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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004
Codice 26.4
D.D. 17 giugno 2004, n. 301
Lago Maggiore. Autorizzazione al traino di Skibob e Watertoys con unità da diporto. Richiedente: Wagner Johannes
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, per quanto di competenza, ai sensi dellarticolo 4 del Regolamento regionale Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del Lago Maggiore, il motoscafo modello Quicksilver Commander - della lunghezza di metri 5,00 (numero immatricolazione SW 1317 dotato di motore Mercury (matricola OP 276061) della potenza di KW 44,70 di proprietà del Sig. Wagner Johannes , residente in in D - 77960 Seelbach , Via Im Wiesengrund n.4, ad effettuare il traino traino dei seguenti mezzi: 1) Skibob 2) Watertoys per il numero massimo di persone per i quali sono stati certificati idonei .
Lattività di traino dovrà avvenire sotto la piena responsabilità del comandante lunità da diporto, nel rispetto delle norme tecniche, precauzioni e raccomandazioni previste dalla casa costruttrice il mezzo trainato nonché nel rispetto delle norme di legge in materia di sci nautico di cui allarticolo 4 del citato Regolamento Regionale.
In particolare:
E vietato lesercizio del traino nello specchio dacqua compreso tra lisola Bella e lIsola Superiore e la riva antistante più prossima (lido di Carciano - Hotel Lido Palace). Nellesercizio del traino si osservano le seguenti norme
- la pratica del traino è consentita dalle ore 8.00 sino al tramonto con tempo favorevole, sulle acque distanti almeno metri 150 sia da costa sia dalle isole;
- i conduttori delle unità sono assistiti da persone esperte dei nuoto;
- sulle unità, oltre al conducente ed allaccompagnatore esperto di nuoto, può essere trasportato un numero massimo di occupanti pari alla portata dellimbarcazione; nel numero degli occupanti vanno computate anche le persone trainate;
- la partenza ed il rientro del mezzo trainato deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti e da imbarcazioni nonché entro appositi corridoi di lancio concessi dal Settore regionale Navigazione Interna e Merci oppure oltre 150 metri dalla costa;
- durante le varie fasi del traino la distanza tra il mezzo trainante ed il mezzo trainato non deve mai essere inferiore a metri 12;
- lunità da adibire al traino deve essere munita di dispositivo per linversione della marcia e per la messa in folle del motore nonché deve essere dotata di una adeguata cassetta di pronto soccorso e di salvagente per le persone trainate;
- la distanza laterale di sicurezza dagli altri natanti dellautoscafo trainante non deve essere inferiore a metri 50;
- le persone trainate devono indossare i giubbotti di salvataggio
- la velocità massima raggiungibile deve essere quella prevista dalle norme tecniche del mezzo trainato e non può, comunque, superare 45 Km/h (25 nodi circa);
- le unità adibite al traino devono essere munite di dispositivi di traino e di specchietto retrovisore previsti dalle normative vigenti in materia;
- il conduttore deve avere con sé patente nautica valida qualsiasi sia la potenza dei motore istallato sullunità;
- è vietato ostacolare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea.
La presente autorizzazione è valida sino al 31.12.2005.
La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida solo per il periodo sopra indicato ed è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per abuso, senza pregiudizio dalle eventuali azioni penali ed amministrative.
Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti