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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

Deliberazione del Consiglio Regionale 26 ottobre 2004, n. 388 - 30951

Approvazione della variante al Piano d’area del Parco naturale della Valle del Ticino

Punto 7) Proposta di deliberazione n. 444 “Variante al Piano d’area del Parco naturale della Valle del Ticino.

(omissis)

Tale deliberazione, nel testo che segue, è posta in votazione per appello nominale, effettuato mediante procedimento elettronico (allegato conservato agli atti). L’esito -della votazione è il seguente:

Presenti n. 35 Consiglieri

Votanti n. 30 Consiglieri

Hanno votato sì n. 30 Consiglieri

Non hanno partecipato alla votazione n. 5 Consiglieri

Il Consiglio approva

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 (Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino) e, in particolare, l’articolo 15 che prevede la redazione di un Piano d’area per il territorio del Parco naturale della Valle del Ticino;

vista la legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 in materia di aree protette e, in particolare, l’articolo 23, come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, relativo ai Piani d’area;

vista la legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394) e, in particolare, l’articolo 7 sugli strumenti di attuazione delle finalità delle aree protette;

vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 839 - 2194 del 21 febbraio 1985, che ha approvato il Piano d’area del Parco naturale della Valle del Ticino, con la modifica di cui alla DCR n. 41-12842 del 13 novembre 1990;

vista la legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10, che ha ampliato il Parco naturale della Valle del Ticino sull’area denominata “Località Cascina Picchetta” nel Comune di Cameri;

visto che il Piano d’area, secondo quanto stabilito agli articoli 23 della l.r. 12/1990 e 7 della l.r. 36/1992, costituisce Piano per il parco, di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette, avente valore anche di Piano paesistico e di Piano urbanistico sostituendo i Piani paesistici ed i Piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello;

preso atto che la variante al Piano d’area del Parco naturale della Valle del Ticino è stata adottata con la deliberazione n. 17 del 23 giugno 1999 del Consiglio direttivo dell’Ente di gestione del Parco naturale della Valle del Ticino;

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 37 - 10544 del 29 settembre 2003, con la quale sono stati predisposti, al fine di proporne al Consiglio regionale l’approvazione ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 12/1990, gli elaborati definitivi alla variante al Piano d’area del Parco naturale della Valle del Ticino, adottata dal Consiglio direttivo dell’Ente di gestione del Parco naturale con la deliberazione n. 17/1999 avanti citata, così come modificati ed aggiornati a seguito dell’esame condotto dalla Commissione Tecnica Urbanistica e dalla Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali riunite in seduta congiunta;

preso atto che gli elaborati definitivi alla variante al Piano d’area del Parco naturale della Valle del Ticino sono costituiti dalla relazione introduttiva, dalle norme di attuazione e dalla tavola 10 C/bis, che integrano e modificano rispettivamente la relazione, le norme di attuazione e l’allegato cartografico 10 C di cui al Piano d’area del Parco naturale della Valle del Ticino approvato con DCR n. 839 - 2194 del 21 febbraio 1985 e modificato con DCR n. 41- 12842 del 13 novembre 1990;

considerato che il confine del Parco naturale della Valle del Ticino, relativamente alla porzione del territorio del Comune di Cameri interessata dalla variante al Piano d’area, è precisato nella citata tavola 10 C/bis in scala 1:10.000;

sentita la competente Commissione consiliare, che ha preso atto delle assicurazioni fornite dalla Giunta regionale in ordine all’espletamento di tutte le fasi istruttorie previste dall’articolo 23 della l.r. 12/1990, in particolare per quanto attiene alla pubblicizzazione degli atti,

delibera

a) di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come modificato dall’articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, la variante al Piano d’area del Parco naturale della Valle del Ticino, composta dai seguenti elaborati:

- relazione introduttiva

- norme di attuazione

- tavola 10 C/bis (scala 1:10.000)

b) di dare atto che il confine del Parco naturale della Valle del Ticino, relativamente alla porzione del territorio del Comune di Cameri interessata dalla variante al Piano d’area, è precisato nella citata tavola 10 C/bis, allegata alla variante.

La relazione introduttiva, le norme di attuazione e la tavola 10 C/bis costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

REGIONE PIEMONTE
Direzione Turismo - Sport - Parchi
Settore Pianificazione aree protette

SISTEMA REGIONALE DELLE AREE PROTETTE
Legge Regionale 22 marzo 1990, n. 12

PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL TICINO
Legge Regionale 21 agosto 1978, n. 53

PIANA D’AREA VARIANTE

Relazione introduttiva

Procedimento, effetti, validità ed attuazione del piano

Il Piano d’area del Parco naturale della Valle del Ticino è stato formato ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 21 agosto 1978, n. 53 “Istituzione del Parco naturale della Valle del Ticino”; la variante segue ora le disposizioni e le procedure stabilite dall’articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 “Nuove norme in materia di aree protette”, come modificato e integrato dall’articolo 7 della, legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 “Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394".

Il Piano d’area costituisce il Piano per il parco di cui all’articolo 25, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”.

Il Piano d’area, a norma dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 “Norme in materia di beni culturali, ambientali e paesistici”, esplica i suoi effetti come strumento di tutela ai sensi dell’articolo 135 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".

Le funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni, di cui all’articolo 146 del d.lgs. 42/2004, relative agli interventi normati dal Piano, sono subdelegate ai comuni, dotati di Piano regolatore generale approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela e uso del suolo”, a norma della l.r. 20/1989.

Le indicazioni contenute nel Piano d’area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione; il Piano sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 12/1990.

Il Piano ha validità a tempo indeterminato e ad esso possono essere apportate periodiche modifiche.

Il Piano è strumento di previsione, guida ed indirizzo per la gestione dell’area protetta e l’Ente di gestione ha l’obbligo di rendere operative e di fare rispettare le indicazioni in esso contenute.

In caso di ritardi od omissioni da parte dell’Ente di gestione nell’attuazione delle previsioni di Piano, la Giunta regionale, previo invito a provvedere, interviene nominando un Commissario straordinario a norma dell’articolo 20 della l.r. 12/1990.

In caso di gravi inadempienze da parte dell’Ente di gestione, relative alle previsioni contenute nel Piano, la Giunta regionale interviene a norma dell’articolo 20, commi 2 e 3, della l.r. 12/1990, con lo scioglimento degli organi dell’Ente di gestione e con il relativo commissariamento.

Per l’accertamento delle violazioni alla normativa del presente Piano e per l’applicazione delle relative sanzioni si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale”.

Le violazioni alle disposizioni di cui all’articolo 12 della l.r. 53/1978, come modificato dall’articolo i della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 3, sono punite con le sanzioni di cui all’articolo 13 della l.r. 53/1978, come modificato dall’articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15.

Le violazioni alle norme di carattere urbanistico-territoriale sono punite con le sanzioni di cui al titolo VII della l.r. 56/1977 o con le sanzioni amministrative e penali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

Le violazioni alle norme di carattere ambientale, paesistico, forestale ed agricolo, sono punite con le sanzioni previste dalle leggi di settore.

Le violazioni alla normativa di Piano possono comportare altresì l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 16 della l.r. 20/1989.

Ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”, qualora la violazione abbia determinato un “danno ambientale”, su azione promossa dallo Stato o dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo, esso deve essere risarcito nei confronti dello Stato.

Le linee della variante di piano

Questo documento costituisce variante al Piano d’area del Parco naturale della Valle del Ticino approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 839-2194 del 21 febbraio 1985.

Il Piano d’area era già stato modificato, limitatamente al testo del paragrafo 7.2.1 della Relazione, al fine di ovviare ad un errore materiale riportato su una delle schede relative al recupero delle aree di cava, con deliberazione del Consiglio regionale n. 41-12842 del 13 novembre 1990.

La presente variante al Piano d’area, pur mantenendo inalterata la struttura dello stesso, costituisce una prima risposta alla necessità di aggiornare tale strumento di pianificazione territoriale e paesistica, a cui si intende fare seguire una variante complessiva e, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, la revisione generale del Piano d’area.

La variante integra le Norme di Attuazione e le Tavole di Piano in modo da definire le norme d’uso nella porzione di territorio del Comune di Cameri corrispondente all’ampliamento dell’area protetta approvato con legge regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 agosto 1978, n. 53. Ampliamento del Parco naturale della Valle del Ticino” e introduce limitate modifiche ad alcuni articoli.

Per quanto riguarda l’integrazione si provvede ad aggiungere l’articolo 5 bis delle Norme di Attuazione, al fine di normare la parte di territorio oggetto di ampliamento mediante una specifica zonizzazione che tenga conto dei risultati della ricerca svolta per individuare i siti di maggiore presenza del Pelobates Fuscus, specie a rischio di estinzione.

Con la variante si definisce una specifica “Zona agricola speciale per la tutela del Pelobates Fuscus”, per la quale si dettano le condizioni di svolgimento delle attività agricole e, in particolare, si fissano alcune limitazioni transitorie. Queste ultime decadranno con l’approvazione di uno specifico piano di settore, strumento attraverso il quale si prevede di avviare una politica attiva e concordata di tutela e valorizzazione ambientale.

Le modifiche relative agli articoli 6 e 8 si rendono necessarie per consentire di realizzare in tempi contenuti le aree attrezzate e di afflusso e le aree a parcheggio di ridotta dimensione, superando l’attuale situazione di stasi determinata dalle procedure di redazione dei piani attuativi di settore.

Tali aree attrezzate e aree a parcheggio costituiscono un elemento essenziale per il completamento del sistema infrastrutturale correlato alla pista ciclabile, ormai in gran parte realizzata, quali luoghi di interscambio auto-bici e di aggregazione, al fine di favorire una corretta fruizione del Parco.

L’individuazione di tali aree mediante un unico piano di settore risulta difficoltosa, dato che dipende dalle opportunità, non prevedibili, di conseguire accordi con i proprietari dei terreni o di acquisire in proprietà gli stessi. Per tale motivo, mediante la presente variante, si rende più flessibile la procedura mantenendo comunque dei limiti di operatività legati al valore o interesse naturalistico; le aree attrezzate e le aree a parcheggio di piccole dimensioni non possono comunque essere realizzate nelle Riserve naturali speciali, nelle Riserve naturali orientate e nelle zone boscate individuate dal Piano di assestamento forestale.

La progettazione dei parcheggi dovrà seguire criteri volti al rispetto di alcuni requisiti qualitativi e di corretto inserimento ambientale, con particolare riguardo alle pavimentazioni, agli elementi di arredo urbano ed alle alberature.

Le modifiche relative agli articoli 17 e 18 si rendono necessarie al fine di aggiornare le Norme di Attuazione sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge quadro sulle aree protette n. 394 del 1991 e dalla l.r. 36/1992, di adeguamento della l.r. 12/1990.

Con la modifica dell’articolo 18 si stabilisce inoltre l’integrazione della cartografia del Piano d’area con l’introduzione dell’allegato cartografico n. 10 C/bis, il quale norma la porzione di territorio interessata dalla zona agricola speciale per la tutela del Pelobates Fuscus, comprese le zone di ampliamento dell’area protetta.

Norme di attuazione

1. Le Norme di Attuazione del Piano d’area del Parco naturale della Valle del Ticino, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 839-2194 del 21 febbraio 1985, sono modificate ed integrate come segue:

1.1. Dopo l’articolo 5 (Aree di conservazione dell’agricoltura) è inserito il seguente articolo 5 bis: “Zona agricola speciale per la tutela del Pelobates Fuscus

“Nella zona agricola speciale per la tutela del Pelobates Fuscus, individuata nell’allegato cartografico alla presente variante n. 10 C/bis, fino all’approvazione dello specifico piano attuativo di settore, da redigersi a cura dell’Ente di gestione del Parco di concerto con i comuni territorialmente interessati, è consentito lo svolgimento delle attività agricole ed i relativi interventi edilizi funzionali, nei termini di cui all’articolo 5, con le seguenti prescrizioni:

a) sui terreni individuati come boscati nell’allegato cartografico al Piano d’area n. 3 o nel Piano di assestamento forestale valgono le norme previste dal Piano di assestamento forestale; sui terreni non compresi nell’allegato cartografico n. 3 o nel Piano di assestamento forestale, ma individuati come boscati dagli strumenti urbanistici comunali, valgono le norme di gestione forestale previste al capitolo 4 della Relazione al Piano d’area; sui terreni boscati sono vietate nuove costruzioni di qualsiasi genere e natura; per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui all’articolo 7, comma 2;

b) sono vietati interventi di bonifica agraria;

c) il cambiamento della coltura del riso ad altra coltura è consentito previo parere favorevole dell’Ente di gestione del Parco."

1.2. All’articolo 6 (Aree attrezzate e aree di afflusso), dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

“Le aree attrezzate e le aree di afflusso, per una capienza massima di cinquanta persone, possono essere individuate dall’Ente di gestione del Parco e realizzate dall’Ente stesso, o da altri soggetti pubblici e privati previo parere favorevole e stipula di convenzione con l’Ente, anche senza predisporre i piani attuativi di cui al comma precedente, quando ricadenti all’interno delle ”aree di conservazione dell’agricoltura", delle “aree attrezzate e aree di afflusso” e di tutte le “aree altre”, eccetto che nelle zone boscate di cui al Piano di Assestamento forestale."

1.3. All’articolo 8 (Infrastrutture) i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti commi:

“La rete viaria è individuata nell’allegato cartografico n. 10 secondo le seguenti tipologie:

a) strade principali: tali strade sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

b) strade pedonali, piste ciclabili, sentieri.

L’individuazione del sistema della viabilità di cui alla lettera b) del comma 1 e delle aree a parcheggio di nuova realizzazione è effettuata dall’Ente di gestione del Parco, sentiti i comuni territorialmente interessati, tramite apposito piano di settore, attuabile anche per stralci riferiti al territorio dei singoli comuni.

Le aree di parcheggio, per una capienza massima pari a venti posti auto, possono essere individuate dall’Ente di gestione del Parco e realizzate dall’Ente stesso, o da altri soggetti pubblici e privati previo parere favorevole e stipula di convenzione con l’Ente, anche senza predisporre il piano di settore di cui al comma precedente, quando ricadenti all’interno delle “aree di conservazione dell’agricoltura”, delle “aree attrezzate e aree di afflusso” e di tutte le “aree altre”, eccetto che nelle zone boscate di cui al Piano di assestamento forestale. La pavimentazione dei parcheggi non dovrà determinare aumento dell’impermeabilizzazione del suolo; gli elementi di arredo urbano saranno in legno e le aree saranno mascherate mediante messa a dimora di specie arbustive o arboree autoctone, prestando particolare attenzione, in fase progettuale, all’inserimento ambientale."

1.4. L’articolo 17 è sostituito dal seguente articolo:

“Il presente Piano, a norma dell’articolo 15 della l.r. 53/1978, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano territoriale; esso costituisce inoltre Piano per il parco di cui all’articolo 25, comma 1, dell’articolo 25 della l. 394/1991.”

1.5. L’articolo 18 è sostituito dal seguente articolo:

“Le indicazioni contenute nel presente Piano e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione del Piano medesimo, che sostituisce la strumentazione territoriale ed urbanistica di qualsiasi livello, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 12/1990.

Dalla data di adozione della presente variante di Piano d’area trovano applicazione le misure di salvaguardia, previste dalla normativa urbanistica regionale, ai sensi dell’articolo 23 della l.r. 12/1990.

Il presente Piano esplica i suoi effetti anche ai sensi del d.lgs. 42/2004 e pertanto costituisce strumento di tutela a norma dell’articolo 2 della l.r. 20/1989; per le procedure autorizzative valgono le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge regionale medesima. Sono fatte salve eventuali disposizioni più restrittive contenute nel Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po (PAI), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2001.

L’allegato cartografico n. 10 C (Tavola di progetto - sistema 3) del Piano d’area vigente è integrato e, in parte, modificato con l’allegato cartografico 10 C/bis - Tavola di Piano, che costituisce parte integrante della presente variante al Piano d’area."

(omissis)














La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)