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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 833-336593/2004 del 9.11.2004 - Codice univoco: TO-A-10033

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 833-336593/2004 del 9.11.2004 - Codice univoco: TO-A-10033

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche.

(omissis)

determina

1. nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Antaeus s.s., con sede legale in Torino Str. Santa Margherita n. 142, il rinnovo della concessione di derivazione d’acqua dal Torrente Dora Riparia nel territorio del Comune di Collegno, già assentita con D.M. n. 2822 del 7/6/1941, rispettivamente in misura di 2500 l/s medi e max per produrre sul salto di metri 2.50 la potenza nominale media e max di kW 61.27;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto sottoscritto in data 9.11.2004 e conservato. agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3. di accordare la concessione per anni, trenta successivi e continui decorrenti dal 31.12.1999, data di scadenza della concessione a suo tempo chiesta in rinnovo, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare ed al pagamento del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita. dalle leggi, con i tempi e i modi previsti dalla normativa vigente;

4 di notificare il presente provvedimento, oltre che all’interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

5 che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali, vigenti, in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 9.11.2004:

(omissis)

Art. 13 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d’acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori; quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonchè dei diritti acquisiti dai terzi, in tempo anteriore alla concessione.

(omissis)