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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 800-319793/2004 del 28/10/2004 - Codice univoco: TO-P- 10069

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 800-319793/2004 del 28/10/2004 - Codice univoco: TO-P- 10069

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(omissis)

determina

1) nei limiti di disponibilità dell’acqua e fatti. salvi i diritti dei terzi di assentire in forma precaria. al Consorzio Irriguo San Dalmazzo -(omissis) con sede legale in Riva di Chieri località Cascina San Dalmazzo, 24 - la concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante pozzo in Comune di Riva di Chieri località Cascina San Bernardino dati catastali di ubicazione dell’opera: Fgl 37 n. 11 - in misura di litri/sec massimi. 42 e medi 3 per complessivi metri.cubi annui 50.400 ad uso agricolo senza restituzione; da utilizzarsi dal. 1 aprile al 30 settembre di ogni anno;

2) di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 28/10/2004 relativo alla derivazione in oggetto. e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora. la derivazione d’acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/99 e s.m.i. e/o con l’utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l’eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

6) di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all’interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall’art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

(omissis)