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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Asti

Statuto comunale (Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.11.2004 pubblicata all’albo pretorio in data 22.11.04)

CAPO I
ORDINAMENTO DEL COMUNE

Art. 1
(Principi informatori)

1. Il Comune di Asti ispira la propria azione ai supremi principi della liberta’, della tolleranza e della solidarietà, seguendo nel proprio operare il metodo del libero confronto tra le idee e perseguendo il bene dei propri cittadini senza discriminazioni per ragioni politiche, religiose, razziali, etnico-linguistiche, sessuali, sociali.

2. Riconosce il valore del principio di sussidiarieta’ e s’impegna a valorizzare le iniziative delle formazioni sociali e dei privati, rivolte, senza scopo di lucro, a finalita’ sociali.

3. E’ custode dei valori culturali e delle tradizioni democratiche che, nate nell’età comunale e riscattate nella resistenza, hanno improntato la storia della sua gente fino ai giorni nostri.

4. Esercita le proprie funzioni assicurando la più ampia partecipazione alla formazione delle scelte e per l’attuazione di queste; promuove la partecipazione anche alle scelte politiche ed amministrative della Regione e dello Stato che attua integrando la propria attività con quella della Provincia di Asti, nell’ambito dei principi della Carta europea delle libertà locali e della Carta europea dell’autonomia locale.

5. Promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità locale e valorizza le risorse culturali, storiche e civiche della città di Asti, anche tramite la realizzazione di iniziative di formazione professionale direttamente o indirettamente gestite.

6. Promuove la solidarietà delle comunità locali, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, valorizzando il volontariato e la cooperazione e riconoscendo il diritto sia alle persone anziane di condurre una vita dignitosa e indipendente con la possibilita’ di partecipare alla vita sociale e culturale sia ai disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia e l’inserimento sociale e professionale al fine di poter partecipare fattivamente alla vita della comunita’.

7. Il Comune riconosce e valorizza le specifiche funzioni di rappresentanza e tutela svolte dalle associazioni che rappresentano interessi diffusi ed in particolare delle categorie dei disabili. Il Comune favorisce forme di consultazioni di tali associazioni quando si tratti di adottare provvedimenti rilevanti per i rispettivi ambiti di tutela delle associazioni medesime che, a tal fine, hanno facolta’, nel rispetto della vigente normativa in materia ivi comprese le disposizioni sulla tutela dei dati personali, di esercitare il diritto di accesso agli atti nonche’ di presentare osservazioni e proposte.

8. Promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, dei lavoratori. Il Comune riconosce la famiglia come soggetto sociale, quale luogo originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici, essenziali per la crescita, lo sviluppo e il benessere di ogni persona; indirizza la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nel libero svolgimento delle sue funzioni.

9. Tutela l’ambiente naturale ed il proprio territorio; si impegna a promuovere iniziative atte a diffondere la conoscenza di valori ecologici; garantisce l’informazione e sollecita la partecipazione dei cittadini nel controllo del rispetto delle leggi di difesa ambientale.

10. Garantisce l’informazione generale ai cittadini sulla propria attività e sulle iniziative da esso assunte e la diffusione di notizie utili alla più efficace fruizione dei servizi, predisponendo al suo interno gli strumenti necessari.

11. Il Comune conforma i propri atti normativi e la propria attivita’ impositiva ai principi generali dell’ordinamento tributario. In particolare il Comune, nell’ambito di quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia, impronta i rapporti con i contribuenti secondo criteri di adeguata informazione, chiarezza, motivazione e semplificazione degli atti.

Art. 2
(Comune)

1. Il Comune di Asti rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune esprime la propria autonomia, nel rispetto delle leggi, con le norme del presente Statuto e dei regolamenti.

3. Il Comune ha sede nel Palazzo Civico di Asti. Gli organi comunali possono riunirsi in una sede diversa in casi straordinari.

4. Segni distintivi del Comune sono lo stemma ed il gonfalone. L’uso e la riproduzione di tali simboli avviene, di norma, per fini istituzionali. Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, può concedere l’uso e la riproduzione degli stessi a soggetti esterni.

5. Lo stemma del Comune è uno scudo composto da una croce d’argento in campo rosso. Allo scudo è sovrapposta una corona comitale e sono accostati due rami di palma di verde decussati sotto la punta e legati di rosso. Il motto è: Aste - Nitet - Mundo - Sancto - Custode - Secundo.

6. Il gonfalone del Comune è quello storicamente in uso e rappresenta lo stemma del Comune stesso, secondo la descrizione riportata al comma precedente, su telo di velluto rosso recante una croce d’argento, con in alto la scritta con lettere in oro “Città di Asti” ed in basso tre bande con frange anche quest’ultime in oro.

Art. 3
(Regolamenti)

1. Oltre a quelli imposti da legge su specifiche materie il Comune è dotato dei regolamenti:

a) sul funzionamento degli organi collegiali del Comune e delle Commissioni consiliari;

b) sugli istituti delle consultazioni e sul referendum, sulla partecipazione;

c) sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

d) di contabilità e per la formazione dei contratti;

e) per definire quanto la legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i. demanda alle determinazioni delle singole pubbliche amministrazioni.

2. Quando se ne manifesti esigenza od opportunità, il Comune potrà approvare altri regolamenti.

3. I regolamenti entrano in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e ad avvenuta pubblicazione all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

4. Dell’approvazione è data notizia a mezzo stampa.

5. Il Consiglio comunale, fatti salvi criteri e procedure diversi espressamente previsti da norme di legge, approva i regolamenti dichiarati obbligatori dal presente Statuto e le loro modificazioni, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati.

6. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il regolamento è approvato, in successiva seduta, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

7. Altri regolamenti sono approvati con la maggioranza e la procedura stabilite dalla legge che li prevede o, in assenza di previsione, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

8. Sono comunque fatte salve le norme di legge che attribuiscano alla Giunta comunale la competenza all’approvazione di regolamenti.

Art. 4
(Esercizio di poteri e funzioni)

1. Il Comune di Asti esercita i poteri e le funzioni nel riparto tra i propri organi, quelli del decentramento e gli uffici.

2. Organi di governo del Comune sono il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.

3. Organi necessari del decentramento sono il Consiglio di circoscrizione ed il Presidente.

4. Gli uffici sono organizzati per strutture omogenee secondo quanto previsto dall’apposito regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Il Segretario comunale svolge la duplice funzione di raccordo tra la Giunta e le strutture, e di coordinamento tra i dirigenti di queste ultime, fatte salve le attribuzioni spettanti al Direttore generale, qualora esistente.

Art. 5
(Partecipazione popolare)

1. Il Comune di Asti garantisce la partecipazione popolare attraverso:

a) le Commissioni speciali costituite dal Consiglio comunale;

b) la valorizzazione delle forme associative;

c) le consultazioni ed i referendum;

d) la facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte;

e) l’effettuazione di Consigli comunali aperti.

2. La partecipazione avviene nelle forme e procedure stabilite dal presente Statuto e dal regolamento; l’istituzione delle forme tipiche di partecipazione non esclude quelle altre attività consultive che il Sindaco, gli assessori, i consiglieri e le circoscrizioni ritenessero opportuno organizzare, le cui risultanze, peraltro, rimangono estranee al procedimento amministrativo per la formazione degli atti.

3. Il Comune riconosce il valore sociale del volontariato e della cooperazione promuovendone la partecipazione anche per la gestione di quei servizi che siano espressione della solidarietà sociale.

Art. 6
(Pari opportunità)

1. Il Comune assicura condizioni che rendano effettiva la partecipazione di entrambi i sessi ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale ai fini dell’assunzione di migliori e specifiche responsabilità; assicura, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, la presenza di rappresentanti di entrambi i sessi nelle commissioni di concorso; adotta criteri di flessibilità nell’orario di lavoro al fine di venire incontro alle esigenze di carattere familiare, personale e sociale, compatibilmente con la vigente normativa e con le esigenze organizzative dell’Amministrazione; cura l’inserimento nei regolamenti di norme finalizzate ad attuare quanto sopra.

2. Nella Giunta comunale nonchè negli organi collegiali del Comune e degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nessuno dei due sessi può essere, di norma, rappresentato in misura inferiore ad un quarto con arrotondamento all’unità per eccesso o per difetto per ogni frazione superiore od inferiore alla metà.

3. Al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna possono essere istituiti appositi organismi con funzioni consultive e propositive.

Art. 7
(Cittadinanza onoraria e benemerenze cittadine)

1. Il Comune può concedere la cittadinanza onoraria a persone, italiane o straniere, non residenti nel Comune di Asti, su proposta motivata della Giunta o di almeno un terzo dei consiglieri comunali arrotondato per eccesso.

2. L’attribuzione della cittadinanza onoraria deve essere deliberata dal Consiglio comunale con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.

3. Il Comune puo’ insignire di onorificenze cittadine persone od organizzazioni ed enti che si siano distinti nella diffusione dell’astigianita’ nel Paese e nel mondo o la cui azione abbia dato lustro alla citta’.

4. L’attribuzione di dette onorificenze è stabilita secondo le modalita’ procedurali dei vari premi che dovranno consentire indicazioni provenienti da cittadini, enti ed associazioni cittadine.

CAPO II
ORGANI DEL COMUNE

Art. 8
(Consiglio comunale)

1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

2. L’elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione sono regolati da legge. L’apposito regolamento disciplina le modalita’ di convocazione e indica il numero dei consiglieri necessario per la validita’ delle sedute del Consiglio.

3. Il Consiglio comunale elegge nel proprio seno il Presidente a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, si procede nella stessa seduta ad un’ulteriore votazione ed in tal caso risulta eletto il candidato alla carica di Presidente che ottenga il maggior numero di voti. In caso di parita’ di voti risulta eletto il candidato piu’ anziano d’età.

4. In caso di assenza od impedimento del Presidente svolgono le funzioni il Vice Presidente vicario e, in subordine, il vice Presidente entrambi eletti con votazione separata secondo le modalità di cui al precedente comma 3. In caso di assenza od impedimento del Presidente e dei due Vice Presidenti svolge le funzioni il consigliere anziano individuato secondo le modalita’ di cui al successivo comma 9.

5. Oltre ai casi di cessazione e decadenza dalla carica di consigliere, il Presidente del Consiglio comunale cessa da tale carica prima della scadenza del mandato per:

a) dimissioni;

b) revoca per gravi e persistenti violazioni di disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La revoca deve essere approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale su proposta motivata di almeno quattordici degli stessi.

6. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed e’ presieduta dal consigliere anziano fino all’elezione del Presidente. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti.

7. Entro il trentesimo giorno successivo allo svolgimento della prima seduta deve tenersi una seduta consiliare per la presentazione da parte del Sindaco, sentita la Giunta e previa consultazione della Conferenza dei capigruppo, delle linee programmatiche di governo.

8. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 del presente articolo, il Consiglio comunale e’ presieduto e convocato dal Presidente su autonoma iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri o del Sindaco.

9. Le funzioni che la legge ed il regolamento assegnano al consigliere anziano sono esercitate da colui che, tra i consiglieri eletti, ha ottenuto la maggior cifra individuale costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.

10. Ove non sia diversamente disposto da leggi, regolamenti o dal presente Statuto le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei votanti.

11. Il Consiglio comunale esercita le competenze sugli atti di cui all’articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. nonchè su quegli altri atti ad esso riservati da legge.

12. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale e quelli tra essi che non intervengono consecutivamente a tre sedute del Consiglio comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

13. Su proposta del Presidente del Consiglio comunale la decadenza e’ dichiarata dal Consiglio comunale stesso con apposito atto deliberativo da adottarsi con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. A tal fine il Presidente esperisce tutti gli atti istruttori tesi alla verifica della sussistenza delle cause dell’assenza. Durante la fase istruttoria deve essere sentito il consigliere interessato e, qualora sussistano giustificazioni espressamente comprovate e documentate dalle quali sia derivata l’impossibilita’ di partecipare alle sedute del Consiglio comunale per il periodo indicato al precedente comma 12, non si procede alla declaratoria di decadenza.

Art.9
(Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale si avvale di Commissioni permanenti, competenti in settori determinati, e di Commissioni speciali, istituite di volta in volta su specifici problemi. Possono altresi’ essere costituite Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione ovvero Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia nominate a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio comunale; i loro poteri, la composizione ed il funzionamento sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune.

2. Il regolamento dei lavori del Consiglio comunale stabilisce il numero, l’organizzazione e la composizione, con criterio proporzionale, delle Commissioni permanenti nonche’ le forme di pubblicità delle sedute.

3. Le Commissioni hanno funzione preparatoria, consultiva e propositiva da esercitare nei termini stabiliti dal regolamento.

4. Il Consiglio comunale può costituire Commissioni speciali con la partecipazione anche di persone scelte al di fuori del proprio seno, rappresentative di competenze specifiche oggetto di esame.

5. All’atto della loro costituzione deve essere stabilito l’ambito di operatività delle Commissioni speciali, i criteri di composizione ed il termine per concludere i lavori.

6. Qualora si provveda alla costituzione delle commissioni di indagine o alla costituzione di commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza delle stesse e’ attribuita ad un consigliere comunale appartenente alla minoranza consiliare.

7. Il numero dei posti spettanti ai consiglieri comunali all’interno di ciascuna Commissione consiliare permanente deve essere attribuito, di norma, in misura non inferiore ad un terzo, ad appartenenti alla minoranza consiliare, con arrotondamento all’unita’ per eccesso o per difetto per ogni frazione superiore od inferiore alla meta’.

8. E’ istituita la Conferenza dei capigruppo composta da tutti i capigruppo consiliari.

9. La Conferenza dei capigruppo esercita funzioni consultive, propositive e di confronto politico amministrativo nonche’ le altre funzioni ad essa assegnate dalla legge o dai regolamenti.

10. Il regolamento sul funzionamento degli organi collegiali disciplina le modalità di composizione, organizzazione e funzionamento della Conferenza.

Art. 10
(Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune e sul funzionamento delle Commissioni consiliari)

1. Il Consiglio comunale approva il regolamento sul proprio funzionamento, su quello della Giunta e delle Commissioni consiliari.

2. In particolare, il regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale disciplina l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività del Consiglio, la pubblicità dei suoi lavori, i diritti e i doveri dei consiglieri ivi comprese le modalita’ della presentazione di interrogazioni e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo e delle relative risposte, prevede i criteri e le modalita’ per la formazione ed il funzionamento dei gruppi consiliari e stabilisce criteri e procedure per la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

3. Il regolamento consiliare garantisce, tra l’altro, l’esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e controllo, il diritto di accesso dei consiglieri agli atti, alle notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato ed assicura che i programmi della Giunta abbiano attuazione nei tempi stabiliti o, in assenza di questi, secondo criteri di speditezza, economicità ed efficacia, salvo in ogni caso il diritto di tutti i gruppi consiliari ad esprimere le proprie valutazioni.

4. Il regolamento di cui al precedente comma 1 disciplina le modalita’ per la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite per il funzionamento del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art.11
(Giunta comunale - Attribuzioni)

1. La Giunta comunale, organo di governo generale, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti.

2. La Giunta attua le linee programmatiche presentate in Consiglio comunale sulle quali riferisce periodicamente, almeno una volta all’anno, sullo stato di attuazione dei programmi e svolge attivita’ propositiva e di impulso per le eventuali integrazioni o modificazioni.

3. Il bilancio annuale di previsione è accompagnato da un documento programmatico con il quale la Giunta riferisce sulle proprie attivita’.

4. La Giunta provvede alla nomina delle commissioni comunali fatti salvi i casi in cui specifiche normative attribuiscano detta competenza ad altri organi.

Art. 12
(Giunta comunale - Composizione)

1. La Giunta comunale si compone, su determinazione del Sindaco, di un numero di assessori non superiore a otto oltre al Sindaco stesso.

2. Qualora non siano nominati in seno al Consiglio, i membri della Giunta devono essere individuati fra cittadini che siano di comprovate competenze specifiche in relazione alle deleghe da conferire e possiedano i requisiti di candidabilita’, eleggibilita’ e compatibilita’ alla carica di consiglieri.

3. I componenti della Giunta partecipano, senza diritto di voto ad eccezione del Sindaco, alle sedute del Consiglio comunale.

Art.13
(Sindaco)

1. Il Sindaco esercita le competenze stabilite dagli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. nonche’ quelle ad esso conferite da altre leggi.

2. Il Sindaco è il rappresentante legale del Comune. Il Comune sta in giudizio nella persona del Sindaco stesso previa deliberazione di autorizzazione adottata dalla Giunta comunale.

3. Il Sindaco assicura l’unità dell’azione politico - amministrativa del Comune, coordina l’attività dei singoli assessori e viene da questi informato di ogni iniziativa che influisce su tale azione.

4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. Qualora siano assenti o impediti sia il Sindaco che il vice Sindaco, le funzioni sono esercitate dall’assessore piu’ anziano di eta’.

6. Il Sindaco delega ai singoli assessori l’esercizio di funzioni riferite a materie organiche.

7. Il Sindaco può delegare a singoli consiglieri comunali specifiche attribuzioni a tempo determinato che attengano a programmi prefissati e definiti nell’ambito di materie omogenee.

8. Il Sindaco può delegare al Segretario, al Direttore generale qualora esistente o ai dirigenti l’emanazione di specifici atti di propria competenza o l’esercizio di compiti ad esso spettanti.

9. Le funzioni di ufficiale di Governo possono essere delegate ai sensi del comma 7, art. 54 Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

10. Il Sindaco o l’assessore nell’ambito della delega conferita, nell’esercizio dell’attivita’ di sovraintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici nonche’ all’esecuzione degli atti, puo’ chiedere al Segretario generale, al Direttore generale qualora esistente o ai responsabili degli uffici, rendiconto sulle cause che abbiano ritardato o impedito l’attuazione dei programmi o l’esecuzione delle deliberazioni, anche al fine di poterne adeguare i contenuti dei quali sia dimostrata l’obiettiva difficoltà di esecuzione o fornire direttive per l’attuazione.

11. Il Sindaco provvede alle nomine presso enti, aziende, istituzioni e società fatti salvi i casi in cui espressamente la legge prevede la competenza del Consiglio comunale per la nomina dei propri rappresentanti ovvero qualora sia prevista la rappresentanza della minoranza.

12. Il Sindaco può emanare ordinanze allo scopo di garantire il rispetto di norme di legge o di regolamento. A dette ordinanze si applica in via analogica la disciplina prevista per le ordinanze contingibili ed urgenti. Sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni previste in materia da fonti legislative o regolamentari.

Art.14
(Pubblicità delle spese elettorali)

1. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all’albo pretorio del Comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.

CAPO III
DECENTRAMENTO

Art. 15
(Le circoscrizioni)

1. Il territorio del Comune di Asti può essere ripartito in circoscrizioni.

2. Organi necessari delle circoscrizioni sono quelli previsti dall’ art. 4 del presente Statuto.

3. Il Consiglio circoscrizionale è eletto a suffragio diretto e con sistema proporzionale secondo le modalita’ disciplinate dal regolamento.

4. Il regolamento sul decentramento individua le funzioni amministrative delegate e quelle che possono essere delegate.

5. Il regolamento individua altresì le modalità per l’esercizio, da parte delle circoscrizioni, delle funzioni consultive e di quelle propositive verso gli organi comunali nonche’ per l’esercizio delle attivita’ decentrate e/o gestionali.

6. Le circoscrizioni provvedono alla gestione dei servizi di base individuati dal Consiglio comunale, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive da questo organo stabilite, sentiti i consigli di circoscrizione.

7. Sulla base dei principi stabiliti nel regolamento comunale, le circoscrizioni possono disciplinare le forme della propria organizzazione e del proprio funzionamento nonché ospitare nelle proprie sedi forme associative.

8. Il Comune adegua la propria azione amministrativa alle esigenze del decentramento e provvede all’istituzione di una struttura organizzativa specificatamente preposta alla promozione, assistenza e coordinamento dell’attivita’ degli organi circoscrizionali individuata dall’apposito regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

9. I consigli di Circoscrizione possono presentare all’Amministrazione comunale interrogazioni a risposta scritta su argomenti che attengano direttamente all’attivita’ del Consiglio circoscrizionale o che interessino comunque la vita politica, economica, sociale e culturale della Circoscrizione. Il Presidente della Circoscrizione può inviare al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale ordini del giorno approvati dal Consiglio circoscrizionale su argomenti di rilevanza circoscrizionale e cittadina. Il regolamento sul decentramento ed il regolamento sul funzionamento degli organi collegiali del Comune disciplinano le relative modalita’ procedurali.

CAPO IV
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 16
(Principi di organizzazione)

1. L’attivita’ amministrativa degli uffici è informata ai criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicita’ di gestione, secondo principi di professionalita’ e responsabilita’.

2. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi individua le articolazioni strutturali, secondo criteri di organicita’ e funzionalita’, determinandone le competenze e specificando i compiti e le attribuzioni di funzioni e responsabilità del Direttore generale, qualora esistente, e dei responsabili delle strutture organizzative.

Art. 17
(Segretario generale e Vice Segretario generale)

1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune, sia politici che burocratici, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai regolamenti. Detti compiti e funzioni sono svolti di sua iniziativa o su richiesta.

2. Il Segretario generale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.

Puo’ esprimere parere di legittimita’ su tutte le proposte di provvedimenti e deve esprimere detto parere qualora espressamente richiesto in tal senso dal Sindaco.

3. Puo’ rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse del Comune.

4. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi, dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

5. Fatto salvo il caso in cui il Sindaco abbia nominato il Direttore generale, il Segretario Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività.

6. Il Segretario ha facoltà di partecipare alle commissioni di gara, direttamente o tramite suo delegato; puo’ presiedere le commissioni di concorso per il reclutamento del personale.

7. Il Vice Segretario generale sostituisce il Segretario generale in tutti gli adempimenti in caso di vacanza, assenza o impedimento e coadiuva il Segretario generale compiendo, d’intesa con il Segretario stesso, i relativi adempimenti d’istituto.

Art. 18
(Direttore generale)

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, puo’ nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. I rapporti tra Segretario e Direttore sono disciplinati dal Sindaco contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore stesso secondo quanto previsto dalle disposizioni normative ed ordinamentali del Comune e nel rispetto dei distinti e autonomi ruoli del Segretario generale, quale garante della legittimita’, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e del Direttore generale, quale responsabile dell’attivita’ gestionale in relazione al raggiungimento degli obiettivi.

3. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo predisponendo il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione. A tali fini, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti del Comune, ad eccezione del Segretario generale, rispondono al Direttore generale che ne coordina l’attivita’ perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Dirime gli eventuali conflitti di competenza gestionale tra i dirigenti in relazione agli obiettivi assegnati.

4. Ferme restando le attribuzioni conferitegli dalla legge, competono altresi’ al Direttore generale quelle previste dal presente Statuto e dai regolamenti.

5. La revoca e la durata dell’incarico del Direttore sono disciplinate secondo quanto previsto dalla legge.

Art. 19
(Direzione delle strutture organizzative)

1. Alla direzione delle strutture organizzative sono preposti, con provvedimento motivato del Sindaco, dirigenti appartenenti alla carriera comunale scelti secondo il criterio dell’efficienza e della professionalita’ nel rispetto della qualifica funzionale, nonche’ dirigenti incaricati ai sensi del successivo comma 2, fatte salve specifiche disposizioni normative o contrattuali che attribuiscano ad altri soggetti l’individuazione degli incarichi di direzione, qualora a ricoprirli non siano figure dirigenziali.

2. La Giunta può assumere dirigenti specializzati per posti vacanti previsti nella pianta organica, stipulando contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, e con deliberazione motivata, mediante contratti a tempo determinato di diritto privato. In entrambi i casi restano fermi i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire e la stipulazione del contratto, che deve comunque contenere il fine, l’oggetto e le eventuali clausole ritenute essenziali in relazione alla tipologia del contratto stesso, viene effettuata dal Dirigente competente.

3. Per comprovate esigenze organizzative il Sindaco può procedere, con provvedimento motivato, alla mobilita’ dei dirigenti, nel rispetto della qualifica funzionale, sulla base sia di un’adeguata professionalita’ che dell’esperienza acquisita.

Art.20
(Compiti dei dirigenti)

1. I dirigenti, nell’ambito delle competenze loro attribuite dalla legge e dal presente Statuto, sono direttamente responsabili dell’attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dall’amministrazione, del buon andamento delle strutture cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale alle loro dipendenze.

2. I dirigenti, nell’organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.

3. Spettano ai dirigenti tutte le attività gestionali nel rispetto degli ambiti differenziati di competenze nonche’ tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge o il presente Statuto non riservino agli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

4. Spettano ad essi in particolare:

a) la presidenza delle gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti, con l’osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti; la presidenza delle gare e delle commissioni in materia di appalti e’ affidata a dirigenti dell’Ente individuati sulla base del criterio della professionalita’ anche in relazione all’area in cui rientra la materia oggetto del contratto;

b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;

c) la stipulazione dei contratti ed i relativi atti esecutivi;

d) la presidenza delle commissioni di concorso; per quanto attiene ai concorsi per la copertura di posti di qualifiche dirigenziali tale presidenza spetta al Segretario generale od ai dirigenti dell’ente con funzioni di coordinamento ove esistenti; il presidente è individuato con la deliberazione della Giunta comunale di nomina della commissione; i criteri per la composizione della commissione suddetta sono determinati dalla vigente normativa;

e) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;

f) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

g) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi compresi i permessi di costruire;

h) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonche’ i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

l) l’emanazione di istruzioni e circolari per l’applicazione di leggi e regolamenti nell’ambito delle materie di specifica competenza;

m) la partecipazione, ove se ne richieda la presenza, alle sedute degli organi operanti nell’ambito dell’amministrazione comunale;

n) la cura, per conto del Comune, dei rapporti d’ufficio con enti, aziende, e società a partecipazione comunale.

5. I dirigenti esercitano, altresì, funzioni eventualmente delegate dalla Giunta comunale.

6. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati, alcune delle seguenti competenze:

a) cura dell’attuazione di progetti e delle attivita’ gestionali con adozione dei conseguenti atti e provvedimenti amministrativi;

b) direzione, coordinamento e controllo dell’attività degli uffici;

c) gestione del personale e delle risorse assegnate.

Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi definisce le tipologie di atti e provvedimenti nonchè i compiti, rientranti nelle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), che possono essere adottati e svolti dai dipendenti delegati secondo quanto indicato nel presente comma esclusa, in ogni caso, l’applicabilita’ dell’art. 2103 c.c. Resta fermo, da parte del dirigente delegante, il potere di direttiva, di controllo, di revoca o di avocazione. Sono comunque fatti salvi ruoli e responsabilità gestionali di strutture organizzative previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.21
(Controllo di gestione)

1. Il controllo di gestione è una procedura finalizzata all’attivita’ di monitoraggio e di perseguimento degli obiettivi programmati che, seguendo criteri di trasparenza ed imparzialità, attraverso l’analisi delle risorse acquisite, verifica l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’attività gestionale dell’Ente.

2. L’attività di controllo di gestione svolta dalla specifica struttura operativa, si articola in diverse fasi:

a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;

b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi relativi a ciascun centro di costo;

c) rilevazione dei risultati raggiunti;

d) valutazione dei dati rilevati in rapporto al piano degli obiettivi.

Le conclusioni delle analisi sono fornite agli amministratori al fine della verifica dello stato di attuazione dei programmi ed ai responsabili gestionali per le valutazioni di loro competenza. La struttura, a richiesta degli interessati, svolge altresi’ attivita’ consultiva e propositiva al fine di definire azioni correttive delle modalita’ di gestione.

Art. 22
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori è organo ausiliario, tecnico- consultivo del Comune.

2. Esso è composto da tre membri nominati dal Consiglio, nei modi e tra le persone aventi i requisiti indicati dalla legge.

3. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica e provvede alla revisione economico finanziaria.

4. I revisori collaborano con il Consiglio comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell’azione dell’ente.

5. I revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico - finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentino opportune.

6. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell’attività svolta, nonchè i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttivita’ ed economicita’ di gestione.

7. I revisori possono essere sentiti dal Consiglio e dalla Giunta, secondo quanto previsto dal regolamento sul funzionamento degli organi collegiali, in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all’operato dell’amministrazione.

8. Il regolamento di contabilita’ definisce i contenuti più specifici delle funzioni del Collegio dei revisori e le modalità concrete del suo funzionamento, tenuto conto delle attribuzioni ad essi conferite dalla legge.

CAPO V
I SERVIZI

Art. 23
(Modalita’ di gestione)

1. Il Comune gestisce i servizi di propria competenza secondo una delle modalità stabilite dal titolo V del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonchè dagli articoli 30 e 31 del Decreto stesso e s.m.i.

2. Ad eccezione dei servizi gestiti in economia, per la cui scelta non occorre particolare motivazione, il Consiglio comunale decide la forma di gestione previa comparata valutazione tra le diverse forme possibili, perseguendo obiettivi di qualità del servizio ed adeguatezza ai bisogni collettivi e sociali nonchè in relazione alle esigenze di funzionalità ed economicità.

3. Nella gestione dei servizi di interesse pubblico il Comune può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato.

Art. 24
(Aziende ed istituzioni)

1. Il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende ed istituzioni.

2. Le nomine e designazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuate sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale nel regolamento di cui all’ art. 3, comma 1, lett. a) del presente Statuto.

3. I componenti del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni sono scelti, al di fuori di coloro che rivestono la carica di amministratori del Comune di Asti, tra persone che abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali e che siano di comprovata competenza per studi compiuti o funzioni esercitate o esperienze acquisite e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 64 comma 4 e 78 comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

4. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni possono essere revocati nei seguenti casi:

a) quando compiono gravi e persistenti violazioni di disposizioni legislative o regolamentari;

b) per mancata approvazione del bilancio di previsione delle aziende speciali nei termini previsti dalle vigenti disposizioni;

c) per il venire meno dei requisiti previsti per la nomina;

d) per reiterate inottemperanze agli atti di indirizzo dell’Amministrazione comunale.

5. Il presidente dell’azienda o dell’istituzione e’ eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

6. La responsabilita’ della direzione dell’istituzione e’ attribuita dal Sindaco con proprio provvedimento.

7. Il consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni dura in carica quanto gli organi comunali che lo hanno eletto, fermo il regime della proroga fino alla nomina dei successori.

8. Lo statuto dell’azienda speciale è approvato dal Consiglio comunale con la procedura e maggioranza stabilite per l’approvazione dei regolamenti dichiarati obbligatori dal presente Statuto.

9. Lo statuto dell’azienda stabilisce gli atti fondamentali che debbono essere approvati dal Comune, il competente organo cui tali atti vanno sottoposti, nonche’ le modalita’ per l’esercizio della vigilanza e la verifica dei risultati di gestione.

10. L’attribuzione della gestione di un servizio ad una istituzione deve essere deliberata dal Consiglio comunale tenendo conto, oltreche’ degli elementi di cui all’articolo 23 comma 2, anche dell’adeguatezza del capitale di dotazione rispetto alle esigenze del servizio.

11. L’ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati da apposite normative regolamentari.

Art. 25
(Societa’)

1. Per la gestione di uno o più servizi di pubblico interesse, di particolare rilevanza economica e territoriale che richiedono investimenti finanziari ed organizzazione imprenditoriale nonche’ per la realizzazione di opere necessarie al corretto svolgimento dei servizi suddetti e di infrastrutture o altre opere di interesse pubblico, qualora si reputi opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, il Comune puo’ promuovere la costituzione di societa’ per azioni od a responsabilita’ limitata o partecipare alle società stesse.

2. Nello statuto delle societa’ di cui al comma 1 devono essere previste le forme di collegamento tra le societa’ stesse ed il Comune.

3. Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia il Sindaco provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune negli organi delle società cui il Comune stesso partecipi.

4. Le nomine e designazioni di cui al precedente comma 3 sono effettuate sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale nel regolamento di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) del presente Statuto.

5. I rappresentanti di cui ai commi 3 e 4 devono essere scelti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 64, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., tra persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale.

6. L’ordinamento ed il funzionamento delle societa’ sono definiti piu’ specificatamente dagli statuti ed atti costitutivi delle societa’ stesse.

Art. 26
(Controllo e vigilanza)

1. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale, nella prima seduta utile, delle nomine effettuate nell’ambito di propria competenza.

2. Il Consiglio esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti, organismi e societa’ che gestiscono i servizi pubblici con le modalita’ previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l’attivita’.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio, contestualmente alla presentazione del bilancio consuntivo, in merito all’attivita’ svolta ed ai risultati conseguiti dagli enti, società ed organismi di cui al comma precedente.

4. A tal fine i rappresentanti negli enti, societa’ ed organismi citati devono presentare alla Giunta, a chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico finanziaria e degli obiettivi e risultati conseguiti; in caso di inottemperanza a tale adempimento, il Sindaco, previa comunicazione al Consiglio comunale, puo’ comminare nei confronti di detti rappresentanti le opportune sanzioni.

CAPO VI
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 27
(Forme associative)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative finalizzate a favorire la partecipazione popolare all’amministrazione locale, garantendo loro, nei modi e nelle forme previste dal regolamento di cui al punto b) dell’articolo 3 del presente Statuto, il diritto all’informazione e all’audizione presso i competenti organismi comunali.

2. E’ istituito un albo dell’associazionismo, al quale possono iscriversi le associazioni e le libere forme associative operanti nel Comune, indicando il settore di attività e le finalita’ perseguite, trasmettendo lo statuto o altro documento programmatico e la composizione degli organi di rappresentanza. La durata dell’iscrizione, le modalità di rinnovo e la revoca della medesima devono essere disciplinate dall’apposito regolamento.

3. I rappresentanti delle associazioni e delle altre libere forme associative iscritte all’albo costituiranno la consulta dell’associazionismo; potranno ottenere il patrocinio del Comune per attività da loro organizzate, beneficiare dei contributi e degli incentivi ed accedere alle strutture ed ai servizi comunali, nelle forme e secondo le modalita’ previste dal regolamento e nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi dell’articolo 12 legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i.

4. Partecipano alla consulta gli enti, le organizzazioni sindacali e di categoria e gli ordini professionali.

5. La consulta può essere articolata per settori di interesse, per omogeneita’ di materia ed eventualmente su base circoscrizionale.

Art. 28
(Consulta dell’associazionismo)

1. La “consulta dell’associazionismo” esprime a richiesta degli organi del Comune pareri su provvedimenti o programmi da adottare da parte dell’amministrazione comunale e puo’ di propria iniziativa anche proporre l’adozione di atti relativi alla gestione di servizi comunali.

2. Il regolamento disciplina le modalita’ di funzionamento della consulta, la sua eventuale suddivisione per settori di competenza o di rappresentanza, le eventuali ipotesi di consultazione obbligatoria da parte dell’amministrazione comunale con le relative procedure di accesso agli atti amministrativi.

3. I pareri, le proposte, i suggerimenti ed i rilievi della consulta non sono vincolanti per gli organi comunali, comunque tenuti a motivare le ragioni del loro mancato accoglimento.

4. Sulle proposte della consulta che implichino decisioni, l’amministrazione si pronuncia, ove non sia stabilito termine diverso dal regolamento, entro sessanta giorni; il mancato accoglimento deve essere motivato.

Art. 29
(Consultazioni)

1. Il Consiglio comunale, la Giunta ed il Consiglio di circoscrizione possono indire consultazioni degli enti, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali e di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni del volontariato e dei cittadini su specifici atti o provvedimenti di competenza dell’amministrazione, nelle forme e secondo le modalita’ previste dal regolamento.

2. La consultazione dei cittadini può avvenire anche mediante pubbliche assemblee, previa comunicazione alla circoscrizione interessata.

Art. 30
(Istanze, petizioni e proposte)

1. Gli organismi associativi ed i cittadini, anche in forma collettiva, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, possono rivolgere agli organi del Comune istanze, petizioni e proposte intese a sollecitare l’adozione o il diniego di determinati provvedimenti ed istanze rivolte a dare impulso a determinati procedimenti.

2. Le petizioni ed istanze debbono, a pena di inammissibilita’, essere presentate in forma scritta, con firma autenticata dei proponenti: l’organo comunale interessato e’ tenuto a prendere in esame le petizioni e le istanze e ad assumere le conseguenti determinazioni entro il termine di 60 giorni se di competenza dell’organo collegiale, di 30 giorni negli altri casi, fornendone tempestiva comunicazione agli interessati.

3. I cittadini possono esercitare l’iniziativa per l’adozione di atti amministrativi mediante la formulazione di proposte, contenenti il testo dell’atto di cui si chiede l’adozione e l’illustrazione del suo contenuto e delle sue finalita’; il Comune fornisce idonei strumenti per l’esercizio di tale facolta’ disciplinando i casi, le modalita’ e le forme mediante apposito regolamento.

4. La proposta deve essere presentata da almeno 1.200 cittadini elettori del Comune, che la sottoscrivono su appositi moduli predisposti dall’amministrazione comunale.

5. Il regolamento disciplina le modalita’ di controllo sulla regolarità delle sottoscrizioni e sull’ammissibilita’ della proposta; individua i soggetti che esercitano il controllo e determina il tempo entro il quale la proposta, riconosciuta ammissibile e regolare, deve essere sottoposta al voto dell’organo comunale competente.

Art. 31
(Referendum)

1. Puo’ essere indetto referendum consultivo o abrogativo fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, inerente le scelte dell’amministrazione in relazione a indirizzi e decisioni che riguardano la vita della citta’ ed il suo sviluppo, anche gia’ oggetto di specifici provvedimenti adottati in merito dall’amministrazione.

2. Non puo’ essere svolta piu’ di una consultazione referendaria in un anno solare e comunque non possono essere indetti piu’ di tre referendum contemporaneamente.

3. I referendum non possono essere indetti su materie di non esclusiva competenza locale e su questioni attinenti:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

b) il personale comunale o di enti, aziende, istituzioni dipendenti e societa’ a partecipazione comunale;

c) gli Statuti ed i regolamenti del Comune od approvati dallo stesso;

d) provvedimenti inerenti il bilancio, la contabilita’, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti, l’applicazione di tributi, gli appalti, le concessioni, la partecipazione dell’ente a società di capitali e tutti i piani territoriali e di natura urbanistica.

e) l’abrogazione di provvedimenti complessi di natura programmatoria o pianificatoria assunti a seguito di obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali o da direttive comunitarie.

4. Non possono costituire oggetto di referendum i quesiti già sottoposti a consultazione negli ultimi cinque anni e gli indirizzi espressi nel programma elettorale del Sindaco in carica.

5. Il referendum viene indetto con deliberazione del Consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta quando ne sia fatta richiesta da 4.000 cittadini elettori del Comune.

Art. 32
(Procedure per la promozione, l’ammissione e lo svolgimento del referendum)

1. La proposta di referendum deve essere espressa in modo chiaro, univoco ed intellegibile e deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum.

2. La richiesta referendaria, contenuta su moduli forniti dal Comune, deve essere sottoscritta dal comitato di cui al successivo comma 4; tali sottoscrizioni devono essere autenticate ai sensi di legge.

3. La preventiva verifica sulla legittimita’ ed ammissibilita’ del quesito referendario è rimessa ad un organo tecnico la cui composizione è disciplinata dall’apposito regolamento.

4. Accertata la legittimità ed ammissibilità del quesito referendario, il “comitato promotore”, costituito dai primi cinque sottoscrittori della richiesta referendaria, può procedere alla raccolta delle firme necessarie allo svolgimento del referendum che devono essere autenticate ai sensi di legge.

5. L’organo tecnico di cui al comma 3 verifica il numero e la regolarità delle sottoscrizioni dei soggetti proponenti. Il giudizio positivo di tale verifica viene prontamente trasmesso dal Sindaco al Consiglio comunale che indice la consultazione referendaria entro due mesi ovvero entro un termine superiore qualora ciò consenta l’accorpamento ad una tornata elettorale gia’ prevista nei tre mesi successivi.

6. Il referendum e’ considerato valido con la partecipazione di almeno la metà del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune secondo l’ultima revisione elettorale.

7. L’indizione del referendum non sospende l’efficacia dei provvedimenti oggetto di consultazione, salvo deliberazione contraria approvata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti la quale revochi o modifichi sostanzialmente il provvedimento in conformita’ al quesito referendario; in tal caso il Consiglio si pronuncia anche sul permanere degli effetti di interesse sostanziale all’espletamento del referendum al fine del suo svolgimento o meno.

8. Il Consiglio comunale, nell’ipotesi di referendum consultivo, deve esaminare e discutere i risultati del referendum stesso nella prima seduta successiva alla proclamazione dei risultati della votazione e comunque entro due mesi dal suo svolgimento; nell’ipotesi di referendum abrogativo, l’organo competente e’ tenuto ad adottare nei sei mesi successivi i provvedimenti necessari, fatti salvi gli effetti fino ad allora prodotti dai provvedimenti precedenti oggetto di abrogazione.

9. Le ulteriori norme che disciplinano le procedure di proposte, verifica di ammissibilità e di legittimità, indizione, svolgimento, controllo ed effetti del referendum sono previste dal regolamento.

Art. 33
(Pubblicità degli atti e diritti di accesso e di informazione dei cittadini)

1. Tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono accessibili ad eccezione di quelli riservati per legge o, in conformità a quanto previsto dal regolamento, da dichiarazione del Sindaco nel rispetto delle norme che garantiscono la riservatezza nel trattamento dei dati personali.

2. Copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei regolamenti, degli statuti delle aziende e delle istituzioni sono a libera disposizione dei cittadini.

3. Il regolamento determina le modalità per l’accesso agli atti, la loro consultazione e la richiesta di copie e disciplina l’attività di informazione dello stato degli atti e delle procedure.

4. Al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’attività amministrativa, il Comune garantisce la partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all’adozione di atti che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive, obbligandosi a darne preventiva comunicazione agli stessi.

5. I soggetti portatori di interessi diffusi possono intervenire nei procedimenti che riguardino materie delle quali abbiano rappresentanza.

6. Il Comune, le aziende speciali, le istituzioni e gli enti comunali, nei limiti di legge, sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a tutti coloro che debbono intervenirvi.

7. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l’ufficio ed il funzionario responsabile;

b) l’oggetto del procedimento;

c) le modalità per avere informazioni e prendere visione dei relativi atti.

8. I soggetti interessati hanno diritto di presentare memorie e documenti ai competenti organi ed uffici comunali, i quali hanno l’obbligo di valutare e di comunicare successivamente agli istanti le proprie motivate determinazioni.

9. Il regolamento di contabilità definisce le modalità con cui è assicurata ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati.

Art. 34
(Partecipazione e decentramento)

1. Qualora sia prevista la suddivisione del territorio in circoscrizioni, le forme associative e le modalità di espressione della partecipazione come pure le norme di accesso e di informazione terranno conto del riparto del territorio nelle circoscrizioni stesse, amministrate dai competenti organi; le forme associative potranno aver rispondenza di circoscrizione e le istanze, petizioni, proposte potranno essere dirette anche agli organi delle circoscrizioni quando riguardino materie a queste delegate.

Art. 35
(Soggetti della partecipazione)

1. Le forme di partecipazione di cui al presente Statuto, limitatamente alla facolta’ di presentare istanze e petizioni, si applicano, oltreche’ ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Asti, anche ai residenti nel Comune di Asti, siano essi italiani o stranieri, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta’.

2. Possono essere indette forme di consultazione estese anche ai cittadini non residenti od ai cittadini di Stati dell’Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti, che esercitino in Asti la propria prevalente attivita’ o che abbiano in Asti interessi qualificati.

Art. 36
(Difensore civico)

1. Può essere istituito l’ufficio del Difensore civico, con il compito di vigilare sull’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti dipendenti o controllati dal Comune o che siano concessionari di servizi comunali.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti.

3. Il Difensore civico è scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale, che non versino in cause di incompatibilita’ per la stessa carica e che presentino requisiti di competenza giuridico - amministrativa, probita’ ed indipendenza.

4. Le designazioni alla carica di Difensore civico, indirizzate al Consiglio comunale, possono essere formulate dalla Giunta, dai gruppi consiliari, dalla consulta dell’associazionismo, dalle organizzazioni sindacali, dagli ordini professionali o dai singoli cittadini; sono ammesse le autocandidature.

5. Il Difensore civico dura in carica cinque anni ed è rieleggibile una sola volta; può essere revocato prima della scadenza dal Consiglio comunale per gravi violazioni di legge, dello Statuto o dei regolamenti comunali o a seguito di una mozione motivata di sfiducia. La revoca e la mozione di sfiducia devono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale su proposta motivata di almeno quattordici degli stessi.

6. Dopo la scadenza il Difensore civico rimane in carica per un periodo non superiore a sei mesi.

7. Il Difensore civico non può rivestire la carica di consigliere del Comune di Asti, della Provincia di Asti e della Regione Piemonte nè può essere amministratore di aziende od istituzioni di cui al precedente articolo 24. Il Difensore civico inoltre non puo’ essere scelto tra coloro che abbiano presentato la propria candidatura alle ultime elezioni politiche od amministrative.

Art. 37
(Prerogative, funzioni e strumenti del difensore civico)

1. Il Difensore civico, di propria iniziativa o su richiesta dei cittadini singoli o associati, interviene in casi di abusi, disfunzioni, carenza, ritardi od omissioni degli uffici del Comune e degli enti e societa’ dipendenti, anche con riferimento al diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

2. Può rivolgersi ai responsabili degli uffici competenti, ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti, può chiedere notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d’ufficio, salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge; puo’ segnalare direttamente carenze, ritardi od abusi, sollecitare l’adozione o la revoca di provvedimenti, senza peraltro entrare nel merito delle scelte compiute o da compiere, quando implichino esercizio del potere discrezionale.

3. In particolare il Difensore civico trasmette al responsabile del procedimento, ovvero all’ufficio, una comunicazione scritta con l’indicazione del termine per sanare la riscontrata violazione.

4. Il Difensore civico può anche svolgere attivita’ di sollecitazione verso gli organi comunali perchè assumano i provvedimenti dovuti, senza indicazioni di merito.

5. Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale, illustrandola personalmente, una relazione annuale sull’attivita’ svolta, indicando le eventuali disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi e formulando proposte.

6. Puo’ intervenire alle sedute del Consiglio comunale in casi di urgenza o di particolare rilevanza e relazionare su specifici aspetti della propria attivita’, su richiesta del Consiglio stesso, della Giunta o per propria iniziativa.

7. Al Difensore civico e’ attribuito un ufficio presso l’amministrazione comunale; la dotazione di personale e l’organizzazione dell’ufficio sono definiti dal regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

8. Al Difensore civico spetta un’indennità di carica pari a quella prevista per i singoli assessori oltre al rimborso delle spese sostenute per l’espletamento delle proprie funzioni.