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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004
Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2004, n. 69-14070
L.R. n. 51/1997, art. 17, comma 1 lettera c). Assegnazione per lanno 2004 alla Direzione Commercio e Artigianto delle risorse per la concessione dei contributi allEBAP e all EBAP Formazione ai sensi dellarticolo 22 della L.R. 21/97 e s.m.i. Criteri per la concessione e accantonamento contabile di Euro 1.025.823,00 sul cap. 14525, UPB 17071
A relazione dellAssessore Laratore:
Premesso che:
lart. 22 della L.R. n. 21/1997, come modificato dallart. 4 della L.R. n. 31/2004, prevede che la Regione conceda contributi integrativi allEBAP (Ente bilaterale dellartigianato piemontese) e allEBAP Formazione;
il comma 2 del citato articolo prevede che i contributi regionali sono determinati annualmente, nel limite massimo di spesa autorizzato con la legge di approvazione del bilancio regionale e sono concessi, in relazione alle finalità contemplate dagli statuti dei citati Enti, per lattuazione di programmi di intervento predisposti con lo scopo di:
a) incoraggiare lesecuzione di accordi sindacali sottoscritti a salvaguardia dei livelli occupazionali
b) contenere le esigenze finanziarie delle imprese connesse alla realizzazione di piani di riorganizzazione aziendale
c) favorire la ripresa produttiva nei casi di interruzione dellattività aziendale derivante da eventi dannosi di carattere straordinario e imprevisto
d) realizzare programmi di aggiornamento tecnico e professionale
e) favorire il sostegno ai lavoratori dipendenti da aziende artigiane piemontesi sospesi dal lavoro a seguito di situazioni straordinarie e prolungate di crisi settoriali.";
a seguito di accordi sindacali sottoscritti a livello regionale, lEBAP corrisponde ai lavoratori dipendenti delle aziende artigiane piemontesi associate allEBAP stesso, sospesi dal lavoro a seguito di crisi congiunturale, integrazioni al reddito che, sommate al trattamento di disoccupazione ordinaria corrisposto dallINPS hanno assicurato agli stessi lavoratori circa l80% del salario; le sospensioni lavorative sono attivabili per un massimo di 624 ore annue per dipendente;
gli interventi dellEBAP si sono intensificati nellultimo biennio, con laggravarsi della situazione economica ed in particolare a seguito della crisi nei settori metalmeccanico e filiera dellauto, tessile ed orafo;
preso atto che lEBAP svolge un ruolo di ammortizzatore sociale a favore del settore artigiano, per il quale non è previsto lintervento della cassa integrazione guadagni, nellambito del Progetto Piemonte e della concertazione fra le parti sociali la Regione ha individuato, fra gli strumenti di intervento per fronteggiare la crisi dei citati settori, lassegnazione di un contributo allEBAP, stanziando sul bilancio regionale 2004 le risorse necessarie;
a seguito dellordine del giorno n. 805/2003 approvato dal Consiglio regionale, in materia di Intervento a favore dei lavoratori delle aziende artigiane in crisi, le rappresentanze regionali delle imprese e dei lavoratori artigiani hanno sottoscritto un accordo sindacale, in data 9 gennaio 2004, dando mandato allEBAP per la presentazione alla Regione di un progetto Intervento straordinario a favore dei settori artigiani Metalmeccanico-filiera dellauto, Tessile, Orafo;
i contenuti del Progetto citato, presentato alla Regione in data 20 gennaio 2004, sono ritenuti coerenti con le finalità dellart. 22, comma 2, lettera e), della L.R. n. 21/1997, e con gli indirizzi regionali di intervento a sostegno dei settori in crisi;
con riferimento alle finalità dellart. 22, comma 2, lettera d), della L.R. n. 21/1997, verrà ulteriormente sviluppato nel corrente anno il progetto pluriennale di EBAP Formazione relativo a Formazione e informazione sul D.Lgs n. 626/1994, tramite la realizzazione, stampa e distribuzione di manuali di settore e di altro materiale informativo sulla sicurezza , destinati agli operatori e ai lavoratori dipendenti del comparto artigiano, già oggetto dei contributi regionali negli anni scorsi e che si ritiene opportuno continuare a sostenere;
si rende pertanto necessario:
ripartire le risorse stanziate sul bilancio regionale a favore di EBAP e di EBAP Formazione tra le tipologie di intervento descritte;
definire i criteri per la concessione dei contributi allEBAP per lattuazione del Progetto Intervento straordinario a favore dei settori artigiani Metalmeccanico-filiera dellauto, Tessile, Orafo;
provvedere allassegnazione alla Direzione regionale competente e allaccantonamento contabile delle risorse stanziate a bilancio per le finalità sopra descritte.
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale
vista la L.R. n. 51/1997,
con voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera
per le motivazioni in premessa che sostanzialmente e integralmente si richiamano:
di assegnare alla Direzione Commercio e Artigianato le risorse, pari a euro 1.025.823,00, disponibili sul capitolo 14525 del Bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004-2006, occorrenti per la concessione dei contributi allEBAP e allEBAP Formazione, ai sensi dellart. 22 della L.R. n.21/1997 e s.m.i.;
di disporre la registrazione dellaccantonamento contabile di euro 1.025.823,00 sul capitolo 14525, UPB 17071, del Bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004-2006 (Acc. n. 101745);
di destinare le risorse di cui sopra:
per euro 1.000.000,00 alla concessione di contributi allEBAP, ai sensi dellart. 22, comma 2, lettera e), della L.R. n. 21/1997 e s.m.i., per lattuazione del Progetto Intervento straordinario a favore dei settori artigiani Metalmeccanico-filiera dellauto, Tessile, Orafo;
per euro 25.823,00 alla concessione di contributi allEBAP Formazione, ai sensi dellart. 22, comma 2, lettera d), della L.R. n. 21/1997 e s.m.i., per la realizzazione, stampa e distribuzione di manuali di settore e di altro materiale informativo sulla sicurezza , destinati agli operatori e ai lavoratori dipendenti del comparto artigiano;
di approvare i criteri per la concessione dei contributi allEBAP per lattuazione del Progetto Intervento straordinario a favore dei settori artigiani Metalmeccanico-filiera dellauto, Tessile, Orafo, contenuti nellAllegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dellinteressato e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento da parte dellinteressato.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto, dellart. 8 della L.R. 51/1997 e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato (fare riferimento al file PDF) A
L.R. n. 21/1997 E S.M.I., ART. 22. CONTRIBUTO REGIONALE AllEBAP - ENTE BILATERALE DELLARTIGIANATO PIEMONTESE - PER LATTIVAZIONE DEL PROGETTO INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SETTORI ARTIGIANI METALMECCANICO-FILIERA DELLAUTO, TESSILE, ORAFO -CRITERI DI UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI-
1. Il contributo regionale viene utilizzato per la costituzione di una apposita sezione del Sostegno al reddito, gestita separatamente dalle risorse proprie dellEBAP.
2. Possono beneficiare degli interventi a valere sul contributo regionale i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro da imprese artigiane che applicano i contratti collettivi nazionali e regionali di lavoro, operanti nella Regione Piemonte nei settori:
- metalmeccanico-filiera dellauto (codici ISTAT ATECO 91: 25.11, 25.13, 25.21, 25.22, 25.24, 27.5, 28.40, 28.5, 29.14, 31.61, 34, 60.25)
- tessile (codici ISTAT ATECO 91: 17, 18)
- orafo (codici ISTAT ATECO 91: 36.2, 27.41, 27.54).
3. Il contributo viene utilizzato dallEBAP per corrispondere ai soggetti di cui al precedente punto 2 integrazioni al reddito nella misura del 20% del salario lordo percepito.
Per i lavoratori dipendenti da imprese aderenti allEBAP viene corrisposta a carico delle risorse proprie dellEBAP unulteriore quota di pari entità.
4. Le quote a carico del contributo regionale e dellEBAP di cui al precedente punto 3 sono corrisposte per un massimo di 624 ore annue e sono liquidate contestualmente dallEBAP ai beneficiari.
5. Imprese e lavoratori interessati adottano le procedure previste dagli accordi regionali del 25/07/1993 e successive modificazioni e integrazioni relativamente alle sospensioni/riduzioni dellorario di lavoro.
6. I benefici di cui ai paragrafi precedenti sono cumulabili esclusivamente allindennità di disoccupazione INPS eventualmente percepita.
7. Lerogazione del contributo regionale è disposta in due quote: per l80%, a seguito della presentazione di formale richiesta da parte dellEBAP con le modalità di cui allart. 22 della L.R. n. 21/1997 e s.m.i., con il provvedimento di adozione dellimpegno contabile da parte della Regione, e per il 20% alla presentazione del rendiconto di cui al successivo punto 9.
8. Entro 180 giorni dalleffettiva erogazione della prima quota di contributo regionale lEBAP presenta un primo rendiconto analitico degli interventi effettuati.
9. Ad esaurimento della prima quota di contributo regionale lEBAP presenta il secondo rendiconto analitico degli interventi effettuati.
10. Entro 90 giorni dallesaurimento dellintero ammontare del contributo regionale lEBAP presenta un rendiconto analitico e una relazione finali sugli interventi effettuati.
11. Vengono considerate valide ai fini della rendicontazione le integrazioni al reddito erogate dallEBAP a partire dal 1° gennaio 2004; le imprese non iscritte allEBAP potranno presentare richiesta per periodi riferiti allanno 2004 producendo alle sedi di bacino competenti, entro il 31 gennaio 2005, la seguente documentazione: accordo sindacale, richiesta di provvidenze a favore dei lavoratori, consuntivo delle ore di sospensione, scheda anagrafica dei dipendenti coinvolti, buste paga dei dipendenti coinvolti relative ai mesi in cui si è verificata la sospensione/riduzione di lavoro, copia del libro presenze per i medesimi periodi.
12. Qualora nellutilizzo del contributo regionale si verificassero difformità rispetto ai presenti criteri, la Regione si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo concesso.