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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

Codice 18.2
D.D. 15 novembre 2004, n. 202

Aggiornamento dei limiti massimi di costo per gli interventi di Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Sovvenzionata

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

1) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata finanziati ai sensi della legge n° 179/92 - VIII Programma, per quelli finanziati dalle economie del quadriennio 1992-95 (VIII programma di edilizia agevolata) nonché per quelli finanziati in attuazione del D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27.12.2001, n. 2523 - Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto”, i cui lavori sono iniziati dopo il 30 giugno 2004, i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2003 ed il mese di giugno 2004, così come indicato sull’allegato “A” alla determinazione.

Nell’allegato “A” sono altresì riportati i limiti massimi di costo vigenti per gli interventi finanziati con le leggi regionali 6.8.1996 n. 59 (F.I.P. 1996), 24.3.1997 n. 16 (F.I.P. 1997) e 6.12.1999 n° 31 (FIP 1999).

2) di aggiornare, per gli interventi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata i cui lavori sono stati appaltati dopo il 30 giugno 2004, i massimali di costo sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2003 ed il mese di giugno 2004, così come indicato sull’allegato “B” alla determinazione.

3) di aggiornare, relativamente agli immobili da recuperare per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, il costo di acquisizione riferito a metro quadrato di superficie complessiva sulla base della variazione percentuale fatta registrare dall’indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale fra il mese di giugno 2003 e il mese di giugno 2004, così come indicato sull’allegato “B” alla determinazione.

4) applicare per gli interventi finanziati in attuazione del bando approvato con la D.G.R. 82-10248 del 1.8.2003 (legge 8.2.2001 n. 21, Contratti di Quartiere II) i massimali di costo di cui all’allegato “A” per l’edilizia residenziale pubblica agevolata e all’allegato “B” per l’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Gli allegati “A” e “B” fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 8 della L.R. 51/97, dell’art.65 dello Statuto e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Giuseppina Franzo

Allegato