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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2004, n. 69-14070

L.R. n. 51/1997, art. 17, comma 1 lettera c). Assegnazione per l’anno 2004 alla Direzione Commercio e Artigianto delle risorse per la concessione dei contributi all’EBAP e all’ EBAP Formazione ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 21/97 e s.m.i. Criteri per la concessione e accantonamento contabile di Euro 1.025.823,00 sul cap. 14525, UPB 17071

A relazione dell’Assessore Laratore:

Premesso che:

l’art. 22 della L.R. n. 21/1997, come modificato dall’art. 4 della L.R. n. 31/2004, prevede che la Regione conceda contributi integrativi all’EBAP (Ente bilaterale dell’artigianato piemontese) e all’EBAP Formazione;

il comma 2 del citato articolo prevede che “i contributi regionali sono determinati annualmente, nel limite massimo di spesa autorizzato con la legge di approvazione del bilancio regionale e sono concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti” dei citati Enti, “per l’attuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:

a) incoraggiare l’esecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali

b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale

c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dell’attività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario e imprevisto

d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico e professionale

e) favorire il sostegno ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane piemontesi sospesi dal lavoro a seguito di situazioni straordinarie e prolungate di crisi settoriali.";

a seguito di accordi sindacali sottoscritti a livello regionale, l’EBAP corrisponde ai lavoratori dipendenti delle aziende artigiane piemontesi associate all’EBAP stesso, sospesi dal lavoro a seguito di crisi congiunturale, integrazioni al reddito che, sommate al trattamento di disoccupazione ordinaria corrisposto dall’INPS hanno assicurato agli stessi lavoratori circa l’80% del salario; le sospensioni lavorative sono attivabili per un massimo di 624 ore annue per dipendente;

gli interventi dell’EBAP si sono intensificati nell’ultimo biennio, con l’aggravarsi della situazione economica ed in particolare a seguito della crisi nei settori metalmeccanico e filiera dell’auto, tessile ed orafo;

preso atto che l’EBAP svolge un ruolo di ammortizzatore sociale a favore del settore artigiano, per il quale non è previsto l’intervento della cassa integrazione guadagni, nell’ambito del Progetto Piemonte e della concertazione fra le parti sociali la Regione ha individuato, fra gli strumenti di intervento per fronteggiare la crisi dei citati settori, l’assegnazione di un contributo all’EBAP, stanziando sul bilancio regionale 2004 le risorse necessarie;

a seguito dell’ordine del giorno n. 805/2003 approvato dal Consiglio regionale, in materia di “Intervento a favore dei lavoratori delle aziende artigiane in crisi”, le rappresentanze regionali delle imprese e dei lavoratori artigiani hanno sottoscritto un accordo sindacale, in data 9 gennaio 2004, dando mandato all’EBAP per la presentazione alla Regione di un progetto “Intervento straordinario a favore dei settori artigiani Metalmeccanico-filiera dell’auto, Tessile, Orafo”;

i contenuti del Progetto citato, presentato alla Regione in data 20 gennaio 2004, sono ritenuti coerenti con le finalità dell’art. 22, comma 2, lettera e), della L.R. n. 21/1997, e con gli indirizzi regionali di intervento a sostegno dei settori in crisi;

con riferimento alle finalità dell’art. 22, comma 2, lettera d), della L.R. n. 21/1997, verrà ulteriormente sviluppato nel corrente anno il progetto pluriennale di EBAP Formazione relativo a Formazione e informazione sul D.Lgs n. 626/1994, tramite la realizzazione, stampa e distribuzione di manuali di settore e di altro materiale informativo sulla sicurezza , destinati agli operatori e ai lavoratori dipendenti del comparto artigiano, già oggetto dei contributi regionali negli anni scorsi e che si ritiene opportuno continuare a sostenere;

si rende pertanto necessario:

ripartire le risorse stanziate sul bilancio regionale a favore di EBAP e di EBAP Formazione tra le tipologie di intervento descritte;

definire i criteri per la concessione dei contributi all’EBAP per l’attuazione del Progetto “Intervento straordinario a favore dei settori artigiani Metalmeccanico-filiera dell’auto, Tessile, Orafo”;

provvedere all’assegnazione alla Direzione regionale competente e all’accantonamento contabile delle risorse stanziate a bilancio per le finalità sopra descritte.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale

vista la L.R. n. 51/1997,

con voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:

di assegnare alla Direzione Commercio e Artigianato le risorse, pari a euro 1.025.823,00, disponibili sul capitolo 14525 del Bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004-2006, occorrenti per la concessione dei contributi all’EBAP e all’EBAP Formazione, ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.21/1997 e s.m.i.;

di disporre la registrazione dell’accantonamento contabile di euro 1.025.823,00 sul capitolo 14525, UPB 17071, del Bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004-2006 (Acc. n. 101745);

di destinare le risorse di cui sopra:

per euro 1.000.000,00 alla concessione di contributi all’EBAP, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera e), della L.R. n. 21/1997 e s.m.i., per l’attuazione del Progetto “Intervento straordinario a favore dei settori artigiani Metalmeccanico-filiera dell’auto, Tessile, Orafo”;

per euro 25.823,00 alla concessione di contributi all’EBAP Formazione, ai sensi dell’art. 22, comma 2, lettera d), della L.R. n. 21/1997 e s.m.i., per la realizzazione, stampa e distribuzione di manuali di settore e di altro materiale informativo sulla sicurezza , destinati agli operatori e ai lavoratori dipendenti del comparto artigiano;

di approvare i criteri per la concessione dei contributi all’EBAP per l’attuazione del Progetto “Intervento straordinario a favore dei settori artigiani Metalmeccanico-filiera dell’auto, Tessile, Orafo”, contenuti nell’Allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dell’interessato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/1997 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

L.R. n. 21/1997 E S.M.I., ART. 22. CONTRIBUTO REGIONALE All’EBAP - ENTE BILATERALE DELL’ARTIGIANATO PIEMONTESE - PER L’ATTIVAZIONE DEL PROGETTO “INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SETTORI ARTIGIANI METALMECCANICO-FILIERA DELL’AUTO, TESSILE, ORAFO” -CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI-

1. Il contributo regionale viene utilizzato per la costituzione di una apposita sezione del Sostegno al reddito, gestita separatamente dalle risorse proprie dell’EBAP.

2. Possono beneficiare degli interventi a valere sul contributo regionale i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro da imprese artigiane che applicano i contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro, operanti nella Regione Piemonte nei settori:

- metalmeccanico-filiera dell’auto (codici ISTAT ATECO 91: 25.11, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 27.5, 28.40, 28.5, 29.14, 31.61, 34, 60.25)

- tessile (codici ISTAT ATECO 91: 17, 18)

- orafo (codici ISTAT ATECO 91: 36.2, 27.41, 27.54).

3. Il contributo viene utilizzato dall’EBAP per corrispondere ai soggetti di cui al precedente punto 2 integrazioni al reddito nella misura del 20% del salario lordo percepito.

Per i lavoratori dipendenti da imprese aderenti all’EBAP viene corrisposta a carico delle risorse proprie dell’EBAP un’ulteriore quota di pari entità.

4. Le quote a carico del contributo regionale e dell’EBAP di cui al precedente punto 3 sono corrisposte per un massimo di 624 ore annue e sono liquidate contestualmente dall’EBAP ai beneficiari.

5. Imprese e lavoratori interessati adottano le procedure previste dagli accordi regionali del 25/07/1993 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle sospensioni/riduzioni dell’orario di lavoro.

6. I benefici di cui ai paragrafi precedenti sono cumulabili esclusivamente all’indennità di disoccupazione INPS eventualmente percepita.

7. L’erogazione del contributo regionale è disposta in due quote: per l’80%, a seguito della presentazione di formale richiesta da parte dell’EBAP con le modalità di cui all’art. 22 della L.R. n. 21/1997 e s.m.i., con il provvedimento di adozione dell’impegno contabile da parte della Regione, e per il 20% alla presentazione del rendiconto di cui al successivo punto 9.

8. Entro 180 giorni dall’effettiva erogazione della prima quota di contributo regionale l’EBAP presenta un primo rendiconto analitico degli interventi effettuati.

9. Ad esaurimento della prima quota di contributo regionale l’EBAP presenta il secondo rendiconto analitico degli interventi effettuati.

10. Entro 90 giorni dall’esaurimento dell’intero ammontare del contributo regionale l’EBAP presenta un rendiconto analitico e una relazione finali sugli interventi effettuati.

11. Vengono considerate valide ai fini della rendicontazione le integrazioni al reddito erogate dall’EBAP a partire dal 1° gennaio 2004; le imprese non iscritte all’EBAP potranno presentare richiesta per periodi riferiti all’anno 2004 producendo alle sedi di bacino competenti, entro il 31 gennaio 2005, la seguente documentazione: accordo sindacale, richiesta di provvidenze a favore dei lavoratori, consuntivo delle ore di sospensione, scheda anagrafica dei dipendenti coinvolti, buste paga dei dipendenti coinvolti relative ai mesi in cui si è verificata la sospensione/riduzione di lavoro, copia del libro presenze per i medesimi periodi.

12. Qualora nell’utilizzo del contributo regionale si verificassero difformità rispetto ai presenti criteri, la Regione si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo concesso.