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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

Codice 25.7
D.D. 30 agosto 2004, n. 1416

Società “Cantieri Nautici Solcio” S.p.A.. Nulla osta ai soli fini idraulici per il rinnovo ed ampiamento occupazione area demaniale mediante la posa di un pontile galleggiante in prolungamento al pontile esistente nel Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO), località Solcio

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Che alla Società “Cantieri Nautici Solcio” S.p.A. con sede in Lesa frazione Solcio, Via Al Nivolè n. 1 possa essere rilasciata l’autorizzazione per il rinnovo ed ampliamento di occupazione di area demaniale mediante la posa di un pontile galleggiante in prolungamento al pontile esistente nel Lago Maggiore in Comune di Lesa, nella zona portuale della frazione Solcio nello specchio d’acqua antistante il mapp. n. 854 del Fg. n. 13.

Il pontile galleggiante dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all’istanza in questione che, debitamente vistato da quest’Ufficio, viene restituiti al richiedente, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

1) Il pontile galleggiante dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesta Ditta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall’esecuzione delle opere stesse;

2) dovranno essere eseguiti accurati i calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento;

3) la Società “Cantieri Nautici Solcio” S.p.A. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente nulla osta;

4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l’esercizio dell’Opera regolatrice dell’invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell’acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabili in seguito anche d’intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l’occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all’attuazione dell’opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell’installazione delle strutture sull’area demaniale, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi