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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004
Codice 25.7
D.D. 30 agosto 2004, n. 1416
Società Cantieri Nautici Solcio S.p.A.. Nulla osta ai soli fini idraulici per il rinnovo ed ampiamento occupazione area demaniale mediante la posa di un pontile galleggiante in prolungamento al pontile esistente nel Lago Maggiore in Comune di Lesa (NO), località Solcio
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Che alla Società Cantieri Nautici Solcio S.p.A. con sede in Lesa frazione Solcio, Via Al Nivolè n. 1 possa essere rilasciata lautorizzazione per il rinnovo ed ampliamento di occupazione di area demaniale mediante la posa di un pontile galleggiante in prolungamento al pontile esistente nel Lago Maggiore in Comune di Lesa, nella zona portuale della frazione Solcio nello specchio dacqua antistante il mapp. n. 854 del Fg. n. 13.
Il pontile galleggiante dovrà essere posto nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato allistanza in questione che, debitamente vistato da questUfficio, viene restituiti al richiedente, subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1) Il pontile galleggiante dovrà essere posto in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico di codesta Ditta ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dallesecuzione delle opere stesse;
2) dovranno essere eseguiti accurati i calcoli di verifica della stabilità dellopera in argomento;
3) la Società Cantieri Nautici Solcio S.p.A. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne lAmministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dallesercizio del presente nulla osta;
4) restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e lesercizio dellOpera regolatrice dellinvaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dellacqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonchè a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabili in seguito anche dintesa con il Governo Svizzero.
Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per loccupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente allattuazione dellopera di che trattasi.
Il soggetto autorizzato, prima dellinstallazione delle strutture sullarea demaniale, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui alla L. n. 431/1985 - vincolo paesaggistico, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico, ecc.).
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Piero Teseo Sassi