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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004
Regione Piemonte - Assessorato allAgricoltura
Modifica della Denominazione di Origine Controllata Verduno
LAssessorato allAgricoltura, in seguito allistanza avanzata presso i propri uffici, esperite le dovute istruttorie tecniche ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche la richiesta di modifica della Denominazione di Origine Controllata Verduno.
Il testo del disciplinare presentato è il seguente:
Art. 1
Denominazione e vini.
1. La denominazione di origine controllata Verduno Pelaverga o Verduno, è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
- Verduno Pelaverga o Verduno.
Art. 2
Base ampelografica.
1. La denominazione Verduno Pelaverga o Verduno è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi nellambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Pelaverga piccolo da 85 al 100%, possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente fino ad un massimo del 15% le uve provenienti dai vigneti a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
Art. 3
Zona di produzione delle uve.
1. Le uve destinate alla produzione del vino designato con la denominazione dorigine Verduno Pelaverga o Verduno devono essere prodotte nella zona di origine costituita dallintero territorio del comune di Verduno e da parte di quello dei comuni di Roddi e La Morra in provincia di Cuneo, così come definito dallart. 3 del D.M. 20 ottobre 1995.
Art. 4
Norme per la viticoltura.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Verduno Pelaverga o Verduno devono essere quelle tradizionali della zona, e comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei, silicei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine superiore a 200 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare unidonea maturazione delle uve;
- densità dimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delluva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro calcolati sul sesto dimpianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e i sistemi di potatura: devono essere quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque tali da non modificare negativamente le caratteristiche di qualità delle uve e del vino;
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino a Doc Verduno Pelaverga o Verduno ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/Ha volumico min. naturale
Verduno
Pelaverga
o Verduno 9.000 10,50 % vol
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata Verduno Pelaverga o Verduno con menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 8.100.
Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Verduno Pelaverga o Verduno che intendono fregiarsi della menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,00 % vol .
La denominazione di origine controllata Verduno Pelaverga o Verduno può essere accompagnata dalla menzione vigna purché tale vigneto abbia unetà dimpianto di almeno 7 anni. Se letà del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:
al terzo anno
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Verduno
Pelaverga
o Verduno 4.900 11,00 % vol
al quarto anno
vini resa uva titolo
alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Verduno Pelaverga
o Verduno
5.700 11,00 % vol
al quinto anno
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha
volumico min. naturale
Verduno Pelaverga
o Verduno 6.500 11,00 % vol
al
sesto anno
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Verduno
Pelaverga
o Verduno 7.300 11,00 % vol
Nelle annate favorevoli, il quantitativo di uva ottenuto e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata Verduno Pelaverga o Verduno deve essere riportato nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal disciplinare di produzione anche differenziata nellambito della zona di produzione di cui allart. 3.
5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data dinizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organismi competenti per territorio preposti al controllo per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nellambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal disciplinare di produzione in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al punto 5.
Art. 5
Norme per la vinificazione.
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate negli interi territori comunali dei comuni di Verduno, La Morra, Roddi, Barolo, Castiglione Falletto, Serralunga dAlba, Monforte dAlba, Novello, Grinzane Cavour, Diano dAlba e Cherasco.
2. Tuttavia, tenuto conto dei diritti acquisiti, potranno continuare a svolgere le suddette operazioni di vinificazione e invecchiamento le aziende che già disponevano della relativa autorizzazione ad effettuare tali operazioni prima dellentrata in vigore del presente disciplinare.
3. Limbottigliamento del vino Verduno Pelaverga o Verduno deve essere effettuato allinterno della Regione Piemonte.
4. La resa massima delluva in vino finito non dovrà essere superiore a:
vini resa produzione
uva/vino max di vino
Verduno Pelaverga
o Verduno
70% 6.300 l/ha
Per limpiego della menzione vigna, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui allarticolo 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, leccedenza non ha diritto alla Doc; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso larricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
6. Il seguente vino deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento:
vini durata decorrenza
mesi
Verduno Pelaverga
o Verduno 4 1° novembre
dellanno di
raccolta delle
uve.
Per il seguente vino limmissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
vini data
Verduno Pelaverga 1° marzo dellanno successivo
o Verduno a quello di produzione delle uve.
7. E consentita a scopo migliorativo laggiunta, nella misura massima del 15%, di Verduno Pelaverga o Verduno più giovane a Verduno Pelaverga o Verduno più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.
8. Per la denominazione Verduno Pelaverga o Verduno la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata Langhe senza specificazione di vitigno.
9. Il vino destinato a denominazione di origine controllata Verduno Pelaverga o Verduno può essere classificato con la denominazione di origine controllata Langhe senza specificazione di vitigno, purché corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6
Caratteristiche al consumo.
1. Il vino a denominazione di origine controllata Verduno Pelaverga o Verduno, allatto dellimmissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino più o meno carico con riflessi cerasuoli o violetti;
odore: intenso, fragrante, fruttato, con caratterizzazione speziata;
sapore: secco fresco, caratteristicamente vellutato e armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,00 % vol; Verduno o Verduno Pelaverga con menzione vigna: 11,00 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore: 17 g/l;
2. E facoltà del Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dellacidità totale e dellestratto secco netto minimo con proprio decreto.
Art. 7
Etichettatura designazione e presentazione.
1. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata Verduno Pelaverga o Verduno è vietata laggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella degnazione e presentazione del vino Verduno Pelaverga o Verduno è consentito luso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione del vino Verduno Pelaverga o Verduno, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione vigna purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella lista positiva istituita dallorganismo che detiene lAlbo dei Vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione del vino Verduno Pelaverga o Verduno, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e limbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e linvecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione vigna seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione vigna seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione del vino Verduno Pelaverga o Verduno è obbligatoria lindicazione dellannata di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento.
1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata Verduno Pelaverga o Verduno per la commercializzazione devono preferibilmente essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di vetro scuro, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e con lesclusione del contenitore da 200 cl .
2. E vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possono trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
3. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino Verduno Pelaverga o Verduno con menzione vigna seguita dal relativo toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl .
Art. 9
Sanzioni.
1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte del vino e vini con la denominazione di cui allart. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura contabile e amministrativa comprovanti lorigine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n 164/92.