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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004
Regione Piemonte - Assessorato allAgricoltura
Modifica della Denominazione di Origine Controllata Dolcetto di Diano dAlba
LAssessorato allAgricoltura, in seguito allistanza avanzata presso i propri uffici, esperite le dovute istruttorie tecniche ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche la richiesta di modifica della Denominazione di Origine Controllata Dolcetto di Diano dAlba.
Il testo del disciplinare presentato è il seguente:
Art. 1
Denominazione e vini.
1. La denominazione di origine controllata Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
- Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba,
- Diano dAlba Superiore o Dolcetto di Diano dAlba Superiore,
Art. 2
Base ampelografica.
1. La denominazione Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba e Diano dAlba Superiore o Dolcetto di Diano dAlba Superiore è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nellambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
vitigno Dolcetto 100%.
Art. 3
Zona di produzione delle uve.
1. Le uve destinate alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere prodotte nella zona di origine costituita dallintero territorio del comune di Diano dAlba, in provincia di Cuneo.
Art. 4
Norme per la viticoltura.
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati.
- altitudine: non superiore a 500 metri s.l.m.;
- esposizione: adatta ad assicurare unidonea maturazione delle uve, ma con lesclusione del versante nord;
- densità dimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delluva e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto dimpianto, non inferiore a 3.300;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera; sistema di potatura: il Guyot tradizionale) e/o comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche di qualità delle uve e dei vini;
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Diano
dAlba o
Dolcetto di Diano dAlba 8.000 11,00 % vol
Diano dAlba Superiore
o
Dolcetto di Diano dAlba 8.000 12,00 % vol
Superiore
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba e Diano dAlba Superiore o Dolcetto di Diano dAlba Superiore con menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 7.200.
Le uve destinate alla produzione del vino Doc Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 11,50% vol .
Le uve destinate alla produzione del vino Doc Diano dAlba Superiore o Dolcetto di Diano dAlba Superiore che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo toponimo debbono presentare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,50% vol .
La denominazione di origine controllata Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba e Diano dAlba Superiore o Dolcetto di Diano dAlba Superiore può essere accompagnata dalla menzione vigna purché tale vigneto abbia unetà dimpianto di almeno 7 anni. Se letà del vigneto è inferiore, la produzione di uve per ettaro ammessa è pari:
al terzo anno
vini resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Diano
dAlba o
Dolcetto di Diano dAlba 4.300 11,50 % vol
Diano dAlba Superiore
o
Dolcetto di Diano dAlba 4.300 12,50 % vol
Superiore
al quarto anno
Vini
resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Diano dAlba
o
Dolcetto di Diano dAlba 5.000 11,50 % vol
Diano dAlba Superiore
o
Dolcetto di Diano dAlba 5.000 12,50 % vol
Superiore
al quinto anno
Vini
resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Diano dAlba
o
Dolcetto di Diano dAlba 5.800 11,50 % vol
Diano dAlba Superiore
o
Dolcetto di Diano dAlba 5.800 12,50 % vol
Superiore
al sesto anno
Vini
resa uva titolo alcolometrico
kg/ha volumico min. naturale
Diano dAlba
o
Dolcetto di Diano dAlba 6.500 11,50 % vol
Diano dAlba Superiore
o
Dolcetto di Diano dAlba 6.500 12,50 % vol
Superiore
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere riportati ai limiti sopra indicati purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nellambito della zona di produzione di cui allart. 3.
5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data dinizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nellambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5
Norme per la vinificazione.
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio dei vini di cui al presente disciplinare di produzione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Cuneo.
2. Limbottigliamento dei vini di cui al presente disciplinare di produzione deve essere effettuato allinterno della Regione Piemonte.
3. La resa massima delluva in vino finito non dovrà essere superiore a:
vini resa produzione
uva/vino max di vino
Diano dAlba o
Dolcetto di
Diano dAlba 70% 5.600 l/ha
Diano dAlba Superiore o
Dolcetto di Diano
dAlba 70% 5.600 l/ha
Superiore
Per limpiego della menzione vigna, fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui allarticolo 4 punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, leccedenza non ha diritto alla Doc; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso larricchimento, secondo i metodi riconosciuti dalla legislazione vigente.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
vini durata decorrenza
mesi
Diano dAlba o 1° novembre
Dolcetto di
Diano dAlba 2 dellanno di
raccolta delle
uve
Diano dAlba Superiore
o
Dolcetto di Diano dAlba 14 1° novembre
Superiore dellanno di
raccolta
delle
uve
Per i seguenti vini limmissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data di seguito indicata:
vini data
Diano dAlba o 1° gennaio dellanno
Dolcetto di Diano dAlba
successivo alla
vendemmia
Diano dAlba Superiore 1° gennaio del secondo
Dolcetto
di Diano dAlba anno successivo alla
Superiore vendemmia
6. E consentita a scopo migliorativo laggiunta, nella misura massima del 15%, di vino Doc Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba più giovane a vino Doc Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.
E consentita a scopo migliorativo laggiunta, nella misura massima del 15%, di vino Doc Diano dAlba Superiore o Dolcetto di Diano dAlba Superiore più giovane a vino Doc Diano dAlba Superiore o Dolcetto di Diano dAlba Superiore più vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.
7. Per la denominazione Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba la scelta vendemmiale è consentita, ove ne sussistano le condizioni di legge, soltanto verso la denominazione di origine controllata Langhe senza specificazione di vitigno e Langhe Dolcetto.
8. I vini destinati alla denominazione di origine controllata di cui al presente disciplinare di produzione possono essere classificati, con le denominazioni di origine controllata Langhe senza specificazione di vitigno e Langhe Dolcetto purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
9. Il vino destinato a denominazione di origine controllata Diano dAlba Superiore o Dolcetto di Diano dAlba Superiore potrà essere riclassificato come Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. Il vino a Doc Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba allatto dellimmissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 11,50 % vol;
Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba con menzione vigna: 11,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore: 21 g/l;
2. Il vino a Doc Diano dAlba Superiore o Dolcetto di Diano dAlba Superiore allatto dellimmissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino;
odore: fruttato e caratteristico;
sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
titolo alcolometrico volumico minimo naturale: 12,50% vol;
Diano dAlba Superiore o Dolcetto di Diano dAlba Superiore con menzione vigna: 12,50 % vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore: 21 g/l;
3. E in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole - Comitato Nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare i limiti dellacidità e dellestratto secco netto minimo con proprio decreto.
Art. 7
Etichettatura designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini Diano dAlba o Dolcetto di Diano dAlba e Diano dAlba Superiore o Dolcetto di Diano dAlba Superiore è vietata laggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
2. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione é consentito luso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.
3. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione vigna purché:
- le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
- tale menzione sia iscritta nella Lista positiva istituita dallorganismo che detiene lAlbo dei Vigneti della denominazione;
- coloro che, nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione vigna abbiano effettuato la vinificazione delle uve e limbottigliamento del vino;
- la vinificazione delle uve e linvecchiamento dei vini siano stati svolti in recipienti separati e la menzione vigna seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
- la menzione vigna seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.
4. Nella designazione e presentazione dei vini di cui al presente disciplinare di produzione è obbligatoria lindicazione dellannata di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento.
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione per la commercializzazione devono preferibilmente essere di forma albeisa o corrispondente ad antico uso e tradizione, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con lesclusione del contenitore da 200 cl .
2. E vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui al presente disciplinare di produzione con menzione vigna seguita dal toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500 cl .
Art. 9
Sanzioni.
1. Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui allart. 1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi, quelli di natura contabile e amministrativa comprovanti lorigine, previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge n. 164/92.