricerca di argilla caolino ed associati denominato “Masserano - S. Liberata” in Comune di Masserano (BI). Istanza della Società R.M. - Ricerche Minerarie S.r.l. Via Garibaldi 9/a Lozzolo (BI)

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Per le motivazioni espresse in premessa il progetto relativo al permesso di ricerca di argilla, caolino ed associati denominato “Masserano - S. Liberata” in Comune di Masserano (BI), presentato ai sensi dell’articolo 10 l.r. 40/1998 dalla Società R.M. - Ricerche Minerarie S.r.l. Via Garibaldi 9/a Lozzolo (BI), non deve essere sottoposto alla Fase di Valutazione e giudizio di compatibilità ambientale ai sensi degli artt. 12 e 13, l.r. 40/1998, in quanto il soggetto di coltivazione e di recupero ambientale non va a realizzare impatti rilevanti nei confronti delle componenti ambientali.

Tuttavia il progetto esecutivo, relativo alla presente fase di verifica, deve tenere conto necessariamente delle seguenti indicazioni:

- non sia consentita la realizzazione dei pozzetti finalizzati all’asportazione di 100 m3; analogamente non sia consentita l’asportazione di 1.000 - 2.000 t di materiale da destinare alle prove a scala industriale;

- non sia realizzata la strada prevista nel sito denominato S. Liberata;

- l’esecuzione dei sondaggi geognostici non sia realizzata durante il periodo riproduttivo (marzo-giugno); inoltre, nel caso in cui sia necessaria la realizzazione di piazzole per il posizionamento della sonda, il ricercatore è tenuto a ripristinare, in stretta continuità temporale con la conclusione di ogni singolo sondaggio, lo stato originario dei luoghi rimettendo a dimora lo strato originario del soprassuolo forestale e specie arboree ed arbustive autoctone; infine l’esecuzione dei sondaggi deve essere realizzata secondo le norme A.N.I.S.I.G. e il livello di rumorosità immesso nell’ambiente deve essere compatibile con la zonizzazione acustica adottata dal comune di Masserano;

- la localizzazione dei sondaggi esplorativi deve tenere conto, compatibilmente con le esigenze di ricerca, della salvaguardia del reticolo idrografico superficiale e delle falde profonde;

- la ditta è tenuta a comunicare ad ARPA, con un anticipo di almeno 8 giorni, la data di inizio dei lavori di ricerca per consentire la predisposizione di controlli e di monitoraggi.

La presente determinazione sarà inviata ai soggetti interessati di cui all’art. 9 della l.r. 14 dicembre 1998, n. 40.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

Il Direttore regionale
Giuseppe Benedetto