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Bollettino Ufficiale n. 48 del 2 / 12 / 2004

ANNUNCI LEGALI


Comune di Barolo (Cuneo)

Accordo di programma ai sensi dell’art. 34 del D. Lvo 18 agosto 2000, n. 267 tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo e Comune di Barolo per la realizzazione del “ Museo del Vino nel Castello Falletti di Barolo”

L’anno duemilaquattro, il giorno diciotto del mese di novembre tra:

la Regione Piemonte, rappresentata ai fini del presente atto dall’Assessore ai Beni Culturali, Promozione delle Attività Culturali e Spettacolo, Giampiero Leo (omissis);

la Provincia di Cuneo, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente On. le Raffaele Costa (omissis);

l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” con sede a Monforte d’Alba, rappresentata ai fini del presente atto dall’ Assessore al Bilancio Gallo Clemente (omissis);

il Comune di Barolo, rappresentato ai fini del presente atto dal Sindaco Walter Mazzocchi (omissis);

che, ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, viste le risultanze della Conferenza dei Servizi convocata in data 11.10.2004 al fine della valutazione degli elementi e delle condizioni preliminari del presente Accordo di Programma, concordano e stipulano quanto segue.

Premesse

Nel 1970 il Comune di Barolo ha acquisito, grazie ai proventi di una pubblica sottoscrizione fra le famiglie e le imprese barolesi, la proprietà del castello Falletti, immobile di notevole pregio storico-architettonico le cui cantine secolari sono state la culla del vino di fama internazionale che proprio da Barolo prende il nome.

Consapevole della funzione trainante che il castello svolge nello sviluppo turistico del territorio, l’Amministrazione comunale di Barolo, da sempre fattivamente impegnata nel profondere risorse umane ed economiche in interventi di conservazione delle strutture, intende oggi perseguire una strategia di incisiva valorizzazione e promozione del maniero che, attraverso opportuni interventi di ampliamento e di riallestimento delle superfici fruibili dai visitatori, riesca a far fronte alla crescente richiesta di “offerta culturale” proveniente dai flussi turistici diretti nelle Langhe e nel Piemonte.

A tal proposito, si ritiene che la realizzazione di un Museo del Vino a Barolo, all’interno del castello Falletti, consenta di contemperare il soddisfacimento delle esigenze di fruizione dei valori testimoniati da un patrimonio storico, artistico e antropologico di secolare tradizione con il potenziamento della qualità dell’offerta turistica locale orientata ad affiancare al prodotto enogastronomico quello culturale.

I soggetti sottoscrittori, preso atto che il processo di decentramento istituzionale realizzatosi negli ultimi anni ha instaurato un modello di governo policentrico del territorio di riferimento,intendono, dunque, con il presente Accordo, favorire ed intensificare un approccio integrato delle proprie azioni nella piena consapevolezza che l’interconnessione tra le funzioni amministrative e tecniche svolte dai diversi soggetti firmatari, costituisce un efficace strumento per l’effettivo perseguimento delle politiche di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio.

tutto ciò premesso

tra le parti contraenti come sopra richiamate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Validità delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2
Oggetto dell’Accordo

Oggetto del presente Accordo è la realizzazione di un Museo del Vino all’ interno del castello Falletti di Barolo attraverso l’attuazione di interventi il cui svolgimento si articolerà in due fasi tra loro coordinate:

I) progettazione definitiva ed esecuzione di un intervento strutturale che, nel rispetto dei vincoli storico-architettonici gravanti sull’immobile, raggiunga un complessivo ripensamento degli spazi del castello finalizzato ad ampliare le superfici aperte al pubblico e a rendere fruibili dai visitatori anche piani e locali attualmente impraticabili;

II) progettazione definitiva e posa in opera di un allestimento museale che, richiamandosi al barolo e ai grandi vini piemontesi, testimoni e rappresenti con una concezione originale ed innovativa la civiltà enoica in senso lato.

Articolo 3
Soggetti partecipanti

I soggetti partecipanti al presente accordo sono la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, l’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” e il Comune di Barolo.

Sostengono il progetto del “Museo del Vino” all’interno del castello Falletti di Barolo la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, la Compagnia di San Paolo.

Sono, altresì, sostenitori del Museo l’Enoteca Regionale del Barolo e la Società consortile Formazione Professionale Alba Barolo, entrambe con sede nel complesso monumentale del castello Falletti di Barolo.

Articolo 4
Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore del presente Accordo di programma è il Comune di Barolo, proprietario del castello Falletti, che assumerà la funzione di stazione appaltante e a cui spetterà il compito di porre in essere tutte le iniziative, le azioni e le procedure necessarie all’ approvazione e all’esecuzione delle fasi progettuali di cui al precedente articolo 2, provvedendo all’affidamento dei relativi lavori e servizi.

Articolo 5
Piano dei costi e della tempistica

Sulla base delle indicazioni in essere alla data odierna la stima dei costi prevede una spesa indicativa per la realizzazione del Museo del Vino a Barolo così ripartita:

a) 2.500.000 Euro per la progettazione e la realizzazione dell’allestimento scenografico;

b) 1.500.000 Euro per la progettazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale;

c) 300.000 Euro per la progettazione e la realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale e di allestimento scenografico dell’Enoteca;

d) 350.000 Euro per altre spese connesse.

per un totale complessivo di 4.650.000 Euro.

La tempistica prevista per la realizzazione del progetto è indicata nel programma allegato.

Articolo 6
Obblighi delle parti

Le parti firmatarie del presente accordo, di seguito denominate “le parti”, concordano su quanto segue:

a) la Regione Piemonte si impegna a concorrere ai finanziamenti straordinari per la valorizzazione del Castello di Barolo in ragione di un importo complessivo pari ad euro 2.600.000.

La somma stanziata sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- il 20 % alla firma del presente accordo;

- il 40% all’avvio dei lavori;

- il 40 % a saldo, previa presentazione della necessaria rendicontazione delle spese effettuate.

b) La Provincia di Cuneo si impegna a concorrere al finanziamento dell’intervento in ragione di un importo complessivo pari ad euro 150.000.

La somma stanziata sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- il 20 % alla firma del presente accordo;

- il 40% all’avvio dei lavori;

- il 40 % a saldo, previa presentazione della necessaria rendicontazione delle spese effettuate.

c) L’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” si impegna a concorrere al finanziamento dell’intervento in ragione di un importo complessivo pari ad euro 250.000 con la possibilità per la stessa Unione di coprire tale importo con fondi anche non propri.

La somma stanziata sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- il 20 % alla firma del presente accordo;

- il 40% all’avvio dei lavori;

- il 40 % a saldo, previa presentazione della necessaria rendicontazione delle spese effettuate.

d) Il Comune di Barolo si impegna a concorrere al finanziamento dell’intervento in ragione di un importo complessivo pari ad euro 100.000,00 con la possibilità per lo stesso Comune di coprire tale importo con fondi anche non propri.

La somma stanziata sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- il 20 % alla firma del presente accordo;

- il 40% all’avvio dei lavori;

- il 40 % a saldo.

Il Comune di Barolo, inoltre, si impegna a garantire la gestione del bene, quando saranno terminati i lavori di cui al presente Accordo di Programma, anche con il possibile concorso di altri soggetti fra cui l’Enoteca Regionale del Barolo e la Società consortile Formazione Professionale Alba Barolo.

Articolo 7
Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è individuato nel Segretario del Comune di Barolo, nominato, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Legge 07.08.1990 n. 241, dal Sindaco del medesimo Ente con provvedimento n. 6 dell’08.10.2004.

Articolo 8
Collegio di vigilanza

Ai sensi dell’art. 34 comma 7 del Decreto legislativo n° 267/2000, è costituito un collegio di vigilanza composto da n. 4 membri cui spettano funzioni di monitoraggio e di controllo circa l’osservanza da parte dei contraenti degli obblighi imposti dall’esecuzione del presente accordo. Il collegio esegue, inoltre, gli eventuali interventi sostitutivi che avessero a rendersi necessari per l’applicazione delle clausole del presente accordo.

Il collegio è presieduto dal Sindaco del Comune di Barolo o da un suo delegato ed è inoltre composto dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte o da un suo delegato, dal Presidente della Provincia di Cuneo o da un suo delegato, dal Presidente dell’Unione di Comuni “Colline di Langa e del Barolo” o da suo delegato.

Articolo 9
Durata dell’accordo

Il presente accordo di programma ha validità dalla data della sua stipulazione fino al 31.12.2006 e può essere eventualmente rinnovato, qualora le opere non fossero concluse nei tempi previsti.

Articolo 10
Effetti dell’accordo

Ai sensi dell’art. 34, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000, l’approvazione del presente accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere pubbliche che si renderanno necessarie alla concreta realizzazione del progetto di cui trattasi. Tale dichiarazione cesserà di avere efficacia se le opere stesse non avranno avuto inizio entro tre anni dalla stipula dell’accordo.

Articolo 11
Modifiche dell’accordo di programma

L’accordo di programma può essere modificato con il consenso unanime dei soggetti che l’hanno stipulato e secondo le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula e approvazione.

Eventuali modifiche di carattere non sostanziale, proposte da uno o più soggetti sottoscrittori, saranno valutate ed eventualmente accolte dal Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l’avvio delle procedure di cui al comma precedente.

Non costituiscono modifiche all’accordo eventuali altre convenzioni o disciplinari stipulati dalle parti al fine di dare esecuzione alle disposizioni del presente accordo, sempre che non ne limitino l’operatività.

Articolo 12
Carattere vincolante dell’accordo di programma

Tutti i partecipanti al presente accordo di programma hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono compiere validamente atti successivi che violino od ostacolino l’accordo e/o che siano in contrasto con esso. Tutti i partecipanti sono inoltre tenuti a compiere gli atti applicativi e attuativi all’accordo stesso, stante l’efficacia contrattuale del medesimo.

Articolo 13
Comunicazione e controllo

L’attività di comunicazione relativa al progetto di cui trattasi è a carico del Comune di Barolo, stazione appaltante, che si impegna a fornire ai competenti settori regionali e provinciali, nonché agli altri soggetti che aderiscono al presente accordo, tutte le informazioni ed i dati necessari al monitoraggio dell’avanzamento dell’esecuzione delle opere.

Articolo 14
Controversie

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, all’applicazione e all’esecuzione del presente accordo, non ne sospenderanno l’attuazione, ma saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all’art.8 che si pronuncerà in merito entro i 30 giorni successivi.

Nel caso in cui il collegio non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, le controversie saranno presentate,esaminate e decise entro i successivi 30 giorni da un collegio arbitrale costituito da tre componenti di cui uno designato dalla Regione Piemonte, uno designato dalla Provincia di Cuneo ed uno designato dal Comune di Barolo i quali giudicheranno le questioni loro sottoposte secondo equità.

Articolo 15
Provvedimento di approvazione

Il presente accordo è approvato, a norma dell’art. 34 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n° 267, mediante provvedimento del Sindaco del Comune di Barolo il quale ne curerà, altresì, la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Letto, confermato e sottoscritto.

L’Assessore della Regione Piemonte: Giampiero Leo

Il Presidente della Provincia di Cuneo: Raffaele Costa

L’Assessore dell’Unione"Colline di Langa e del Barolo": Clemente Gallo

Il Sindaco di Barolo: Walter Mazzocchi