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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Torino - Servizio Gestione Risorse Idriche

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 753-279006 del 6.10.2004

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell’estratto dei seguenti atti:

Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 753-279006 del 6.10.2004:

“Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

Omissis

determina

1 nei limiti di. disponibilità dell’acqua e fatti salvi i diritti dei terzi. di assentire al Comune di Bussoleno - (omissis) la concessione di derivazione d’acqua dalla sorgente Fontana dell’Olio nel Comune di Bussoleno in misura di litri/sec massimi 4,00 e medi 2,00 ad uso consumo umano e zootecnico a servizio dell’Alpeggio, Balmetta Inferiore;

2) di approvare il disciplinare di. concessione relativo alla derivazione in oggetto conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

3) di accordare la concessione.per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

4) di accordare la. concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell’importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

5) di notificare il presente provvedimento, oltre che all’interessato, alla Autorità di Bacino e alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, entro trenta giorni dalla data della sua adozione;

6) che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.

Omissis

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 6.10.2004:

Omissis

Art. 8 - Riserve e garanzie da osservarsi

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promosse da terzi per il, fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie sia per attraversamento di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del corso d’acqua in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto alla esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze

sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e ed altri beni laterali, nonchè dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’art. 14.

(omissis)