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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

Codice 26.4
D.D. 17 giugno 2004, n. 296

Art. 96 L.R. 26.4.2000 n. 44 e s.m.i. Lago Maggiore. Comune di Stresa. Parere relativo alla posa di una zattera galleggiante richiesto dal Verbano Yacht Club di Stresa

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 96 della L.R. 26.4.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, all’istanza presentata dal Presidente dell’Associazione Sportiva “Verbano yacht Club”, con sede in Stresa, Frazione Carciano, Strada Nazionale Sempione, 68, relativo alla posa di una zattera galleggiante di mq 5,60.

La collocazione avverrà nello specchio d’acqua prospiciente il mappale 87, foglio n. 36 nel comune di Stresa.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da questo Settore, vengono restituiti al richiedente ed al Comune di Stresa, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

La zattera galleggiante dovrà risultare conforme alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002. Viene assegnato il numero distintivo ST50.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità dell’opera in argomento.

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere. In tale sede l’occupazione di specchio acqueo eccedente la superficie del manufatto dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Navigazione Interna e Merci (con l’indicazione dei mezzi e delle attrezzature presenti in acqua) e potrà essere soggetta a particolari prescrizioni.

I titolari del presente parere hanno altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione l’opera in argomento.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti