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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

Codice 26.4
D.D. 17 giugno 2004, n. 301

Lago Maggiore. Autorizzazione al traino di Skibob e Watertoys con unità da diporto. Richiedente: Wagner Johannes

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento regionale “Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore”, il motoscafo modello Quicksilver Commander - della lunghezza di metri 5,00 (numero immatricolazione SW 1317 dotato di motore Mercury (matricola OP 276061) della potenza di KW 44,70 di proprietà del Sig. Wagner Johannes , residente in in D - 77960 Seelbach , Via Im Wiesengrund n.4, ad effettuare il traino traino dei seguenti mezzi: 1) Skibob 2) Watertoys per il numero massimo di persone per i quali sono stati certificati idonei .

L’attività di traino dovrà avvenire sotto la piena responsabilità del comandante l’unità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato nonché nel rispetto delle norme di legge in materia di sci nautico di cui all’articolo 4 del citato Regolamento Regionale.

In particolare:

E’ vietato l’esercizio del traino nello specchio d’acqua compreso tra l’isola Bella e l’Isola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace). Nell’esercizio del traino si osservano le seguenti norme

- la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 150 sia da costa sia dalle isole;

- i conduttori delle unità sono assistiti da persone esperte dei nuoto;

- sulle unità, oltre al conducente ed all’accompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dell’imbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;

- la partenza ed il rientro del mezzo trainato deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione Interna e Merci oppure oltre 150 metri dalla costa;

- durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12;

- l’unità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per l’inversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di salvagente per le persone trainate;

- la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dell’autoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 50;

- le persone trainate devono indossare i giubbotti di salvataggio

- la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 Km/h (25 nodi circa);

- le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;

- il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza dei motore istallato sull’unità;

- è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea.

La presente autorizzazione è valida sino al 31.12.2005.

La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida solo per il periodo sopra indicato ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti