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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 novembre 2004, n. 13/R
Regolamento regionale relativo alle procedure per lapprovazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per lammodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane (art. 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000). Abrogazione del regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto larticolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Vista la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74;
Visto larticolo 96 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 59 - 14215 del 29 novembre 2004
emana
il seguente regolamento
REGOLAMENTO REGIONALE RELATIVO ALLE PROCEDURE PER LAPPROVAZIONE DEI PROGETTI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI A FUNE E PER LAMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI DA PARTE DELLE COMUNITÀ MONTANE (ART. 96, COMMA 1, LETTERA O) DELLA L.R. 44/2000). ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE 19 MAGGIO 2003, N. 7/R.
Art. 1.
(Data di decorrenza dellesercizio delle funzioni trasferite)
1. A norma dellarticolo 96, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998) a decorrere dal 19 maggio 2003, le comunità montane esercitano le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone) relative allapprovazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per lammodernamento di impianti esistenti sul proprio territorio.
Art. 2.
(Organizzazione delle funzioni trasferite)
1. Le funzioni amministrative di cui allarticolo 1 possono essere esercitate da ciascuna comunità montana direttamente o con le modalità previste dallarticolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sullordinamento degli enti locali).
Art. 3.
(Domanda di concessione)
1. La domanda di concessione per la costruzione e lesercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone di cui allarticolo 3 della l.r. 74/1989, relativa ad un impianto che insista sul territorio di una comunità montana, deve essere presentata da parte dellinteressato allente concedente corredata della documentazione di cui allAllegato A.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente per il rilascio degli atti di assenso e delle dichiarazioni eventualmente necessarie.
Art. 4.
(Rilascio della concessione)
1. Nellipotesi in cui limpianto per il quale è richiesta la concessione insista sul territorio di una comunità montana, lente concedente, individuato sulla base dellarticolo 3 della l.r. n. 74/1989, trasmette la domanda e la relativa documentazione alla comunità montana sul cui territorio insiste limpianto o la maggior parte di esso.
2. La domanda deve essere corredata delle deliberazioni dei consigli comunali interessati, formulate verificando altresì la compatibilità degli interventi rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici, a norma dellarticolo 5 della l.r. 74/1989.
3. Acquisito il provvedimento di approvazione, lente concedente rilascia la concessione per la costruzione e lesercizio dellimpianto funiviario.
Art. 5.
(Approvazione del progetto)
1. Al fine di conseguire gli atti di assenso e le dichiarazioni eventualmente necessarie, il responsabile del procedimento nominato dalla comunità montana procedente o individuato a norma dellarticolo 2, convoca di norma una conferenza di servizi ai sensi dellarticolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo modificati dalla legge 24 novembre 2000, n. 340.
2. A norma dellarticolo 8, comma 6 della l.r. 74/1989, le procedure per lapprovazione di progetto di nuova costruzione si applicano altresì nel caso di rifacimento, modifica o potenziamento di un impianto funiviario. Le medesime procedure si applicano qualora il progetto riguardi la revisione di un impianto esistente che comporti modifica allo stato dei luoghi, lammodernamento delle strutture, ovvero il loro adeguamento ai parametri richiesti dalla normativa vigente.
3. Qualora il progetto abbia ad oggetto una revisione generale dellimpianto con modifiche sostanziali o di adeguamento alle norme tecniche di impianto funiviario, che non comportino modifica allo stato dei luoghi, lapprovazione dello stesso da parte della comunità montana è subordinata al solo nulla osta tecnico di cui allarticolo 8, comma 1, lettera b) della l.r. 74/1989.
Art. 6.
(Composizione della conferenza di servizi)
1. La conferenza di servizi di cui allarticolo 5 è composta da:
a) un rappresentante dellamministrazione regionale competente in materia di tutela forestale;
b) un rappresentante dellamministrazione regionale competente in materia di beni ambientali;
c) un rappresentante dellamministrazione regionale competente in materia di turismo;
d) un rappresentante dellamministrazione regionale competente in materia di tutela e recupero ambientale;
e) un rappresentante della struttura dellARPA competente in materia di assetto idrogeologico e problemi nivologici;
f) un rappresentante della struttura del Corpo forestale dello Stato competente per territorio;
g) un rappresentante dellamministrazione dellUfficio speciale trasporti ad impianti fissi (USTIF).
2. Per gli interventi soggetti ad autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella conferenza di servizi di cui al comma 1 deve essere convocato un rappresentante della Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, ai fini dellespletamento dei poteri di controllo previsti dallarticolo 159, comma 3 del d.lgs. 42/2004.
3. La composizione della conferenza di servizi è integrata su iniziativa dellamministrazione procedente, di volta in volta, dai soggetti competenti ad esprimersi sulle altre materie di cui allarticolo 9, commi 1 e 4 della l.r. 74/1989, ove necessario, nonché da quelli chiamati ad emanare le autorizzazioni, i nulla osta, i pareri e le dichiarazioni richieste ai sensi dell articolo 5, comma 3 della l.r. 74/1989.
Art. 7.
(Convocazione della conferenza di servizi)
1. Il responsabile del procedimento di cui allarticolo 5, comma 1 cura la trasmissione del progetto entro quindici giorni dal ricevimento ai componenti la conferenza di servizi e agli altri soggetti eventualmente interessati. Il progetto, accompagnato dalla relativa documentazione, deve essere trasmesso a ciascun soggetto convocato almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, i soggetti convocati possono richiedere, qualora impossibilitati a partecipare, leffettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, lamministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
Art. 8.
(Funzionamento della conferenza di servizi)
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative allorganizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. Nella prima riunione della conferenza di servizi i partecipanti determinano il termine per ladozione della determinazione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, fatto salvo quanto previsto al comma 3.
3. Nei casi in cui sia richiesta lapplicazione delle procedure previste dagli articoli 10 o 12 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), la conferenza di servizi viene convocata dopo la loro conclusione.
4. Nellipotesi di opere particolarmente innovative sotto il profilo tecnico e nei casi previsti dalla normativa vigente, la conferenza di servizi si esprime preventivamente sul progetto preliminare, al fine di verificare, a norma dellarticolo 14 bis della l. 241/1990, quali siano le condizioni per ottenere, alla presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di assenso.
5. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dellistanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione da fornire entro trenta giorni. Decorso inutilmente tale termine, si procede comunque allesame del progetto.
6. Nel caso di cui al comma 5, i termini per la chiusura dei lavori della conferenza si intendono sospesi.
7. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare, ove possibile, le specifiche indicazioni delle eventuali prescrizioni cui uniformarsi ai fini dellassenso.
8. Si considera acquisito lassenso dellamministrazione che, regolarmente convocata, risulti assente ovvero che vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, ovvero non abbia espresso definitivamente la volontà, ovvero abbia espresso un dissenso privo dei requisiti di cui al comma 7.
Art. 9.
(Conclusione della conferenza di servizi)
1. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 14 quater, comma 3 della l. 241/1990, allesito dei lavori della conferenza e in ogni caso decorso il termine di cui allarticolo 8, comma 2, lamministrazione procedente adotta latto motivato di conclusione del procedimento. Tale atto viene trasmesso a tutti i soggetti convocati in conferenza.
2. La determinazione conclusiva della conferenza sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ai sensi dellarticolo 6, comma 3, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
3. Una volta acquisita la determinazione della conferenza di servizi, il responsabile del procedimento o il soggetto individuato a norma dellarticolo 1 bis assume il provvedimento conforme alla stessa e cura la trasmissione degli atti e della relativa documentazione allente concedente, ai fini del rilascio della concessione.
Art. 10.
(Disposizioni finali)
1. Il procedimento definito nel presente regolamento si applica se non diversamente stabilito da normative speciali in materia. Sono fatte salve, in particolare, le procedure previste dagli articoli 1 e 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 (Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006").
2. La data di decorrenza per lesercizio delle funzioni relative agli impianti costruiti con le procedure previste dallarticolo 21 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è stabilita con successiva deliberazione della Giunta regionale.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle domande di concessione ricevute dallente concedente successivamente al 19 maggio 2003. Per le domande di concessione presentate prima della suddetta data restano ferme le competenze già previste dalla l.r. 74/1989 e dallarticolo 96, comma 1, lettera o) della l.r. 44/2000.
Art. 11.
(Abrogazione)
1. Il regolamento regionale 19 maggio 2003, n. 7/R, è abrogato.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 29 novembre 2004
Enzo Ghigo
Allegato A
(art. 3)
1. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLISTANZA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI A FUNE (art. 2):
1.1 Progetto definitivo comprendente le seguenti relazioni ed elaborati
grafici:
a) Relazione tecnico - illustrativa di presentazione dellintervento che specifichi la tipologia e le principali caratteristiche tecniche dellimpianto, la relativa funzionalità (di arroccamento, di collegamento, ecc.), la motivazione del progetto, i risultati attesi e la ricaduta in termini economico - turistici dellopera, linserimento dello stesso nellambito dellarea sciabile, leventuale esigenza di realizzazione di nuove piste da discesa o di modifica di piste esistenti funzionali allimpianto, ladeguatezza dei servizi di supporto (dotazione di servizi igienici e di punti di ristoro eventualmente presenti nellarea), relativa ubicazione su planimetria, ladeguatezza dellaccessibilità viaria e della dotazione di parcheggi, la dotazione di strutture ricettive e di impianti turistici complementari.
b) Relazione forestale, di recupero, mitigazione e, ove prevista, compensazione ambientale ai sensi delle leggi regionali n. 45/89 e 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dellassetto ambientale) e con riferimento ai contenuti di tutela paesaggistica di cui al d.lgs. 22.1.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), che descriva lo stato dei luoghi, il profilo pedogenetico del suolo, la copertura vegetale con preciso riferimento alla/e fitocenosi presente/i; se la superficie è anche solo parzialmente dotata di copertura arbustiva e/o arborea, sarà illustrata dettagliatamente la stazione forestale interessata, con specifico riferimento alle caratteristiche selvicolturali ed ai parametri dendro-auxometrici della formazione coinvolta; nel caso di fustaia dovrà essere indicato il numero delle piante da abbattere, suddiviso per classi diametriche e di altezza; nel caso di governo a ceduo dovrà essere realizzata unarea di saggio; dovrà essere indicata lestensione delle superfici delle quali si prevede lo scotico e la relativa pendenza; dovranno essere descritte le opere che si intendono eseguire con precisa indicazione dei materiali impiegati, colori, ecc., per la realizzazione dellimpianto e dovranno essere dettagliatamente descritte le tecniche e i materiali per il recupero, la sistemazione e linserimento paesaggistico e ambientale della zona interessata dallintervento (inerbimenti, messe a dimora, specie vegetali, opere di ingegneria naturalistica, ecc.) e dovranno essere definiti i tempi di attuazione dei lavori di ripristino e quantificati, per i soggetti privati, i movimenti terra, le relative opere di sostegno e gli interventi di recupero e mitigazione ambientale.
c) Relazione nivologica di analisi delle caratteristiche morfologiche, clivometriche, vegetazionali e nivo - meteorologiche predisponenti il distacco di valanghe nellarea interessata dallimpianto e in un suo intorno significativo; la relazione dovrà attestare che la zona interessata dallimpianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive o gestionali, delle quali dovrà essere presentato il relativo progetto definitivo, in relazione ad una valanga di progetto con tempo di ritorno centennale. Alla relazione deve essere allegata, oltre ad una copia di eventuali studi o relazioni nivologiche pregresse riguardanti larea dellimpianto, una cartografia delle valanghe, in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, estesa alle aree di possibile influenza, riferita alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree, indagini di terreno, informazioni orali o darchivio su eventi storici. La pericolosità da valanga nellarea dellimpianto potrà essere definita anche attraverso limpiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto con tempo di ritorno centennale.
d) Relazione geologica e geotecnica con allegati gli elaborati cartografici che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche locali, nonché la compatibilità dellintervento con la stabilità dellarea interessata, quantitativamente calcolata ai sensi del D.M. 11.3.1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, lesecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione),tramite caratterizzazione geotecnica e geomeccanica dei litotipi presenti e relative verifiche di stabilità. Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche, a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce.
e) Relazione di inquadramento urbanistico (illustrazione della strumentazione urbanistica, norme di attuazione, estratti di mappa catastale e di P.R.G., studi geologici, planimetrie e disposizioni di piano regolatore riguardanti la zona interessata dallintervento con evidenziato limpianto da costruire nonché gli impianti esistenti).
f) Corografia generale in scala 1:10.000 dellintero sistema di impianti e delle piste in cui sia evidenziato il tracciato del nuovo impianto e delle relative piste di discesa.
g) Planimetria in scala 1:5.000 dellimpianto con indicazione delle stazioni, dei plinti e dei sostegni di linea.
h) Profilo longitudinale della linea, con indicazione delle stazioni, dei sostegni, delle funi, in scala non inferiore a 1:500, con riportato landamento del terreno e sezioni trasversali nei punti caratteristici della linea.
i) Elaborati di progetto che evidenzino gli aspetti esteriori dellimpianto (tipo di sostegni di linea, cabine, stazioni , ecc.).
l) Planimetrie a curve di livello in scala non inferiore a 1:5.000, riportante la suddivisione catastale e le zone di vincolo ai sensi del d.lgs. 42/2004 con dettaglio interventi non inferiore a 1:500; sezioni e particolari costruttivi delle opere e delle aree di valle, di monte, dellimpianto e della linea, che documentino in modo adeguato lo stato dei luoghi prima e dopo lintervento, sia per quanto riguarda la costruzione dellimpianto di risalita ed opere ad esso accessorie, permanenti (locali di servizio) e temporanee (piste di cantiere), sia leventuale pista di discesa (movimenti di terra, sbancamenti, riporti, esistenza di coperture arboree, sistemazione definitiva dellarea, ecc.).
m) Elaborati grafici (planimetrie, sezioni e particolari costruttivi) relativi ad interventi di recupero, mitigazione e, ove prevista, compensazione ambientale e paesaggistica.
n) Documentazione fotografica a colori degli ambiti interessati dalle opere in progetto, con riprese che rappresentino il tracciato dellimpianto (con fotosimulazione), le aree attinenti le stazioni e completa panoramica del contesto paesaggistico circostante;
o) Parere espresso dalla Commissione Igienico Edilizia del Comune in merito allintervento proposto.
p) Computo Metrico Estimativo delle opere (solo per Enti Pubblici)
q) Elenco prezzi unitari ed analisi prezzi (solo per Enti Pubblici)
r) Quadro economico (solo per Enti pubblici o per opere di interesse pubblico).
s) Capitolato speciale o Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (solo per Enti pubblici).
t) Cronoprogramma (solo per Enti pubblici)
1.2 Progetto definitivo redatto conformemente alla normativa statale concernente
le caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti funicolari aerei
e terrestri.
1.3 Progetto esecutivo redatto conformemente alla normativa statale concernente
le caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti funicolari aerei
e terrestri.
1.4 Documenti comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati
dallimpianto, per lintera durata della concessione o eventuale documentazione
comprovante lavvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità
ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)
e successive modifiche ed integrazioni.
1.5 Dichiarazione di conformità con gli strumenti di pianificazione urbanistica.
1.6 Istanza relativa agli ostacoli alla navigazione aerea.
1.7 Se lopera ricade sotto i vincoli della legge 24.12.1976 n. 898 (Nuova
regolamentazione delle servitù militari) e successive modifiche ed integrazioni,
nulla osta dellAmministrazione Militare (una copia).
1.8 Elaborati progettuali relativi ad eventuali attraversamenti e/o parallelismi con sottoservizi (linee elettriche o telefoniche, canali, strade, acquedotti, gasdotti, fiumi o torrenti ecc.) corredati di bozza di convenzione fra la Società esercente limpianto a fune e la Società di gestione dei sottoservizi.
2. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLISTANZA PER LA REVISIONE GENERALE DI IMPIANTI A FUNE CON MODIFICHE SOSTANZIALI (art. 4, comma 3):
A) per gli interventi che alterino lo stato dei luoghi deve essere presentata la documentazione prevista per la costruzione di un nuovo impianto;
B) per interventi che non alterino lo stato dei luoghi deve essere presentato:
2.1 Progetto esecutivo redatto conformemente alla normativa statale concernente
le caratteristiche tecnico-costruttive degli impianti funicolari aerei
e terrestri.
2.2 Relazione nivologica di analisi delle caratteristiche morfologiche,
clivometriche, vegetazionali e nivo - meteorologiche predisponenti il distacco
di valanghe nellarea interessata dallimpianto e in un suo intorno significativo;
la relazione dovrà attestare che la zona interessata dallimpianto risulta
immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla
caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di
protezione o speciali modalità costruttive, delle quali dovrà essere presentato
il relativo progetto definitivo, in relazione ad una valanga di progetto
con tempo di ritorno centennale. Alla relazione deve essere allegata, oltre
ad una copia di eventuali studi o relazioni nivologiche pregresse riguardanti
larea dellimpianto, una cartografia delle valanghe, in scala non inferiore
al rapporto 1:5.000, estesa alle aree di possibile influenza, riferita
alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree,
indagini di terreno, informazioni orali o darchivio su eventi storici.
La pericolosità da valanga nellarea dellimpianto potrà essere definita
anche attraverso limpiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe
validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto
con tempo di ritorno centennale.
2.3 Documenti comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati
dallimpianto, per lintera durata della concessione.
2.4 Copia dellatto di concessione.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLISTANZA PER LA REVISIONE GENERALE DI IMPIANTI A FUNE, SENZA MODIFICHE SOSTANZIALI (art. 4, comma 3):
3.1 Relazione finale redatta ai sensi dellarticolo 5, punto 10) del D.M.
2 gennaio 1985, n. 23 (Norme regolamentari in materia di varianti costruttive,
di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico
trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri) e successive
modifiche ed integrazioni.
3.2 Relazione nivologica di analisi delle caratteristiche morfologiche,
clivometriche, vegetazionali e nivo - meteorologiche predisponenti il distacco
di valanghe nellarea interessata dallimpianto e in un suo intorno significativo;
la relazione dovrà attestare che la zona interessata dallimpianto risulta
immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla
caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di
protezione o speciali modalità costruttive, delle quali dovrà essere presentato
il relativo progetto definitivo, in relazione ad una valanga di progetto
con tempo di ritorno centennale. Alla relazione deve essere allegata, oltre
ad una copia di eventuali studi o relazioni nivologiche pregresse riguardanti
larea dellimpianto, una cartografia delle valanghe, in scala non inferiore
al rapporto 1:5.000, estesa alle aree di possibile influenza, riferita
alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree,
indagini di terreno, informazioni orali o darchivio su eventi storici.
La pericolosità da valanga nellarea dellimpianto potrà essere definita
anche attraverso limpiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe
validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto
con tempo di ritorno centennale.
3.3 Documenti legali comprovanti la libera disponibilità dei terreni interessati
dallimpianto, per lintera durata della concessione
3.4 Copia dellatto di concessione
4. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLISTANZA NELLE IPOTESI PREVISTE DALLARTICOLO 7, COMMA 4:
4.1 Progetto preliminare comprendente:
a) Relazione tecnico - illustrativa contenente:
- linquadramento dellopera o dellintervento proposti nella programmazione, pianificazione e normativa ambientale vigenti;
- i dati e le informazioni di carattere ambientale, territoriale e tecnico, in base ai quali sono stati individuati e valutati i possibili effetti che il progetto può avere sullambiente e le misure che si intendono adottare per ottimizzare linserimento nellambiente e nel territorio circostante, con riferimento alle soluzioni alternative tecnologiche e localizzative considerate ed alla scelta compiuta;
- lelenco delle autorizzazioni, dei nulla osta dei pareri e degli altri atti di assenso e dichiarativi, da acquisire ai fini della realizzazione e dellesercizio dellopera o dellintervento.
b) Relazione nivologica di analisi delle caratteristiche morfologiche, clivometriche, vegetazionali e nivo - meteorologiche predisponenti il distacco di valanghe nellarea interessata dallimpianto e in un suo intorno significativo; la relazione dovrà attestare che la zona interessata dallimpianto risulta immune, per ubicazione naturale, dalla possibilità di danni causati dalla caduta di valanghe, o che comunque lo sia per effetto di idonee opere di protezione o speciali modalità costruttive, delle quali dovranno essere fornite indicazioni progettuali su tipologia, dimensionamento e posizionamento. Alla relazione deve essere allegata, oltre ad una copia di eventuali studi o relazioni nivologiche pregresse riguardanti larea dellimpianto, una cartografia delle valanghe, una cartografia delle valanghe, in scala non inferiore al rapporto 1:5.000, estesa alle aree di possibile influenza, riferita alla massima estensione desunta da fotointerpretazione di immagini aeree, indagini di terreno, informazioni orali o darchivio su eventi storici. La pericolosità da valanga gravante nellarea dellimpianto potrà essere definita anche attraverso limpiego di modelli matematici di dinamica delle valanghe validati scientificamente in relazione ad un evento valanghivo di progetto con tempo di ritorno centennale.
c) Relazione geologica e geotecnica con allegati gli elaborati cartografici
che illustrino le condizioni geologiche, geomorfologiche locali, nonché
la compatibilità dellintervento con la stabilità dellarea interessata,
quantitativamente calcolata ai sensi del D.M. 11.3.1988 (Norme tecniche
riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la
progettazione, lesecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle
terre e delle opere di fondazione),tramite caratterizzazione geotecnica
e geomeccanica dei litotopi presenti e relative verifiche di stabilità.
Dette caratterizzazioni dovranno essere eseguite con metodologie specifiche,
a seconda dei casi, della meccanica dei terreni e delle rocce.
NOTA - Tutta la documentazione deve essere redatta e sottoscritta da tecnici specializzati nelle specifiche materie, iscritti ai rispettivi Albi professionali ai sensi dellarticolo 3, comma 3 del D.M. 4 agosto 1998, n. 400 (Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone) e successive modifiche ed integrazioni, gli elaborati progettuali relativi allimpianto a fune devono essere firmati dal Responsabile Generale della progettazione. Il richiedente é comunque tenuto a presentare ogni altro documento ritenuto utile per lesame dellintervento richiesto.