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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004
Legge regionale 29 novembre 2004, n. 36.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per lacquisto delle benzine in territori regionali di confine).
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Sostituzione del titolo della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9)
1. Il titolo della legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni fiscali per lacquisto delle benzine in territori regionali di confine), è sostituito dal seguente: Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dei carburanti per autotrazione in territori regionali di confine..
Art. 2.
(Sostituzione dellarticolo 1 della l.r. 9/2001)
1. Larticolo 1 della l.r. 9/2001, è sostituito dal seguente:
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione Piemonte, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria e statale, concede la riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a favore dei soggetti residenti nei comuni della Provincia del Verbano Cusio Ossola, garantendo uguale trattamento anche nei comuni delle province limitrofe che si trovano ad uguale distanza.
2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui allarticolo 4, comma 1, individua i contenuti tecnici ed i comuni di cui al comma 1.".
Art. 3.
(Modifica dellarticolo 2 della l.r. 9/2001)
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dellarticolo 2 della l.r. 9/2001, è aggiunta la seguente:
c bis) con il termine identificativo, la tessera rilasciata ai beneficiari di cui alla lettera a)..
Art. 4.
(Sostituzione dellarticolo 3 della l.r. 9/2001)
1. Larticolo 3 della l.r. 9/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 3. (Disposizioni per la concessione dello sconto e dei rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo)
1. La Regione destina ai beneficiari di cui allarticolo 2 una quota di compartecipazione dellaccisa sui carburanti per autotrazione mediante la riduzione del loro prezzo alla pompa, nel rispetto del principio comunitario del de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti dimportanza minore.
2. Lacquisto dei carburanti, ai fini dello sconto, avviene esclusivamente presso gli impianti di distribuzione siti nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale.
3. La Regione riconosce al sistema distributivo dei carburanti le somme relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa.".
Art. 5.
(Sostituzione dellarticolo 4 della l.r. 9/2001)
1. Larticolo 4 della l.r. 9/2001, è sostituito dal seguente:
Art. 4. (Disposizioni attuative della Giunta regionale e delega di funzioni alle province e ai comuni)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua:
a) i comuni del territorio regionale interessati alle disposizioni di cui allarticolo 1;
b) le modalità di fruizione delle agevolazioni, differenziate in ragione inversamente proporzionale alla distanza dei comuni dai confini nazionali con la Svizzera;
c) i limiti e i criteri per la concessione dellagevolazione;
d) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti di concessione delle agevolazioni;
e) le modalità organizzative ed operative dei procedimenti relativi ai rimborsi attinenti alle riduzioni dei prezzi di cui allarticolo 3;
f) le modalità organizzative delle strutture regionali di gestione della legge.
2. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, o con atto separato, definisce il procedimento per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti, con lutilizzo di identificativi collegati a banche dati.
3. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ed alla distribuzione degli identificativi sono delegate ai comuni; gli adempimenti relativi allaggiornamento della banca dati e ai controlli sui consumi, sono delegati alle province in cui sono ubicati i comuni individuati ai sensi del comma 1, lettera a).".
Art. 6.
(Modifiche dellarticolo 5 della l.r. 9/2001)
1. Il comma 1 dellarticolo 5 della l.r. 9/2001 è sostituito dal seguente
1. Per le finalità della presente legge, la Giunta regionale, tramite lOsservatorio regionale della rete carburanti, di cui allarticolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e lammodernamento della rete distributiva dei carburanti), provvede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa nello Stato confinante e dei consumi dei carburanti nei territori interessati..
2. Il comma 2 dellarticolo 5 della l.r. 9/2001 è sostituito dal seguente:
2. Lapplicazione della presente legge è sottoposta a monitoraggio da parte della Giunta regionale che presenta annualmente una relazione alla competente commissione consiliare..
Art. 7.
(Sostituzione dellarticolo 6 della l.r. 9/2001)
1. Larticolo 6 della l.r. 9/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 6. (Sanzioni)
1. Il rilascio di dichiarazioni mendaci al solo fine di ottenere lagevolazione prevista comporta, oltre alla denuncia presso gli organi giudiziari competenti, la revoca del vantaggio fiscale e, ove già utilizzato, il pagamento di una sanzione amministrativa pari a quattro volte il valore dello sconto illecitamente ottenuto.
2. Ai gestori degli impianti di distribuzione carburanti, che falsificano in tutto o in parte i dati relativi allerogazione dei carburanti nei modelli a tal fine predisposti, si applica una sanzione amministrativa da euro 250,00 ad euro 1.000,00, in base alla continuazione o al ripetersi dellazione illecita.
3. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate ed introitate dalle province competenti per territorio.".
Art. 8.
(Sostituzione dellarticolo 7 della l.r. 9/2001)
1. Larticolo 7 della l.r. 9/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 7 (Efficacia delle disposizioni)
1. Le disposizioni attuative di cui allarticolo 4, assicurano ai beneficiari residenti nei comuni che, allentrata in vigore della presente legge, abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, previsto dallarticolo 6 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per lanno 2002), il riconoscimento dello sconto alla pompa per lacquisto di carburante dal 1° gennaio 2005.
2. Le medesime disposizioni non si applicano qualora il prezzo dei carburanti praticato alla pompa non sia superiore a quello praticato nello Stato confinante.
3. A tale fine la Giunta regionale provvede alladeguamento dellentità dello sconto in relazione allandamento dei prezzi praticati nella Svizzera, rilevato secondo le disposizioni dellarticolo 5, comma 1.".
Art. 9.
(Sostituzione dellarticolo 8 della l.r. 9/2001)
1. Larticolo 8 della l.r. 9/2001 è sostituito dal seguente:
Art. 8. (Norma finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata per lanno finanziario 2004 la spesa complessiva di 509.000,00 euro.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 2004, nellambito dellUnità previsionale di base (UPB) 17031 (Commercio e artigianato, Rete carburanti, commercio aree pubbliche - Titolo I - Spese correnti) è iscritto il seguente finanziamento:
- spese per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti con uno stanziamento pari a 509.000,00 euro in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura degli oneri finanziari si fa fronte mediante riduzione della UPB 07031 (Organizzazione risorse umane, Sistemi informativi ed informatica - Titolo I - Spese correnti) per limporto di 100.000,00 euro e della UPB 09011 (Bilanci e finanze, Bilanci - Titolo I - Spese correnti) per limporto di 409.000,00 euro in termini di competenza e di cassa.
4. Per lattuazione della presente legge è autorizzata per lanno finanziario 2005 la spesa complessiva pari a 4 milioni di euro.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per lanno finanziario 2005 nellambito dellUPB 17031, si prevedono i seguenti finanziamenti:
a) spese per la restituzione al sistema distributivo dei carburanti delle somme relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa, con stanziamento pari a 3 milioni di euro in termini di competenza e di cassa;
b) spese per la gestione informatizzata dello sconto alla pompa dei carburanti, con stanziamento pari a 500.000,00 euro in termini di competenza e di cassa;
c) spese per la delega di funzioni alle province, con stanziamento pari a 500.000,00 euro in termini di competenza e di cassa.
6. Alla copertura della spese di cui al comma 5 si provvede con il previsto maggior gettito della quota erariale dellaccisa sui carburanti per autotrazione conseguente allincremento del consumo dovuto alla riduzione del prezzo alle pompe.".
Art. 10.
(Norma transitoria)
1. Per i beneficiari residenti nei comuni che, allentrata in vigore della presente legge, non abbiano aderito al sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, previsto dallarticolo 6 della l.r. 20/2002, la decorrenza del beneficio è fissata con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dellarticolo 4 della l.r.9/2001 come modificato dallarticolo 5 della presente legge.
2. Larticolo 3 della l.r. 9/2001 rimane in vigore per i beneficiari che non possono usufruire dello sconto alla pompa per lacquisto di carburanti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 29 novembre 2004
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n° 602
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 Disposizioni fiscali per lacquisto delle benzine in territori regionali di confine.
- Presentato dalla Giunta regionale il 3 dicembre 2003
- Assegnato alla VII commissione in sede referente il 18 dicembre 2003
- Testo licenziato dalla commissione referente il 16 settembre 2004 con relazione di Valerio Cattaneo
- Approvato in Aula il 23 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con 35 voti favorevoli e 1 non votante
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati. Arianna sul sito www.consiglioregionale.Piemonte.it.
Nota allarticolo 3
- Il testo dellarticolo 2 della l.r. n. 9/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) con il termine beneficiari:
1) le persone fisiche residenti nel territorio dei comuni individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui allarticolo 4, comma 1, intestatarie di uno o più veicoli;
2) le organizzazioni senza fini di lucro operanti nei settori espressamente indicati all articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), la cui attività sia caratterizzata dal perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, che abbiano sede sul territorio dei medesimi comuni e siano intestatarie di uno o più veicoli;
b) con il termine veicoli, gli autoveicoli o motoveicoli soggetti ad iscrizione nei pubblici registri;
c) con il termine intestatario, il proprietario come risulta dal certificato di proprietà del veicolo.
c bis) con il termine identificativo, la tessera rilasciata ai beneficiari di cui alla lettera a).".
Nota allarticolo 6
- Il testo dellarticolo 5 della l.r. 9/2001, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 5. (Monitoraggio e coordinamento)
1. Per le finalità della presente legge, la Giunta regionale, tramite lOsservatorio regionale della rete carburanti, di cui allarticolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e lammodernamento della rete distributiva dei carburanti), provvede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa nello Stato confinante e dei consumi dei carburanti nei territori interessati.
2. Lapplicazione della presente legge è sottoposta a monitoraggio da parte della Giunta regionale che presenta annualmente una relazione alla competente commissione consiliare.
3. In ogni caso la Regione Piemonte assicura il necessario raccordo con i soggetti pubblici e privati coinvolti nei procedimenti di concessione del beneficio.".
Nota allarticolo 8
- Il testo dellarticolo 6 della l.r. 20/2002 è il seguente:
Art. 6. (Anagrafe tributaria regionale)
1. Al fine di poter garantire una piu puntuale pianificazione del gettito delle risorse proprie e un piu efficace controllo e accertamento delle imposte, in coerenza con quanto disposto dallarticolo 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) che istituisce un sistema di comunicazione fra Amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali e costituito un sistema di anagrafe tributaria del Piemonte, che si deve realizzare attraverso la piena implementazione del sistema di interscambio dei dati di natura tributaria sul territorio, basato sullutilizzo della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).
2. Tale sistema, la cui realizzazione e demandata alla Giunta regionale, si qualifica come snodo informativo per lerogazione di servizi tributari (riscossione, riscossione coatta, rimborsi, accertamento, liquidazione) tra le istituzioni che operano nellambito della fiscalita: la Regione, le Province, i Comuni e tutti i soggetti abilitati alla riscossione e gestione dei tributi locali.
3. Il sistema di anagrafe tributaria del Piemonte e realizzato secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
a) miglioramento del rapporto con il contribuente;
b) economicita, efficienza ed efficacia nellattivita di gestione dellimposta;
c) semplificazione nei rapporti tra contribuente ed enti locali;
d) armonizzazione delle procedure applicative delle imposte da parte dello Stato, della Regione, delle Province e dei Comuni.".
Note allarticolo 10
- Il testo dellarticolo 6 della l.r. 20/2002 è riportato in nota allarticolo 8;
- Il testo storico dellarticolo 3 della l.r. 9/2001, richiamato dal comma 2 dellarticolo 10 della legge qui pubblicata, è il seguente:
Art. 3. (Modalita di concessione del bonus fiscale)
1. Ai beneficiari viene concesso un rimborso per ogni litro di benzina acquistato, ed immesso contestualmente nel serbatoio del veicolo, presso gli impianti di distribuzione carburanti nellanno precedente la richiesta dellagevolazione, secondo i limiti e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Il rimborso e attribuito mediante la procedura del bonus fiscale. Il beneficiario utilizza il bonus fiscale in unica soluzione, prioritariamente per il pagamento della tassa automobilistica regionale alla prima scadenza successiva alla concessione dellagevolazione o, in subordine, in occasione del primo versamento delladdizionale regionale Imposte sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).
3. Il bonus fiscale e concesso una sola volta allanno per veicolo.
4. Lacquisto della benzina, ai fini dellagevolazione, deve avvenire esclusivamente presso gli impianti di distribuzione carburanti siti nel territorio dei comuni individuati dalla Giunta regionale.
5. La concessione del bonus fiscale e subordinata al rispetto del principio comunitario del de minimis.".