Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

Codice 26.4
D.D. 17 giugno 2004, n. 295

Art. 96 L.R. 26.4.2000 n. 44 e s.m.i. Lago Maggiore. Comune di Arona. Parere relativo alla posa di un pontile e di uno scivolo di alaggio richiesto dalla Lega Navale Italiana, Sezione di Arona

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di esprimere ai sensi della lettera a) del comma 1 dell’art. 96 della L.R. 26.4.2000 n. 44 e s.m.i, parere favorevole, a decorrere dalla data del presente provvedimento, all’istanza presentata dal Presidente della Lega Navale Italiana - Sezione di Arona, con sede in Arona, C.so Europa, 26, relativo alla posa di un pontile in parte fisso ed in parte galleggiante di complessivi mq 146,56 e alla realizzazione di uno scivolo di alaggio di mq 75,00.

La collocazione avverrà nello specchio d’acqua prospiciente il mappale 36, foglio n. 29 nel comune di Arona.

L’impianto dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all’istanza in questione che, debitamente vistati da questo Settore, vengono restituiti al richiedente ed al Comune di Arona, subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

Il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel “Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali” emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002. Viene assegnato il numero distintivo A35. Allo scivolo di alaggio viene assegnato il numero distintivo A36.

Il Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.

II presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

I titolari del presente parere sono direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall’esercizio del presente parere.

Dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento.

Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere adottato ogni utile accorgimento volto a garantire la sicurezza della navigazione nell’area di cantiere. In tale sede l’occupazione di specchio acqueo eccedente la superficie dei manufatti dovrà essere preventivamente comunicata al Settore Navigazione Interna e Merci (con l’indicazione dei mezzi e delle attrezzature presenti in acqua) e potrà essere soggetta a particolari prescrizioni.

I titolari dei presente parere hanno altresì l’obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento.

Il presente provvedimento non costituisce titolo all’occupazione dell’area demaniale di che trattasi e pertanto dovrà essere acquisito il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione dell’area in questione.

Il presente parere, che non è cedibile, si intende accordato nei limiti che competono al Settore Navigazione Interna e Merci della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Tommaso Turinetti