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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Cuneo

Derivazione d’acqua n. 4935 dal Torrente Varaita in comune di Pontechianale. Pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R

(omissis) 11.11.2004 N. 445 del registro determinazioni (omissis) Il Responsabile del Centro di Costo 32 - Tutela e valorizzazione risorse idriche - (omissis) determina (omissis) 2. di assentire alla Società Milanesio S.r.l., con sede in Crissolo Via Ruata n. 94 (omissis), la concessione trentennale di derivare, dal torrente Varaita in località Chianale del comune di Pontechianale, la portata di litri al secondo massimi 1.200 e medi 700 atti a produrre - sul salto di metri 149,80 - la potenza nominale media di kw 1028; 3. di richiamare, per la Società concessionaria, l’obbligo di osservare quanto disposto dall’art. 12 bis del R.D. 1775/1933 come modificato dal D. Lgs 152/1999 in tema di adeguamento agli obblighi di qualità dei corpi idrici recettori dei rilasci dai nuovi impianti e da quelli esistenti; 4. di dare atto che - ai sensi dell’art. 33, comma 1, del T. U. 11.12.1933 n. 1775, dell’art. 38, comma 4, del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e e dell’art. 12 del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 - il presente provvedimento ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità per tutti i lavori e impianti occorrenti alla costruzione e all’esercizio delle opere in progetto; (omissis).

Estratto Disciplinare 3.11.2004 - Art. 13 Riserve e garanzie da osservarsi

La Società concessionaria terrà sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico della Società concessionaria tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Varaita in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

La Società concessionaria è tenuta all’esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. La Società concessionaria assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all’articolo 19.

Cuneo, 19 novembre 2004

Il Responsabile
Germano Tonello