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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

Regione Piemonte - Assessorato all’Agricoltura

Modifica della Denominazione di Origine Controllata “Dolcetto di Diano d’Alba”

L’Assessorato all’Agricoltura, in seguito all’istanza avanzata presso i propri uffici, esperite le dovute istruttorie tecniche ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche la richiesta di modifica della Denominazione di Origine Controllata “Dolcetto di Diano d’Alba”.

Il testo del disciplinare presentato è il seguente:

Art. 1
Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

- “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba”,

- “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore,

Art. 2
Base ampelografica.

1. La denominazione “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” e “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Dolcetto 100%.

Art. 3
Zona di produzione delle uve.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere prodotte nella zona di origine costituita dall’intero territorio del comune di Diano d’Alba, in provincia di Cuneo.

Art. 4
Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.

- altitudine: non superiore a 500 metri s.l.m.;

- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve, ma con l’esclusione del versante nord;

- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell’uva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d’impianto, non inferiore a 3.300;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;

- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

vini      resa uva      titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
“Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba”     8.000      11,00 % vol
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba”     8.000      12,00 % vol
Superiore

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” e “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 7.200.

Le uve destinate alla produzione del vino Doc “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol .

Le uve destinate alla produzione del vino Doc “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol .

La denominazione di origine controllata “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” e “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un’età d’impianto di almeno 7 anni. Se l’età del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:

al terzo anno
vini      resa uva     titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
“Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba”      4.300      11,50 % vol
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba”     4.300      12,50 % vol
Superiore

al quarto anno
Vini      resa uva      titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
“Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba”      5.000      11,50 % vol
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba”      5.000      12,50 % vol
Superiore

al quinto anno
Vini      resa uva     titolo alcolometrico
     kg/ha     volumico min. naturale
“Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba”      5.800      11,50 % vol
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba”      5.800      12,50 % vol
Superiore

al sesto anno
Vini      resa uva      titolo alcolometrico
     kg/ha      volumico min. naturale
“Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba”      6.500      11,50 % vol
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba”      6.500     12,50 % vol
Superiore

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d’inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5
Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.

2. L’imbottigliamento dei vini di cui al presente disciplinare di produzione deve essere effettuato all’interno della Regione Piemonte.

3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini      resa      produzione
    uva/vino      max di vino
“Diano d’Alba” o
“Dolcetto di Diano d’Alba”     70%      5.600 l/ha
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba”     70%      5.600 l/ha
Superiore

Per l’impiego della menzione “vigna”, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all’articolo 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

vini      durata      decorrenza
     mesi
“Diano d’Alba” o          1° novembre
“Dolcetto di Diano d’Alba”     2      dell’anno di
         raccolta delle
         uve
“Diano d’Alba” Superiore o
“Dolcetto di Diano d’Alba”     14      1° novembre
Superiore          dell’anno di
         raccolta delle
         uve

Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

vini      data
“Diano d’Alba” o      1° gennaio dell’anno
“Dolcetto di Diano d’Alba”      successivo alla
     vendemmia
“Diano d’Alba” Superiore      1° gennaio del secondo
“Dolcetto di Diano d’Alba”      anno successivo alla
Superiore      vendemmia

6. E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino Doc “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” più giovane a vino Doc “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

E’ consentita a scopo migliorativo l’aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino Doc “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore più giovane a vino Doc “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

7. Per la denominazione “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto.

8. I vini destinati alla denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare di produzione possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata “Langhe” senza specificazione di vitigno e “Langhe” Dolcetto purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

9. Il vino destinato a denominazione di origine controllata “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore potrà essere riclassificato come “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba”, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6
Caratteristiche al consumo

1. Il vino a Doc “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,50 % vol;

“Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” con menzione “vigna”: 11,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore: 21 g/l;

2. Il vino a Doc “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore all’atto dell’immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino;

odore: fruttato e caratteristico;

sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50% vol;

“Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore con menzione “vigna”: 12,50 % vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore: 21 g/l;

3. E’ in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dell’acidità e dell’estratto secco netto minimo con proprio decreto.

Art. 7
Etichettatura designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini “Diano d’Alba” o “Dolcetto di Diano d’Alba” e “Diano d’Alba” Superiore o “Dolcetto di Diano d’Alba” Superiore è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione é consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché:

- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

- tale menzione sia iscritta nella “Lista positiva” istituita dall’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della denominazione;

- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione “vigna” abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

- la vinificazione delle uve e l’invecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

- la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art. 8
Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione per la commercializzazione devono preferibilmente essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl .

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione con menzione “vigna” seguita dal toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl .

Art. 9
Sanzioni.

1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all’art. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura contabile e amministrativa comprovanti l’origine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/92.