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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004
Codice 25.9
D.D. 2 settembre 2004, n. 1438
Autorizzazione idraulica n. 133/04 in sanatoria per il mantenimento della scogliera di altezza massima pari a m. 2,60 lungo il rio Acquetta in Comune di Villette (VB). Ditta: Adorna Scavi sas
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Ditta Adorna Scavi sas, con sede in Via Carale, 16 - 28856 Villette, a mantenere la scogliera per unaltezza massima di m 2,60 e comunque fino ad una quota non superiore a quella della linea ferroviaria adiacente e ad arretrare la parte superiore di m 10 dallargine destro del Rio Acquetta, secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1. lautorizzazione si intende accordata con lesclusione di ogni responsabilità dellAmministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso dacqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti dalveo) in quanto resta lobbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona dimposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
2. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sia dellalveo sia delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte ed a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
3. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso dacqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso dacqua interessato;
4. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole