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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Area Ambiente Parchi Risorse Idriche e Tutela della Fauna - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Ampliamento dell’impianto chimico-fisico-biologico esistente in Strada del Francese 141/20. Comune di Torino”, presentato dalla General Fusti S.r.l. Conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale. Deliberazione di Giunta Provinciale n. 546-310262 del 16 novembre 2004

Con riferimento al progetto di “Ampliamento dell’impianto chimico-fisico-biologico esistente in Strada del Francese 141/20. Comune di Torino”, presentato dalla General Fusti S.r.l., si pubblica, a conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12 comma 8 della L.R. 40/98, per estratto la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 546-310262 del 16 novembre 2004

N.B.: I testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino Via Valeggio 5.

Progetto: “Ampliamento dell’impianto chimico-fisico-biologico esistente in Strada del Francese 141/20. Comune di Torino”

Proponente: General Fusti S.r.l..

Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 12, Legge Regionale n. 40/98 e s.m.i.

Giudizio positivo di compatibilità ambientale ed autorizzazioni coordinate.

(omissis)

con voti unanimi espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

delibera

1) di esprimere, per le motivazioni esposte in narrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della LR N. 40/98 il giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di cui all’istanza del 29/09/2003 e successive integrazioni, denominato: “Ampliamento dell’impianto chimico-fisico-biologico esistente”, da realizzarsi in Comune di Torino, Strada del Francese 141/20, allegato alla presente deliberazione quale Allegato 1 per farne parte integrante e sostanziale, nella versione comprensiva delle integrazioni definite a seguito della Conferenza dei Servizi di cui in premessa, presentato dalla società General Fusti S.r.l., con sede legale in Torino, Strada del Francese n. 141/20, (omissis), con iscrizione al Tribunale di Torino n. 2922/85 ed iscrizione alla CCIAA con il n. 663981-TO, subordinatamente all’ottemperanza alle prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti, riportate nell’Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 1), ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; scaduto il termine senza che siano stati iniziati i lavori per la realizzazione del progetto, il giudizio di compatibilità ambientale decade e, ai fini della realizzazione del progetto, la procedura è integralmente rinnovata;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 della LR 14 dicembre 1998 n. 40, il giudizio di cui al punto 1) è comprensivo altresì delle seguenti autorizzazioni, pareri, nulla osta o atti di analoga natura:

a) approvazione del progetto di ampliamento dell’impianto chimico-fisico-biologico esistente di cui all’Allegato A sopra richiamato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 del DLgs 22/97 e s.m.i., limitatamente alle tipologie di rifiuti e con le modalità di trattamento contenute nell’Allegato B, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b) autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 comma 5 del DLgs 22/97 e s.m.i. alla realizzazione delle modifiche impiantistiche di cui al precedente punto e di seguito sinteticamente descritte:

- potenziamento dell’impianto di ulteriori 31.500 t/a di rifiuti provenienti da terzi, realizzando nuovi stoccaggi, nuove linee di processo per il trattamento separato degli effluenti ed utilizzando la terza vasca esistente per l’ossidazione biologica; con gli interventi in progetto la potenzialità massima complessiva dell’impianto di trattamento chimico-fisico-biologico si eleverà pertanto a 71.500 t/a, con estensione delle tipologie dei rifiuti trattabili;

- installazione dei serbatoi dei stoccaggio in acciaio in una vasca di contenimento in calcestruzzo armato impermeabilizzata;

- installazione di n. 2 serbatoi batch di pretrattamento e stoccaggio del materiale con contenuto non correttamente specificato;

- realizzazione di una nuova vasca di raccolta acque meteoriche di prima pioggia per nuove le porzioni di impianto;

- realizzazione di numerosi interventi a verde e di una fitta alberatura a bosco;

per quanto attiene agli aspetti di carattere urbanistico-edilizio, devono essere rispettati gli obblighi inerenti l’eventuale assolvimento di oneri a favore del Comune di Torino;

c) autorizzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del DLgs 22/97 e s.m.i., all’esercizio delle attività di trattamento chimico-fisico-biologico di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui ai punti D8 e D9 dell’Allegato B al decreto medesimo, relativamente alle modifiche individuate nel progetto approvato (Allegato A), per quanto non in contrasto con il presente atto e subordinatamente a quanto prescritto nell’Allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

d) autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 del DPR 203/88 e s.m.i. alla costruzione ed all’esercizio della sezione di deodorizzazione degli effluenti gassosi provenienti dalle lavorazioni in progetto convogliati al camino individuato con il n. 12, di cui al progetto contenuto nell’Allegato A sopra richiamato, subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nell’Allegato D, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4) di rettificare la DGP n. 352-85007/2001 del 19/04/2001 e s.m.i. (attuale autorizzazione ex art. 27 e 28 del DLgs 22/97 relativa all’impianto in oggetto) modificandone ed integrandone gli Allegati B e D con quanto contenuto negli Allegati B e D che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sostituendo interamente l’Allegato C con l’Allegato C al presente atto, facendo salva in ogni altra parte, per quanto non in contrasto con il presente provvedimento, la deliberazione sopra citata;

5) di prendere atto del parere positivo rilasciato dalla società SMAT allo scarico nel sistema fognario ai sensi del DLgs 152/99, subordinatamente all’ottemperanza delle prescrizioni riportate nell’Allegato E, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di dare atto che l’approvazione di cui al precedente punto 3 lettera a) costituisce, in forza dell’art. 27, c. 5, del DLgs 22/97 e s.m.i., variante parziale al PRGC di Torino, consentendo pertanto l’insediamento dell’impianto in parola, sulla base di quanto dettagliato dalla Città di Torino con DCC n. 94 del 20/09/04, che si richiama integralmente con la presente deliberazione;

7) di prendere atto che il progetto verrà realizzato in moduli che interagiranno con l’impianto esistente il cui esercizio è stato autorizzato con DGP n. 352-85007/2001 del 19/04/01 e s.m.i., come emerge dalle fasi realizzative contenute nel progetto di ampliamento approvato con il presente provvedimento; l’esercizio delle opere realizzate in ciascuna fase costruttiva è subordinato a quanto segue:

a) trasmissione della relazione di collaudo delle nuove opere al termine di ciascuna fase realizzativa;

b) trasmissione di idonee integrazioni alle garanzie finanziarie già prestate per l’esercizio dell’attività di gestione rifiuti, qualora dall’introduzione delle nuove strutture consegua un incremento della capacità massima di immagazzinamento; in tal caso l’efficacia dell’autorizzazione all’esercizio relativamente alle nuove opere è sospesa fino al momento dell’avvenuta comunicazione dell’accettazione da parte della Provincia delle integrazioni alle garanzie, come disposto dalla DGR 20-192 del 12/06/2000 e s.m.i; al termine di tutti i lavori previsti dal progetto di ampliamento approvato con il presente provvedimento dovrà inoltre essere trasmessa una relazione conclusiva attestante la conformità dell’impianto al progetto approvato;

8) di prendere atto che, al termine della realizzazione di tutte le fasi previste dal progetto approvato ed in seguito al ricevimento da parte della Provincia di Torino della relazione conclusiva prescritta al precedente punto, le tipologie di rifiuti trattabili presso l’impianto e le modalità di trattamento saranno quelle contenute nell’Allegato B al presente atto e che l’attività svolta dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui agli Allegati C ed D facenti parte integrante del presente provvedimento;

9) di stabilire che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento degli atti o dei provvedimenti di competenza di altre autorità non ricompresi nel presente provvedimento, previsti dalla legislazione vigente per l’esercizio dell’attività in oggetto; in particolare, per quanto riguarda la salute, l’igiene e la sicurezza, la società General Fusti S.r.l. dovrà adempiere a quanto prescritto dalle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di salute pubblica nonché di igiene, salute, sicurezza e prevenzione negli ambienti lavorativi e nei cantieri mobili o temporanei;

10) di prescrivere inoltre che:

a) la società General Fusti S.r.l. definisca, in accordo con il Coordinamento Centrale VIA-VAS ed il Dipartimento ARPA territorialmente competente, le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività prescritte, laddove non già definito nel presente provvedimento;

b) la società General Fusti S.r.l. comunichi, con congruo preavviso, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l’inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo, in fase di cantiere, dell’attuazione delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 8 della LR 40/98;

c) il Direttore dei Lavori trasmetta all’ARPA Piemonte (Coordinamento Centrale VIA-VAS e Dipartimento competente per il territorio), secondo le tempistiche concordate e/o stabilite, una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all’attuazione di tutte le misure compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione di progetto fornita e integrate da quelle prescritte con il presente provvedimento;

11) di dare atto che l’approvazione del presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia;

12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 12 comma 8 della LR 40/98 e depositata presso l’Ufficio di Deposito - Sportello Ambiente della Provincia di Torino e presso l’Ufficio di Deposito della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto, in originale firmato.

Il segretario Generale f.to E.Sortino, Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta