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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

Regione Piemonte - Assessorato all’Agricoltura

Modifica della Denominazione di Origine Controllata Verduno

L’Assessorato all’Agricoltura, in seguito all’istanza avanzata presso i propri uffici, esperite le dovute istruttorie tecniche ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche la richiesta di modifica della Denominazione di Origine Controllata “Verduno”.

Il testo del disciplinare presentato è il seguente:

Art. 1
Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata “Verduno Pelaverga” o “Verduno”, è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

- “Verduno Pelaverga” o “Verduno”.

Art. 2
Base ampelografica.

1. La denominazione “Verduno Pelaverga” o “Verduno” è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

Pelaverga piccolo da 85 al 100%, possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15% le uve provenienti dai vigneti a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

Art. 3
Zona di produzione delle uve.

1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione d’origine “Verduno Pelaverga” o “Verduno” devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio del comune di Verduno e da parte di quello dei comuni di Roddi e La Morra in provincia di Cuneo, così come definito dall’art. 3 del D.M. 20 ottobre 1995.

Art. 4
Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Verduno Pelaverga” o “Verduno” devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;

- altitudine superiore a 200 metri s.l.m.;

- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;

- forme di allevamento e i sistemi di potatura: devono essere quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque tali da non modificare negativamente le caratteristiche di qualità delle uve e del vino;

- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Doc “Verduno Pelaverga” o “Verduno” ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

vini      resa uva      titolo alcolometrico
     kg/Ha      volumico min. naturale
“Verduno Pelaverga”
o “Verduno”      9.000      10,50 % vol

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata “Verduno Pelaverga” o “Verduno” con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 8.100.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Verduno Pelaverga” o “Verduno” che intendono fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,00 % vol .

La denominazione di origine controllata “Verduno Pelaverga” o “Verduno” può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni. Se l’età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno
vini      resa uva      titolo alcolometrico
     kg/ha     volumico min. naturale
“Verduno Pelaverga”
o “Verduno”      4.900      11,00 % vol

al quarto anno
vini      resa uva     titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
“Verduno Pelaverga”
o “Verduno”      5.700      11,00 % vol

al quinto anno
vini      resa uva     titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
“Verduno Pelaverga”
o “Verduno”      6.500      11,00 % vol

al sesto anno
vini      resa uva     titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
“Verduno Pelaverga”
o “Verduno”      7.300      11,00 % vol

Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uva ottenuto e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Verduno Pelaverga” o “Verduno” deve essere riportato nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal disciplinare di produzione anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organismi competenti per territorio preposti al controllo per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al punto 5.

Art. 5
Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate negli interi territori comunali dei comuni di Verduno, La Morra, Roddi, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga d’Alba, Monforte d’Alba, Novello, Grinzane Cavour, Diano d’Alba e Cherasco.

2. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento le aziende che già disponevano della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dell’entrata in vigore del presente disciplinare.

3. L’imbottigliamento del vino “Verduno Pelaverga” o “Verduno” deve essere effettuato all’interno della Regione Piemonte.

4. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini      resa      produzione
     uva/vino      max di vino
“Verduno Pelaverga”
o “Verduno”      70%      6.300 l/ha

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all’articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

6. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento:

vini      durata      decorrenza
     mesi     
“Verduno Pelaverga”
o “Verduno”      4      1° novembre
         dell’anno di
         raccolta delle
         uve.

Per il seguente vino l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

     vini      data

“Verduno Pelaverga”      1° marzo dell’anno successivo

o “Verduno”      a quello di produzione delle uve.

7. E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di “Verduno Pelaverga” o “Verduno” più giovane a “Verduno Pelaverga” o “Verduno” più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

8. Per la denominazione “Verduno Pelaverga” o “Verduno” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno.

9. Il vino destinato a denominazione di origine controllata “Verduno Pelaverga” o “Verduno” può essere classificato con la denominazione di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6
Caratteristiche al consumo.

1. Il vino a denominazione di origine controllata “Verduno Pelaverga” o “Verduno”, all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti;

odore: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione speziata;

sapore: secco fresco, caratteristicamente vellutato e armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00 % vol; “Verduno” o “Verduno Pelaverga” con menzione “vigna”: 11,00 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore: 17 g/l;

2. E’ facoltà del Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità totale e dell’estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Art. 7
Etichettatura designazione e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata “Verduno Pelaverga” o “Verduno” è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella degnazione e presentazione del vino “Verduno Pelaverga” o “Verduno” è consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione del vino “Verduno Pelaverga” o “Verduno”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- tale menzione sia iscritta nella “lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della denominazione;

- coloro che, nella designazione e presentazione del vino “Verduno Pelaverga” o “Verduno”, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione del vino “Verduno Pelaverga” o “Verduno” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art. 8
Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata “Verduno Pelaverga” o “Verduno” per la commercializzazione devono preferibilmente essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di vetro scuro, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl .

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Verduno Pelaverga” o “Verduno” con menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl .

Art. 9
Sanzioni.

1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte del vino e vini con la denominazione di cui all’art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura contabile e amministrativa comprovanti l’origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n 164/92.