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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004
Legge regionale 22 novembre 2004, n. 34.
Interventi per lo sviluppo delle attività produttive.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina, in conformità alla normativa europea e nei limiti delle attribuzioni regionali di cui al titolo V della parte II della Costituzione, gli interventi della Regione per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per lincremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e delloccupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici.
2. La presente legge stabilisce gli obiettivi generali, definisce gli strumenti dintervento e le modalità per la loro attuazione, individua le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento delle finalità indicate al comma 1.
Art. 2.
(Obiettivi)
1. La Regione, in armonia con gli Enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, persegue le finalità di cui allarticolo 1 con interventi diretti a favorire:
a) linternazionalizzazione del sistema produttivo;
b) linnovazione tecnologica e produttiva, commerciale e di mercato, organizzativa e gestionale delle imprese;
c) la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
d) lo sviluppo della società dellinformazione;
e) la crescita dimensionale, la costituzione e la qualificazione di reti di imprese e di subfornitura;
f) la qualificazione, linnovazione nella gestione finanziaria delle imprese e laccesso al credito;
g) lo sviluppo dei sistemi di certificazione aziendale e di gestione e comunicazione della responsabilità sociale e ambientale;
h) lo sviluppo della base produttiva e la costituzione di nuove imprese;
i) i processi di ampliamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione;
l) la sicurezza dei luoghi di lavoro, la tutela ambientale e il risparmio energetico;
m) la localizzazione ottimale, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi;
n) la predisposizione di infrastrutture di servizio al sistema produttivo;
o) la ripresa dellattività produttiva delle imprese danneggiate da eventi calamitosi;
p) la semplificazione e la razionalizzazione degli interventi di politica industriale e la loro integrazione con gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione;
q) la promozione della politica culturale dellimpresa attraverso la creazione di modelli museali e di archivio per finalità di studio, valorizzazione, educazione e formazione.
Art. 3.
(Strumenti dintervento)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui allarticolo 2, la Regione si avvale dei seguenti strumenti:
a) aiuti alle imprese;
b) servizi alle imprese;
c) ingegneria finanziaria;
d) infrastrutture per il sistema produttivo;
e) distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva;
f) creazione dimpresa;
g) progetti strategici;
h) strutture e servizi per linternazionalizzazione;
i) strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico;
l) aiuti per la ripresa delle attività produttive a seguito di eventi calamitosi;
m) programmazione negoziata.
2. La Regione si avvale degli strumenti di cui al comma 1 in modo coerente ed integrato con le proprie competenze, in particolare in materia fiscale e tributaria, di formazione professionale e di politica del lavoro, di normazione in materia urbanistica, ambientale, di sicurezza dei luoghi di lavoro e con gli altri strumenti di politica economica e di regolazione.
3. Le definizioni degli strumenti di intervento elencati al comma 1 sono contenute nellAllegato A.
Art. 4.
(Tipologie dintervento)
1. Per lattivazione degli strumenti indicati allarticolo 3 la Regione utilizza le seguenti tipologie di intervento:
a) contributi in conto capitale;
b) contributi in conto interessi;
c) finanziamenti a tasso agevolato mediante fondo rotativo;
d) agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
e) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;
f) promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese;
g) promozione e finanziamento di progetti;
h) costituzione, partecipazione e finanziamento di strutture pubbliche, private o miste;
i) altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.
Art. 5.
(Beneficiari degli interventi)
1. I beneficiari degli interventi elencati allarticolo 4 sono:
a) le imprese, singole o associate;
b) le strutture di servizio alle imprese;
c) gli investitori istituzionali e le finanziarie di sviluppo;
d) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;
e) gli enti e gli organismi promossi o partecipati dalla Regione o dagli Enti locali;
f) gli Enti locali e gli altri enti pubblici;
g) le società consortili a maggioranza pubblica, le società di intervento a controllo pubblico;
h) i parchi scientifici e tecnologici, gli incubatori dimpresa;
i) le università, il politecnico, gli enti di ricerca pubblici ed i centri di ricerca pubblici e privati;
l) i soggetti che intendano avviare nuove attività imprenditoriali;
m) le forme associative e consortili fra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l).
Art. 6.
(Programmazione degli strumenti dintervento)
1. Nellambito delle risorse previste dalla legge finanziaria regionale e sulla base degli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive formulati dal Consiglio regionale, contenuti nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) e negli altri strumenti di programmazione previsti ai sensi di legge, la Giunta regionale adotta, con riferimento a tutti gli ambiti economico-produttivi interessati, un programma pluriennale dintervento che indica gli strumenti da attivare nel periodo di riferimento e quantifica le relative risorse finanziarie.
2. Il programma pluriennale dintervento, prima delladozione, è sottoposto al parere del Comitato per le attività produttive di cui allarticolo 19, comma 2, legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 di attuazione del decreto legislativo 112/1998, e al parere vincolante della Commissione consiliare competente che si esprimono inderogabilmente entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il programma pluriennale dintervento è aggiornato in relazione alle mutate esigenze del quadro economico regionale, con le stesse procedure previste ai commi 1 e 2.
Art. 7.
(Gestione degli strumenti dintervento)
1. Gli strumenti dintervento di cui allarticolo 3 sono gestiti con le seguenti modalità alternative:
a) gestione diretta;
b) gestione mediante enti strumentali;
c) gestione mediante soggetti terzi.
Art. 8.
(Attuazione degli strumenti dintervento)
1. La Giunta regionale, salvo i casi in cui lo Statuto attribuisca esplicitamente la competenza al Consiglio, stabilisce i contenuti tecnici, i beneficiari ed requisiti daccesso, le procedure attuative degli strumenti dintervento previsti dalla presente legge.
2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1 sono, ove prescritto, notificati o comunicati alla Commissione europea ai sensi della normativa comunitaria vigente.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate, nelle materie di cui allarticolo 117, comma 3, della Costituzione, in osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
Art. 9.
(Definizione di micro, piccola e media impresa)
1. Ai fini dellapplicazione della presente legge, si definiscono micro, piccole e medie le imprese aventi i requisiti dimensionali previsti dalla disciplina comunitaria e dalla normativa nazionale.
Art. 10.
(Assistenza tecnica)
1. Per lattuazione della presente legge, le strutture regionali competenti hanno facoltà di ricorrere ad ausili esterni qualificati per:
a) la realizzazione di studi;
b) lattività di assistenza e informazione destinate ai beneficiari degli interventi;
c) lacquisizione di consulenze specialistiche;
d) linstallazione ed il funzionamento di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza ed il monitoraggio degli strumenti di intervento attivati.
2. Le attività indicate al comma 1 sono finanziate a valere sui fondi di cui allarticolo 17, comma 3.
Art. 11.
(Controlli, revoche, monitoraggi)
1. I controlli, le revoche, i monitoraggi degli aiuti, delle agevolazioni, dei contributi, dei finanziamenti e di ogni altro intervento concesso in applicazione della presente legge sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale.
2. Per la realizzazione delle attività di studio, ricerca e monitoraggio, la Regione si avvale dellOsservatorio regionale settori produttivi industriali di cui allarticolo 22 della l.r. 44/2000 ed altre analoghe strutture costituite con riferimento agli obiettivi prioritari evidenziati in sede di programmazione.
Art. 12.
(Sanzioni)
1. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, in misura compresa fra un trentesimo ed un terzo dellimporto dellintervento concesso, per le seguenti violazioni e inadempienze:
a) dichiarazioni mendaci riguardo la sussistenza od omessa comunicazione della sopravvenuta perdita di uno o più dei presupposti ovvero dei requisiti di fatto o di diritto richiesti per laccesso alle tipologie di intervento previste dallarticolo 4 o per lerogazione dellintervento;
b) mancata esibizione di documentazione essenziale, richiesta in corso di realizzazione o a conclusione delliniziativa, dellinvestimento, del programma o del progetto ammessi a beneficiare delle tipologie di intervento previste dallarticolo 4;
c) mancata corrispondenza di elementi qualitativi o quantitativi rispetto a quelli dichiarati ed assunti a riferimento per la formazione di graduatorie o per la quantificazione del beneficio accordato nellambito delle tipologie di cui allarticolo 4 ed afferenti il beneficiario dellintervento ovvero liniziativa, linvestimento od il programma od il progetto ammessi al beneficio;
d) violazione del divieto di cumulo di benefici concessi in base alla presente legge con altri di qualsiasi genere e natura concessi o percepiti per lo stesso progetto, programma, iniziativa o investimento, in base a norme comunitarie, statali e regionali o a provvedimenti di Enti o Istituzioni pubbliche;
e) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del divieto di alienazione o cessione, a qualsiasi titolo, dei beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui allarticolo 4 prima dello scadere del termine stabilito dagli atti di cui allarticolo 8, dal bando, dallatto di concessione o dalla convenzione che regolamenta lerogazione del beneficio, la realizzazione dellinvestimento, delliniziativa, del programma o progetto;
f) violazione, fuori dai casi di espressa autorizzazione, del vincolo di destinazione e duso imposto sui beni realizzati o acquistati con il concorso dei benefici di cui allarticolo 4, prima dello scadere del termine prescritto dagli atti di cui allarticolo 8, dal bando, dallatto di concessione o dalla convenzione che regolamenta lerogazione del beneficio, la realizzazione dellinvestimento, delliniziativa, del programma o progetto;
g) violazione, salvo i casi di espressa autorizzazione, del divieto di trasferimento fuori dal territorio della Regione, dei beni al cui acquisto o alla cui realizzazione abbiano concorso i benefici previsti dalla presente legge ovvero della struttura, dellimpresa o dellimpianto produttivo cui tali beni accedono;
h) grave inadempimento di obblighi o violazione di divieti imposti dagli atti di cui allarticolo 8, dal bando, dallatto di concessione o dalla convenzione che regolamenta lerogazione del beneficio, la realizzazione delliniziativa, del programma o progetto ammesso al beneficio ed inerenti la tempistica o le modalità di realizzazione, di fruizione e di gestione delliniziativa, dellinvestimento, del programma o progetto.
2. In caso di reiterazione dellillecito, la sanzione amministrativa pecuniaria applicata è compresa in misura fra un decimo e la metà dellimporto dellintervento indebitamente fruito.
Art. 13.
(Attività di informazione)
1. La Giunta regionale promuove, sia mediante le proprie strutture, sia in cooperazione con gli Enti locali e gli sportelli unici comunali per le attività produttive, linformazione ai potenziali beneficiari in ordine agli interventi attivati ed alle modalità di accesso agli strumenti previsti dalla presente legge.
Art. 14.
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo del sistema produttivo, delloccupazione, in un contesto ecosostenibile.
2. A tal fine la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente una relazione annuale nella quale, per ciascuno degli strumenti dintervento attivati nellanno precedente, fornisce le seguenti informazioni:
a) le dotazioni finanziarie assegnate allo strumento e il loro tasso di utilizzo;
b) le modalità organizzative e procedurali adottate per lattivazione e la gestione dello strumento dintervento, i costi e i tempi di durata dei procedimenti;
c) la tipologia ed il numero dei beneficiari e la tipologia e lentità degli investimenti attivati;
d) le criticità emerse nella realizzazione dellintervento e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale adottati in risposta a tali criticità.
3. Decorso un anno dalla scadenza del periodo di riferimento di ciascun Programma pluriennale, la relazione documenta inoltre le ricadute sul sistema economico regionale degli interventi attivati in tale periodo, e fornisce in particolare le seguenti informazioni:
a) il contributo dato dagli interventi al perseguimento degli obiettivi di cui allarticolo 2;
b) levoluzione occupazionale attribuibile allattuazione degli interventi, nel loro complesso e singolarmente per gli interventi di maggiore rilevanza;
c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo lefficacia dei singoli strumenti dintervento nel favorire lo sviluppo del sistema produttivo e delloccupazione.
4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono lesame.
5. Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie allespletamento delle attività previste ai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sui fondi di cui allarticolo 17, comma 3.
Art. 15.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le risorse finanziarie rese disponibili da beneficiari finali o da soggetti gestori, inclusi i rientri da fondi rotativi o di garanzia, derivanti da fondi previsti dalle leggi abrogate ai sensi dellarticolo 16 o da fondi destinati al finanziamento di strumenti dintervento previsti nei documenti unici di programmazione (DOCUP), di cui ai regolamenti CE 2052/1988, 2081/1993 e 1260/1999, affluiscono, dal momento dellabrogazione o dal momento di conclusione del DOCUP e nel rispetto delle norme di contabilità, al bilancio regionale e sono destinate al finanziamento dei fondi di cui allarticolo 17, comma 3.
2. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a variare il bilancio di previsione con proprio atto amministrativo ai sensi dellarticolo 53 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
3. La Giunta regionale, nellambito del programma previsto dallarticolo 6 ed in deroga a quanto stabilito dal comma 1, può confermare lassegnazione delle risorse a Finpiemonte s.p.a. per il finanziamento di strumenti dintervento corrispondenti a quelli previsti in DOCUP conclusi.
Art. 16.
(Abrogazioni)
1. Decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 (Interventi a favore dei Comuni e dei Consorzi di Enti locali per la costituzione di aree industriali attrezzate);
b) legge regionale 2 giugno 1978, n. 28 (Interventi a favore delle attività produttive nelle zone colpite dalle alluvioni dellottobre 1977, nella Provincia di Alessandria);
c) legge regionale 11 agosto 1978, n. 50 (Estensione degli interventi di cui alla legge regionale 9 aprile 1975, n. 21 ai Comuni ed ai Consorzi di Enti locali esistenti o costituiti nellarea comprensoriale del Verbano-Cusio-Ossola);
d) legge regionale 24 aprile 1979, n. 20 (Realizzazione infrastruttura di trasporto del metano nel Comprensorio di Mondovì per larea industriale attrezzata);
e) legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 (Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale);
f) legge regionale 22 maggio 1980, n. 58 (Modificazioni alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 Interventi per il riequilibrio regionale del sistema industriale);
g) lettera o) comma 1, articolo 67 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato);
h) legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi locali di imprese nei distretti industriali del Piemonte).
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle leggi abrogate.
Art. 17.
(Norma finanziaria)
1. Per il finanziamento delle attività previste dalla presente legge si provvede, per lanno finanziario 2004, con le risorse iscritte nel bilancio di previsione per lanno 2004 e, per gli anni finanziari 2005 e 2006, con le dotazioni finanziarie stanziate nel bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006, alle Unità previsionali di base (UPB) 16011 (Industria Osservatorio settori produttivi industriali - Titolo I - spese correnti), 16012 (Industria Osservatorio settori produttivi industriali - Titolo II - spese di investimento), 16021 (Industria Valorizzazione sistemi produttivi locali - Titolo I - spese correnti), 16022 (Industria Valorizzazione sistemi produttivi locali - Titolo II - spese di investimento), 16031 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI - Titolo I - spese correnti), 16032 (Industria Promozione e sviluppo delle PMI - Titolo II - spese di investimento) e 16992 (Industria Direzione - Titolo II - spese di investimento).
2. Le risorse di cui al comma 1 sono integrate con gli stanziamenti del fondo per gli investimenti istituito con larticolo 4 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003), del fondo speciale per i settori industriali in crisi istituito con larticolo 5 della l.r. 2/2003 e del fondo per la ricerca e lo sviluppo istituito con larticolo 7 della l.r. 2/2003, fondi iscritti nelle UPB 16021 e 16032 del bilancio di previsione per lanno finanziario 2004, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per lanno 2004).
3. Allentrata in vigore della presente legge vengono istituiti nelle UPB 09011 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo I - spese correnti) e 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci - Titolo II - spese di investimento), il Fondo unico per le politiche industriali di parte corrente e il Fondo unico per le politiche industriali per gli investimenti, allinterno dei quali confluiscono, per lanno 2004, le risorse stanziate e non ancora impegnate dei fondi di cui al comma 2.
4. In ottemperanza a quanto previsto dallarticolo 8 della l.r. 7/2001, gli stanziamenti dei fondi di cui al comma 3 sono stabiliti annualmente con la legge finanziaria regionale.
5. Con provvedimento amministrativo la Giunta regionale provvede al prelievo dai fondi unici per le politiche industriali per la collocazione in appositi capitoli presenti o da costituirsi nelle UPB di cui comma 1, nel rispetto dei sistemi di codifica previsti dal sistema di contabilità regionale e nazionale e che confluiscono in una medesima funzione obiettivo in ottemperanza a quanto disposto dallarticolo 24, comma 7 della l.r. 7/2001.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 22 novembre 2004
Enzo Ghigo
Allegato (fare riferimento al file PDF) A.
(articolo 3, comma 3)
Definizione degli strumenti di intervento
a) aiuti alle imprese: trasferimenti di risorse pubbliche alle imprese,
singole od associate, al fine di agevolarne gli investimenti, lo sviluppo,
il posizionamento sui mercati, la qualificazione, la riconversione nonché
per il perseguimento degli altri obiettivi indicati allarticolo 2;
b) servizi alle imprese: consulenze e servizi strategici caratterizzati
da un alto contenuto specialistico, finalizzati al rafforzamento della
competitività delle imprese, con particolare riferimento alle consulenze
di direzione e organizzazione aziendale, alle consulenze per la ricerca,
linnovazione e il trasferimento tecnologico, alle consulenze per lottenimento
dei brevetti, alle consulenze in materia finanziaria e amministrativa,
alle consulenze in materia di programmazione aziendale, ai servizi di marketing,
allintroduzione e certificazione di sistemi di qualità, allintroduzione
di sistemi di contabilità innovativa, alla certificazione di bilancio e
della responsabilità sociale ed ambientale, ai servizi di scoring e rating;
c) ingegneria finanziaria:
1) prestiti partecipativi: finanziamenti concessi a piccole e medie imprese a fronte di programmi di investimento e di sviluppo produttivo ed occupazionale, di ampliamento dellimpresa e di introduzione di innovazioni tecnologiche, legati a piani di incremento patrimoniale dellimpresa;
2) fondi chiusi: strumenti finanziari per la raccolta di capitali presso investitori istituzionali (quali fondazioni, compagnie assicurative, fondi pensione) e presso soggetti privati, da investire in imprese non quotate ad alto potenziale di sviluppo;
3) supporto alle imprese finalizzato allaccesso ai finanziamenti mediante iniziative e interventi, diretti od indiretti, che agevolino le imprese beneficiarie nellaccesso ai finanziamenti o che consentano loro di ottenere una miglior valutazione di solidità nellaccesso al credito;
4) altri interventi di sostegno alla capitalizzazione delle imprese, di
supporto per laccesso al credito ed al mercato dei capitali;
d) infrastrutture per il sistema produttivo:
1) aree e siti per linsediamento di attività produttive ed, in particolare:
1.1) aree attrezzate per attività economico-produttive destinate allinsediamento, in condizioni di compatibilità ambientale, di impianti produttivi industriali, artigianali e di servizi nonché, parzialmente, di attività commerciali;
1.2) aree ecologicamente attrezzate destinate allinsediamento di impianti produttivi industriali, artigianali e di servizi nonché, parzialmente, di attività commerciali, caratterizzate da una gestione centralizzata ed unitaria di servizi ed infrastrutture, ivi compresi gli impianti comuni per lefficiente soddisfacimento del fabbisogno energetico delle imprese insediate, atti a garantire il corretto utilizzo delle risorse, la prevenzione e la riduzione integrate dellinquinamento dellaria, dellacqua e del suolo, il risparmio energetico, la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti, nonché la tutela della salute e della sicurezza, dotate di un sistema di monitoraggio costante delle emissioni inquinanti;
2) centri per servizi comuni alle imprese: strutture localizzate di norma in aree per insediamenti produttivi e finalizzate a fornire alle imprese i principali servizi necessari a soddisfare le esigenze di una moderna attività imprenditoriale;
3) recupero siti dismessi o degradati: recupero di aree, edifici ed altri immobili non più utilizzati od utilizzabili od in situazioni di degrado edilizio-urbanistico e socio-economico, da destinare allinsediamento di attività economico-produttive;
4) parchi scientifici e tecnologici: organizzazioni di risorse materiali ed immateriali che svolgono attività di ricerca (industriale e pre-competitiva) e sviluppo, trasferimento tecnologico, anche in ambito internazionale, tra il mondo della ricerca e delle imprese, attrazione ed insediamento di imprese innovative, alta formazione;
5) incubatori dimpresa: infrastrutture dedicate a favorire la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, mediante linsediamento di servizi per la creazione dimpresa e di accompagnamento nonché di spazi fisici per linsediamento iniziale e temporaneo di nuove imprese;
6) reti infrastrutturali a servizio dei sistemi produttivi: reti e piattaforme di comunicazione tra imprese e tra queste e gli enti pubblici, gli utenti e i consumatori, reti energetiche, reti e nodi logistici, reti idriche, reti per la gestione ambientale;
7) altre strutture od infrastrutture, fisiche o virtuali, idonee a supportare
il sistema delle imprese;
e) distretti industriali, filiere produttive e poli di specializzazione produttiva:
1) distretti industriali: contesti produttivi omogenei, caratterizzati da unelevata concentrazione di imprese industriali, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, da una peculiare organizzazione interna nonché dalla specializzazione produttiva dei sistemi di imprese;
2) filiere produttive: insiemi di imprese di produzione e di servizio alla produzione nonché dei soggetti scientifici e istituzionali esterni alla catena del valore propriamente detta, ma detentori di competenze determinanti nel renderla efficiente, le cui attività sono necessarie alla produzione di un bene finale, in un quadro di interazione e integrazione plurisettoriale, multifunzionale e di rapporti di fornitura e subfornitura a diversi livelli di coordinamento;
3) poli di specializzazione produttiva: realtà territoriali che, pur prive
dei requisiti di distretto industriale di cui al numero 1) della presente
lettera, sono caratterizzate da specializzazione produttiva e da elevato
livello tecnologico;
f) creazione dimpresa: insieme delle attività, dei servizi e degli investimenti
necessari per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese, ivi comprese quelle
finalizzate allutilizzazione industriale dei risultati della ricerca universitaria
(spin-off accademici);
g) progetti strategici: iniziative ed interventi di rilevanza regionale
e di importanza strategica, idonei, come tali, ad insediare nuove matrici
tecnologico-produttive o a rinnovare le capacità produttive, scientifiche
e tecnologiche già disponibili ed a consolidare la collocazione internazionale
del sistema economico regionale;
h) strutture e servizi per linternazionalizzazione: strutture e attività
volte a favorire linternazionalizzazione attiva e passiva del sistema
produttivo regionale, la penetrazione e la cooperazione commerciale sui
mercati mondiali da parte delle imprese piemontesi, la loro partecipazione
a gare internazionali ed a sviluppare attività promozionali di rilievo
regionale;
i) strutture e servizi per la ricerca di base e industriale, lo sviluppo
e il trasferimento tecnologico: strutture e attività volte a favorire la
produzione e diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche a
favore del sistema produttivo;
l) aiuti per la ripresa delle attività produttive a seguito di eventi calamitosi:
interventi di sostegno finanziario, destinati alle imprese gravemente danneggiate
da calamità naturali, al fine di consentirne limmediata ripresa dellattività
produttiva, a condizione che il riconoscimento della sussistenza di evento
grave e calamitoso sia dichiarato dalle autorità competenti;
m) programmazione negoziata: azioni ed interventi di promozione e sviluppo del territorio, che coinvolgano una molteplicità di soggetti pubblici e privati e comportino attività decisionali complesse nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, da realizzarsi mediante intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro, patti territoriali, contratti di programma, contratti darea, progetti integrati di sviluppo socio-economico di area, patti per la competitività nonché altre forme di intervento basate su accordi o concertazione tra enti pubblici, imprese ed altri soggetti privati.
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 523.
Promozione e sostegno delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico.
- Presentata dal Consigliere Costantino Giordano il 1° aprile 2003.
- Assegnato alla VII Commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva il 9 aprile 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
Disegno di legge n. 585.
Interventi per lo sviluppo delle attività produttive.
- Presentato dalla Giunta regionale il 29 ottobre 2003.
- Assegnato alla VII Commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva il 5 novembre 2003.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo unificato licenziato dalla Commissione referente il 12 luglio 2004 con relazione di Cesare Maurizio Valvo.
- Approvato in Aula l11 novembre 2004, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati. Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 6
- Il testo vigente dellarticolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000 è il seguente:
Art. 19. (Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)
1. (omissis)
2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nellesercizio delle funzioni di cui allarticolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività produttive costituito nellambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta allorgano regionale competente alladozione dellatto.".
Nota allarticolo 8
- Il testo dellarticolo 117, comma 3, della Costituzione è il seguente:
Art. 117.
1-2. (omissis)
3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con lUnione europea delle Regioni; commercio con lestero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva lautonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno allinnovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dellenergia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
4-9. (omissis)".
Nota allarticolo 11
- Il testo vigente dellarticolo 22 della l.r. 44/2000 è il seguente:
Art. 22. (Istituzione dellOsservatorio regionale settori produttivi industriali)
1. La Regione Piemonte promuove unattività permanente di analisi, di studio e di informazione sul sistema industriale piemontese. A tal fine è istituito lOsservatorio regionale settori produttivi industriali (di seguito: Osservatorio), a cui partecipano le province, secondo le modalità stabilite dalla Conferenza permanente Regione-autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, con sede presso la competente Direzione regionale, con compiti di analisi e studio sullandamento congiunturale, e sulle prospettive del sistema industriale piemontese nel contesto economico regionale, nazionale ed internazionale.
2. Lattività dellOsservatorio è finalizzata in particolare a:
a) fornire il necessario supporto conoscitivo alla programmazione regionale;
b) conseguire unadeguata conoscenza del sistema industriale piemontese, delle sue articolazioni settoriali e territoriali e della sua prevedibile evoluzione;
c) effettuare il monitoraggio e la valutazione degli interventi attivati dalla Regione a favore dellindustria piemontese;
d) rilevare le necessità espresse dal sistema delle imprese che possono essere soddisfatte dallintervento pubblico ed il livello di gradimento degli interventi attivati;
e) fornire informazioni alle imprese anche mediante gli sportelli unici comunali, così come previsto dallarticolo 23, comma 2, del d.lgs. n. 112/1998, e ad altri soggetti interessati;
f) realizzare un sistema informativo regionale, in raccordo e connessione con analoghe strutture nazionali, regionali, di enti locali, del sistema camerale, delle associazioni imprenditoriali, dellamministrazione regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 2, lOsservatorio cura la raccolta e laggiornamento delle informazioni in ordine ai principali indicatori sullindustria piemontese; promuove e realizza indagini, ricerche e studi in materia; favorisce e attua linformazione ed il confronto mediante adeguate forme di diffusione dei dati ed organizzando convegni e seminari. LOsservatorio può ricorrere, mediante convenzione, allapporto di enti, istituzioni anche private, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, istituti di ricerca, università, società, esperti muniti di adeguata competenza od avvalersi di consorzi, agenzie, istituti e società a partecipazione regionale o comunque finanziati dalla Regione.
4. LOsservatorio si avvale dellapporto di una commissione tecnico - scientifica la cui composizione e durata è definita dal responsabile della competente Direzione regionale con proprio provvedimento che ne determina altresì le modalità di funzionamento; la Giunta regionale provvede a nominarne i componenti ed a fissarne gli eventuali compensi.
5. La commissione tecnico-scientifica svolge funzioni consultive e propositive a supporto dellOsservatorio.
6. Per lo svolgimento della propria attività lOsservatorio opera in stretto raccordo con gli altri osservatori istituiti dalla Regione.
7. La Giunta regionale approva il programma di attività, di norma biennale, dellOsservatorio, predisposto dalla competente Direzione regionale e lo comunica alla Commissione consiliare competente.".
Nota allarticolo 15
- Il testo vigente dellarticolo 53 della l.r. 7/2001 è il seguente:
Art. 53 (Altri fondi statali)
1. Le somme assegnate dallo Stato alla Regione al di fuori delle ipotesi previste nellarticolo 52, nonché sulla base dei provvedimenti legislativi attuativi dellarticolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale), sono accertate e impegnate nel bilancio annuale, ovvero previste nel bilancio pluriennale, in unità previsionali di base coerentemente con le finalità delle assegnazioni.
2. Le spese correlate alle assegnazioni di cui al comma 4 sono effettuate per il raggiungimento degli obiettivi che costituiscono il presupposto dellassegnazione. Conseguentemente, le somme restano nel bilancio della Regione fino a che gli obiettivi non siano raggiunti, ovvero si accerti, con specifica deliberazione della Giunta, limpossibilità del loro raggiungimento.
3. Ove, dopo il raggiungimento degli obiettivi o dopo il conseguimento delle finalità per le quali le somme sono state assegnate, si accertino economie sul totale delle somme conferite, la Regione destina tali economie, con specifica deliberazione della Giunta, a integrazione di stanziamenti disposti per il raggiungimento di finalità similari. La deliberazione è inviata al Ministero che ha assegnato i fondi per le conseguenti rettifiche, ove doccorrenza, del bilancio dello Stato.
4. Nel caso di assegnazione di fondi dello Stato per finalità specifiche, la Regione ha facoltà di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme le disposizioni delle leggi statali che disciplinano lassegnazione.
5. La Regione ha, altresì, facoltà, qualora abbia erogato in un esercizio somme eccedenti quelle dello Stato, a norma del comma 4, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
6. La Regione può, in relazione allepoca in cui avviene lassegnazione dei fondi statali per finalità specifiche, attribuire le relative spese alla competenza dellesercizio immediatamente successivo, allorché non sia possibile far luogo allimpegno di tali spese, a norma dellarticolo 31, entro il termine dellesercizio nel corso del quale ha luogo lassegnazione.
7. Tutte le altre somme assegnate dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo il caso di assegnazioni vincolate per calamità naturali e per interventi di interesse nazionale.".