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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004

Deliberazione del Consiglio Regionale 11 novembre 2004, n. 390 - 32644

Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali “La Venaria Reale”

(omissis)

Proposta di deliberazione n. 522: Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali ‘La Venaria Reale".

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione: Il consiglio approva.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti gli articoli 7, comma 2; 29, commi 5 e 11; 39; 40 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 27 novembre 2001 n. 491 “Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni”;

visto l’Accordo di programma quadro in materia di beni culturali sottoscritto il 18 maggio 2001 dal Ministro per i Beni e le Attività culturali e dal Presidente della Regione Piemonte;

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 557-11487 del 22 settembre 1999 “Criteri generali per la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di socio, alla costituzione di enti culturali e per l’adesione a strutture già esistenti”;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37 -13621 dell’11 ottobre 2004 di proposta al Consiglio recante “Partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali ‘La Venaria Reale¯ e lo schema di statuto, allegato quale parte integrante, nonché le motivazioni in essa addotte;

sentito il parere favorevole a maggioranza della Commissione consiliare competente espresso il 20 ottobre 2004

delibera

- di approvare la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni culturali ‘La Venaria Reale’, sulla base dello schema di statuto allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;

- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato, a provvedere a tutti gli atti necessari alla costituzione della Fondazione e ad introdurre nello statuto quelle variazioni o sostituzioni che si rendessero necessarie e che non comportano modifiche significative e sostanziali alle condizioni previste;

- di autorizzare la Giunta regionale ad assumere i provvedimenti amministrativi e finanziari che si renderanno necessari per l’avvio della Fondazione ed in particolare:

a) a conferire, in sede di atto costitutivo, al patrimonio indisponibile della Fondazione, per quanto di sua spettanza e disponibilità, il diritto di uso sulla porzione immobiliare della Reggia della Venaria denominata Scuderie Alfieriane e Galoppatoio e relative pertinenze e il diritto di proprietà sui beni mobili, gli arredi e le attrezzature che corredano tale porzione immobiliare nonché la somma in contanti di euro 100.000,00;

b) a conferire al patrimonio indisponibile della Fondazione, non appena terminati i lavori di recupero, anche i diritti d’uso sull’edificio denominato Laboratorio delle pietre sito in Venaria Reale, Via XX Settembre, 7;

c) ad erogare annualmente alla Fondazione, a titolo di fondo di dotazione disponibile, una somma pari ad euro 500.000,00;

d) ad erogare alla Fondazione un contributo straordinario non inferiore ad euro. 500.000,00 per l’acquisizione di ulteriori arredi, nonché per l’acquisizione delle attrezzature necessarie ad avviare il laboratorio di restauro ed i laboratori scientifici.

- di autorizzare la Regione Piemonte ad avvalersi delle strutture della Fondazione per attività, lavori e interventi concernenti la conservazione ed il restauro dei beni culturali autorizzando la Giunta Regionale e gli Uffici regionali competenti a stipulare con la Fondazione una o più convenzioni nelle quali saranno precisate le attività ed i servizi richiesti e le condizioni di svolgimento degli stessi;

- di autorizzare la Giunta Regionale e gli Uffici regionali competenti a concordare con la Fondazione le modalità per l’eventuale utilizzazione di personale in servizio presso la Regione Piemonte, previo assenso del personale medesimo, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali.

- di autorizzare la Giunta Regionale ad assumere i provvedimenti che si renderanno necessari per l’avvio della Fondazione per gli anni 2004-2006.

- di dare mandato al Presidente della Giunta regionale affinché vengano comunicati annualmente alla Commissione consiliare competente in materia, i documenti di cui all’articolo 5, comma 2, lettera h, dello Statuto.

(omissis)