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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 22 novembre 2004, n. 68-14069

L.R. n. 9/2004 - Legge Finanziaria regionale 2004, art. 19. Contributi per spese relative alle fusioni/incorporazioni e costituzione di forme associative tra i Confidi artigiani di cui alla L.R. n. 21/1997 e s.m.i. criteri di concessione e modalita’ di presentazione domande. Accantonamento della somma di Euro 200.000,00 - cap. 14526/2004 - UPB 17071

A relazione dell’Assessore Laratore:

Premesso che:

ai sensi della L.R. n. 21/1997 e s.m.i. la Regione Piemonte concorre al fondo rischi dei Consorzi e delle Cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi - Confidi, costituiti ed operanti secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 della stessa L.R., attraverso la concessione di contributi annuali;

per favorire l’evoluzione del sistema di garanzia collettiva nella Regione Piemonte una parte delle risorse è stata destinata all’incentivazione degli accorpamenti tra le strutture di garanzia per gli artigiani operanti sul territorio regionale, e diversi Confidi hanno costituito nuovi soggetti o forme associative, con maggior capacità di operare sul mercato;

i Confidi che hanno effettuato fusioni e/o incorporazioni o costituito forme associative hanno dovuto far fronte a notevoli e straordinari aggravi di spese, rappresentate dai costi delle consulenze connesse agli adempimenti richiesti dal procedimento di fusione/incorporazione e relative spese notarili, delle consulenze per l’adeguamento e integrazione delle basi dati e relativi software gestionali, e dalle spese generali connesse alle procedure di fusione/incorporazione e costituzione di forme associative;

la L.R. n. 9/2004 - Legge Finanziaria regionale 2004, all’art. 19 prevede che la Regione riconosca un contributo finanziario ai Confidi costituiti ed operanti secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 della L.R n. 21/1997, per le spese connesse a fusioni e/o incorporazioni o costituzione di forme associative previste con provvedimento della Giunta, nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili, mediante l’utilizzo delle risorse destinate dalla stessa L.R. n. 9/2004;

si rende pertanto necessario accantonare le risorse citate ed assegnarle alla Direzione Commercio e Artigianato, definendo nel contempo i criteri per la concessione dei contributi e la tipologia dei beneficiari;

la Giunta regionale, con voti espressi nelle forme di legge,

delibera

per le considerazioni espresse in premessa,

di concedere, ai sensi della L.R. n. 9/2004 - Legge Finanziaria regionale 2004, art. 19, un contributo finanziario ai Confidi costituiti ed operanti secondo quanto disposto dagli artt. 10 e 11 della L.R n. 21/1997 che hanno effettuato fusioni e/o incorporazioni o costituito forme associative, per l’importo complessivo di euro 200.000,00;

di assegnare alla Direzione Commercio e Artigianato le risorse disponibili sul capitolo 14526 - UPB 17071 del Bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004-2006 (Acc. n. 101742);

di disporre la registrazione dell’accantonamento contabile sul capitolo 14526 - UPB 17071 del Bilancio regionale 2004 e pluriennale 2004-2006;

di stabilire che il contributo, a valere sul Bilancio 2004 viene concesso, fino alla concorrenza delle risorse disponibili, sulla base dei seguenti criteri :

1. Beneficiari.

a) Confidi costituiti tramite fusioni o incorporazioni tra Confidi preesistenti

b) Confidi che hanno attivato forme associative e di collaborazione finalizzate alla gestione comune di attività dei Confidi medesimi

2. Spese ammissibili e intensità dell’agevolazione.

Sono ammissibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2004 per:

a) prestazioni professionali e consulenze specialistiche per gli adempimenti connessi agli atti di fusione/incorporazione e per la stesura degli Statuti, per cui viene riconosciuto un contributo fino al 50% della spesa rendicontata;

b) consulenze specialistiche per adeguamento e integrazione delle basi dati dei Confidi e relativi software gestionali, per cui viene riconosciuto un contributo fino al 25% della spesa rendicontata;

c) predisposizione ed attivazione di protocolli e convenzioni per la gestione comune di attività dei Confidi medesimi, nonché promozione di tali attività, per cui viene riconosciuto un contributo fino al 25% della spesa rendicontata;

d) spese generali, connesse ai procedimenti di fusione/incorporazione o all’attivazione di forme associative e di collaborazione, fino a un massimo del 10% della spesa complessiva ammissibile per cui viene riconosciuto un contributo fino al 25% della spesa rendicontata.

Non sono ammesse a contributo le spese relative a prestazioni rese da personale interno al Confidi richiedente, ad eccezione di quelle di cui al punto d).

Le domande per la richiesta del contributo devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica approvata dalla Direzione regionale competente, compilata in ogni sua parte e corredata dalla eventuale documentazione richiesta, ed inviate a mezzo di lettera raccomandata (fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante), entro il 60° giorno successivo al ricevimento della lettera raccomandata A.R. di notifica della presente deliberazione, al seguente indirizzo:

Direzione Regionale Commercio e Artigianato
Settore Promozione, Sviluppo e Credito dell’Artigianato
Piazza Nizza 44
10126 Torino

La Regione si riserva comunque di chiedere qualsiasi ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per l’istruttoria della pratica.

In ogni caso la Regione Piemonte non è responsabile per eventuali ritardi o mancata ricezione della domanda, qualora essi si verifichino per cause imputabili a soggetti terzi.

I dati raccolti saranno trattati e conservati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, ai soli fini del procedimento per il quale sono richiesti. A tale proposito si comunica che il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del dirigente del Settore Promozione, Sviluppo e Credito dell’Artigianato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. n. 51/1997 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)