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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

Codice 25.9
D.D. 2 settembre 2004, n. 1454

Comune di Belgirate. Nulla osta ai soli fini idraulici per la costruzione di un pontile galleggiante per ormeggio imbarcazioni nello specchio d’acqua antistante l’area demaniale censita al N.C.T. sul mapp. n. 303 del Fg. n. 4. Lago Maggiore - Comune di Belgirate

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che al Comune di Belgirate possa essere rilasciata l’autorizzazione per la realizzazione di un pontile galleggiante nel Lago Maggiore in Comune di Belgirate nello specchio d’acqua antistante il mapp. n. 303 del Fg. n. 4.

Il pontile galleggiante dovrà essere collocato nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da quest’Ufficio, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) il pontile galleggiante dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesta Amministrazione Comunale ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3) l’Amministrazione Comunale di Belgirate è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (Commissione Italo Svizzera, autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico, alla Legge Regionale n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.) e dal Comitato Italo-Svizzero.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole