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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 836-341892 del 10.11.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 836-341892 del 10.11.2004:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1 nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria a “Troticoltura delle Sorgenti” di Valenzano Rinaldo (omissis) con sede legale in Torino, C.so Re Umberto n. 79, il rinnovo in via di sanatoria della concessione originariamente assentita con D.M. n. 6476 del 19.12.1956, nonché la variante, sempre in via di sanatoria, per potere continuare a derivare acqua dal canale di restituzione della centrale idroelettrica della Idrolux s.r.l. in Comune di Chialamberto in misura di l/s massimi 300 e medi 300 contro i 19 l/s medi e massimi regolarmente assentiti, ad uso piscicoltura;

2) di approvare il disciplinare di concessione in data 10.11.2004 relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 20/12/1986, giorno successivo a quello di scadenza della concessione originaria, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente, oltre che alla corresponsione dei canoni arretrati dovuti per l’utilizzo dell’acqua già effettuato, alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento medesimo, dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone di cui al precedente punto 4), è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

7) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato, all’Agenzia delle Entrate ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

8) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l’Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d’acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/99 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 10.11.2004:

(omissis)

Art. 8
Deflusso minimo vitale

Poiché il concessionario deriva dal canale di scarico della Idrolux s.r.l., esso non è direttamente tenuto al rilascio del DMV. Tuttavia poiché la Idrolux s.r.l. è tenuta a garantire il DMV in ogni condizione idrologica, sospendendo la derivazione ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti inferiore o uguale al prescritto valore di rilascio, il concessionario non potrà pretendere, ove si verifichino le condizioni, che l’utenza di monte gli garantisca la competenza spettante di 300 l/s.

Art. 9
Condizioni particolari

Il concessionario è tenuto ad ottemperare a quanto previsto nella convenzione di couso delle opere, stipulata con la Idrolux S.r.l. in data 29.3.2001 e depositata agli atti.

(omissis)

Art. 10
Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d’acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonchè dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

(omissis)