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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004
Deliberazione del Consiglio Regionale 26 ottobre 2004, n. 388 - 30951
Approvazione della variante al Piano darea del Parco naturale della Valle del Ticino
Punto 7) Proposta di deliberazione n. 444 Variante al Piano darea del Parco naturale della Valle del Ticino.
(omissis)
Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione per appello nominale, effettuato mediante procedimento elettronico (allegato conservato agli atti). Lesito -della votazione è il seguente:
Presenti n. 35 Consiglieri
Votanti n. 30 Consiglieri
Hanno votato sì n. 30 Consiglieri
Non hanno partecipato alla votazione n. 5 Consiglieri
Il Consiglio approva
Il Consiglio regionale
Vista la legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) e, in particolare, larticolo 15 che prevede la redazione di un Piano darea per il territorio del Parco naturale della Valle del Ticino;
vista la legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 in materia di aree protette e, in particolare, larticolo 23, come modificato dallarticolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, relativo ai Piani darea;
vista la legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394) e, in particolare, larticolo 7 sugli strumenti di attuazione delle finalità delle aree protette;
vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 839 - 2194 del 21 febbraio 1985, che ha approvato il Piano darea del Parco naturale della Valle del Ticino, con la modifica di cui alla DCR n. 41-12842 del 13 novembre 1990;
vista la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10, che ha ampliato il Parco naturale della Valle del Ticino sullarea denominata Località Cascina Picchetta nel Comune di Cameri;
visto che il Piano darea, secondo quanto stabilito agli articoli 23 della l.r. 12/1990 e 7 della l.r. 36/1992, costituisce Piano per il parco, di cui allarticolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette, avente valore anche di Piano paesistico e di Piano urbanistico sostituendo i Piani paesistici ed i Piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello;
preso atto che la variante al Piano darea del Parco naturale della Valle del Ticino è stata adottata con la deliberazione n. 17 del 23 giugno 1999 del Consiglio direttivo dellEnte di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37 - 10544 del 29 settembre 2003, con la quale sono stati predisposti, al fine di proporne al Consiglio regionale lapprovazione ai sensi dellarticolo 23 della l.r. 12/1990, gli elaborati definitivi alla variante al Piano darea del Parco naturale della Valle del Ticino, adottata dal Consiglio direttivo dellEnte di gestione del Parco naturale con la deliberazione n. 17/1999 avanti citata, così come modificati ed aggiornati a seguito dellesame condotto dalla Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta;
preso atto che gli elaborati definitivi alla variante al Piano darea del Parco naturale della Valle del Ticino sono costituiti dalla relazione introduttiva, dalle norme di attuazione e dalla tavola 10 C/bis, che integrano e modificano rispettivamente la relazione, le norme di attuazione e lallegato cartografico 10 C di cui al Piano darea del Parco naturale della Valle del Ticino approvato con DCR n. 839 - 2194 del 21 febbraio 1985 e modificato con DCR n. 41- 12842 del 13 novembre 1990;
considerato che il confine del Parco naturale della Valle del Ticino, relativamente alla porzione del territorio del Comune di Cameri interessata dalla variante al Piano darea, è precisato nella citata tavola 10 C/bis in scala 1:10.000;
sentita la competente Commissione consiliare, che ha preso atto delle assicurazioni fornite dalla Giunta regionale in ordine allespletamento di tutte le fasi istruttorie previste dallarticolo 23 della l.r. 12/1990, in particolare per quanto attiene alla pubblicizzazione degli atti,
delibera
a) di approvare, ai sensi e per gli effetti dellarticolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dallarticolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, la variante al Piano darea del Parco naturale della Valle del Ticino, composta dai seguenti elaborati:
- relazione introduttiva
- norme di attuazione
- tavola 10 C/bis (scala 1:10.000)
b) di dare atto che il confine del Parco naturale della Valle del Ticino, relativamente alla porzione del territorio del Comune di Cameri interessata dalla variante al Piano darea, è precisato nella citata tavola 10 C/bis, allegata alla variante.
La relazione introduttiva, le norme di attuazione e la tavola 10 C/bis costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
REGIONE PIEMONTE
Direzione Turismo - Sport - Parchi
Settore Pianificazione
aree protette
SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 22 marzo 1990, n.
12
PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO
Legge Regionale 21 agosto 1978, n.
53
PIANA DAREA VARIANTE
Relazione introduttiva
Procedimento, effetti, validità ed attuazione del piano
Il Piano darea del Parco naturale della Valle del Ticino è stato formato ai sensi dellarticolo 15 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino; la variante segue ora le disposizioni e le procedure stabilite dallarticolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 Nuove norme in materia di aree protette, come modificato e integrato dallarticolo 7 della, legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394".
Il Piano darea costituisce il Piano per il parco di cui allarticolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette.
Il Piano darea, a norma dellarticolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici, esplica i suoi effetti come strumento di tutela ai sensi dellarticolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dellarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni, di cui allarticolo 146 del d.lgs. 42/2004, relative agli interventi normati dal Piano, sono subdelegate ai comuni, dotati di Piano regolatore generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 Tutela e uso del suolo, a norma della l.r. 20/1989.
Le indicazioni contenute nel Piano darea e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione; il Piano sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello, ai sensi dellarticolo 23 della l.r. 12/1990.
Il Piano ha validità a tempo indeterminato e ad esso possono essere apportate periodiche modifiche.
Il Piano è strumento di previsione, guida ed indirizzo per la gestione dellarea protetta e lEnte di gestione ha lobbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni in esso contenute.
In caso di ritardi od omissioni da parte dellEnte di gestione nellattuazione delle previsioni di Piano, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, interviene nominando un Commissario straordinario a norma dellarticolo 20 della l.r. 12/1990.
In caso di gravi inadempienze da parte dellEnte di gestione, relative alle previsioni contenute nel Piano, la Giunta regionale interviene a norma dellarticolo 20, commi 2 e 3, della l.r. 12/1990, con lo scioglimento degli organi dellEnte di gestione e con il relativo commissariamento.
Per laccertamento delle violazioni alla normativa del presente Piano e per lapplicazione delle relative sanzioni si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 Modifiche al sistema penale.
Le violazioni alle disposizioni di cui allarticolo 12 della l.r. 53/1978, come modificato dallarticolo i della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3, sono punite con le sanzioni di cui allarticolo 13 della l.r. 53/1978, come modificato dallarticolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.
Le violazioni alle norme di carattere urbanistico-territoriale sono punite con le sanzioni di cui al titolo VII della l.r. 56/1977 o con le sanzioni amministrative e penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Le violazioni alle norme di carattere ambientale, paesistico, forestale ed agricolo, sono punite con le sanzioni previste dalle leggi di settore.
Le violazioni alla normativa di Piano possono comportare altresì lapplicazione delle sanzioni previste dallarticolo 16 della l.r. 20/1989.
Ai sensi dellarticolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 Istituzione del Ministero dellAmbiente e norme in materia di danno ambientale, qualora la violazione abbia determinato un danno ambientale, su azione promossa dallo Stato o dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo, esso deve essere risarcito nei confronti dello Stato.
Le linee della variante di piano
Questo documento costituisce variante al Piano darea del Parco naturale della Valle del Ticino approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 839-2194 del 21 febbraio 1985.
Il Piano darea era già stato modificato, limitatamente al testo del paragrafo 7.2.1 della Relazione, al fine di ovviare ad un errore materiale riportato su una delle schede relative al recupero delle aree di cava, con deliberazione del Consiglio regionale n. 41-12842 del 13 novembre 1990.
La presente variante al Piano darea, pur mantenendo inalterata la struttura dello stesso, costituisce una prima risposta alla necessità di aggiornare tale strumento di pianificazione territoriale e paesistica, a cui si intende fare seguire una variante complessiva e, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, la revisione generale del Piano darea.
La variante integra le Norme di Attuazione e le Tavole di Piano in modo da definire le norme duso nella porzione di territorio del Comune di Cameri corrispondente allampliamento dellarea protetta approvato con legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53. Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino e introduce limitate modifiche ad alcuni articoli.
Per quanto riguarda lintegrazione si provvede ad aggiungere larticolo 5 bis delle Norme di Attuazione, al fine di normare la parte di territorio oggetto di ampliamento mediante una specifica zonizzazione che tenga conto dei risultati della ricerca svolta per individuare i siti di maggiore presenza del Pelobates Fuscus, specie a rischio di estinzione.
Con la variante si definisce una specifica Zona agricola speciale per la tutela del Pelobates Fuscus, per la quale si dettano le condizioni di svolgimento delle attività agricole e, in particolare, si fissano alcune limitazioni transitorie. Queste ultime decadranno con lapprovazione di uno specifico piano di settore, strumento attraverso il quale si prevede di avviare una politica attiva e concordata di tutela e valorizzazione ambientale.
Le modifiche relative agli articoli 6 e 8 si rendono necessarie per consentire di realizzare in tempi contenuti le aree attrezzate e di afflusso e le aree a parcheggio di ridotta dimensione, superando lattuale situazione di stasi determinata dalle procedure di redazione dei piani attuativi di settore.
Tali aree attrezzate e aree a parcheggio costituiscono un elemento essenziale per il completamento del sistema infrastrutturale correlato alla pista ciclabile, ormai in gran parte realizzata, quali luoghi di interscambio auto-bici e di aggregazione, al fine di favorire una corretta fruizione del Parco.
Lindividuazione di tali aree mediante un unico piano di settore risulta difficoltosa, dato che dipende dalle opportunità, non prevedibili, di conseguire accordi con i proprietari dei terreni o di acquisire in proprietà gli stessi. Per tale motivo, mediante la presente variante, si rende più flessibile la procedura mantenendo comunque dei limiti di operatività legati al valore o interesse naturalistico; le aree attrezzate e le aree a parcheggio di piccole dimensioni non possono comunque essere realizzate nelle Riserve naturali speciali, nelle Riserve naturali orientate e nelle zone boscate individuate dal Piano di assestamento forestale.
La progettazione dei parcheggi dovrà seguire criteri volti al rispetto di alcuni requisiti qualitativi e di corretto inserimento ambientale, con particolare riguardo alle pavimentazioni, agli elementi di arredo urbano ed alle alberature.
Le modifiche relative agli articoli 17 e 18 si rendono necessarie al fine di aggiornare le Norme di Attuazione sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e dalla l.r. 36/1992, di adeguamento della l.r. 12/1990.
Con la modifica dellarticolo 18 si stabilisce inoltre lintegrazione della cartografia del Piano darea con lintroduzione dellallegato cartografico n. 10 C/bis, il quale norma la porzione di territorio interessata dalla zona agricola speciale per la tutela del Pelobates Fuscus, comprese le zone di ampliamento dellarea protetta.
Norme di attuazione
1. Le Norme di Attuazione del Piano darea del Parco naturale della Valle del Ticino, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 839-2194 del 21 febbraio 1985, sono modificate ed integrate come segue:
1.1. Dopo larticolo 5 (Aree di conservazione dellagricoltura) è inserito il seguente articolo 5 bis: Zona agricola speciale per la tutela del Pelobates Fuscus
Nella zona agricola speciale per la tutela del Pelobates Fuscus, individuata nellallegato cartografico alla presente variante n. 10 C/bis, fino allapprovazione dello specifico piano attuativo di settore, da redigersi a cura dellEnte di gestione del Parco di concerto con i comuni territorialmente interessati, è consentito lo svolgimento delle attività agricole ed i relativi interventi edilizi funzionali, nei termini di cui allarticolo 5, con le seguenti prescrizioni:
a) sui terreni individuati come boscati nellallegato cartografico al Piano darea n. 3 o nel Piano di assestamento forestale valgono le norme previste dal Piano di assestamento forestale; sui terreni non compresi nellallegato cartografico n. 3 o nel Piano di assestamento forestale, ma individuati come boscati dagli strumenti urbanistici comunali, valgono le norme di gestione forestale previste al capitolo 4 della Relazione al Piano darea; sui terreni boscati sono vietate nuove costruzioni di qualsiasi genere e natura; per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui allarticolo 7, comma 2;
b) sono vietati interventi di bonifica agraria;
c) il cambiamento della coltura del riso ad altra coltura è consentito previo parere favorevole dellEnte di gestione del Parco."
1.2. Allarticolo 6 (Aree attrezzate e aree di afflusso), dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:
Le aree attrezzate e le aree di afflusso, per una capienza massima di cinquanta persone, possono essere individuate dallEnte di gestione del Parco e realizzate dallEnte stesso, o da altri soggetti pubblici e privati previo parere favorevole e stipula di convenzione con lEnte, anche senza predisporre i piani attuativi di cui al comma precedente, quando ricadenti allinterno delle aree di conservazione dellagricoltura", delle aree attrezzate e aree di afflusso e di tutte le aree altre, eccetto che nelle zone boscate di cui al Piano di Assestamento forestale."
1.3. Allarticolo 8 (Infrastrutture) i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti commi:
La rete viaria è individuata nellallegato cartografico n. 10 secondo le seguenti tipologie:
a) strade principali: tali strade sono classificate secondo quanto previsto dallarticolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo codice della strada e dallarticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
b) strade pedonali, piste ciclabili, sentieri.
Lindividuazione del sistema della viabilità di cui alla lettera b) del comma 1 e delle aree a parcheggio di nuova realizzazione è effettuata dallEnte di gestione del Parco, sentiti i comuni territorialmente interessati, tramite apposito piano di settore, attuabile anche per stralci riferiti al territorio dei singoli comuni.
Le aree di parcheggio, per una capienza massima pari a venti posti auto, possono essere individuate dallEnte di gestione del Parco e realizzate dallEnte stesso, o da altri soggetti pubblici e privati previo parere favorevole e stipula di convenzione con lEnte, anche senza predisporre il piano di settore di cui al comma precedente, quando ricadenti allinterno delle aree di conservazione dellagricoltura, delle aree attrezzate e aree di afflusso e di tutte le aree altre, eccetto che nelle zone boscate di cui al Piano di assestamento forestale. La pavimentazione dei parcheggi non dovrà determinare aumento dellimpermeabilizzazione del suolo; gli elementi di arredo urbano saranno in legno e le aree saranno mascherate mediante messa a dimora di specie arbustive o arboree autoctone, prestando particolare attenzione, in fase progettuale, allinserimento ambientale."
1.4. Larticolo 17 è sostituito dal seguente articolo:
Il presente Piano, a norma dellarticolo 15 della l.r. 53/1978, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano territoriale; esso costituisce inoltre Piano per il parco di cui allarticolo 25, comma 1, dellarticolo 25 della l. 394/1991.
1.5. Larticolo 18 è sostituito dal seguente articolo:
Le indicazioni contenute nel presente Piano e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano medesimo, che sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello, ai sensi dellarticolo 23 della l.r. 12/1990.
Dalla data di adozione della presente variante di Piano darea trovano applicazione le misure di salvaguardia, previste dalla normativa urbanistica regionale, ai sensi dellarticolo 23 della l.r. 12/1990.
Il presente Piano esplica i suoi effetti anche ai sensi del d.lgs. 42/2004 e pertanto costituisce strumento di tutela a norma dellarticolo 2 della l.r. 20/1989; per le procedure autorizzative valgono le disposizioni di cui allarticolo 13 della legge regionale medesima. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive contenute nel Piano stralcio per lassetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001.
Lallegato cartografico n. 10 C (Tavola di progetto - sistema 3) del Piano darea vigente è integrato e, in parte, modificato con lallegato cartografico 10 C/bis - Tavola di Piano, che costituisce parte integrante della presente variante al Piano darea."
(omissis)
La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)