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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004
Regione Piemonte - Assessorato allAgricoltura
Richiesta di modifica della Denominazione di Origine Controllata Freisa di Chieri
LAssessorato allAgricoltura, in seguito allistanza avanzata presso i propri uffici, esperite le dovute istruttorie tecniche ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche la richiesta di modifica della Denominazione di Origine Controllata Freisa di Chieri.
Il testo del disciplinare è il seguente:
Art.1
Denominazione e vini
1. La Denominazione di Origine Controllata Freisa Di Chieri è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
Freisa di Chieri
Freisa di Chieri Superiore
Freisa di Chieri Dolce
Freisa di Chieri Frizzante
Freisa di Chieri Spumante
Art. 2
Base ampelografica
I vini a Denominazione di origine controllata Freisa dAsti devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Freisa: dall90 al 100%;
altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte: da 0 a 10%.
Art.3
Zona di produzione delle uve
1. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente il territorio dei seguenti comuni in provincia di Torino:
Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Pavarolo, Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Mombello di Torino, Andezeno, Arignano, Moriondo Torinese, Marentino e Riva presso Chieri.
Art. 4
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui allart.1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
- terreni: terreni argillosi - limosi - sabbiosi- calcarei e loro eventuali combinazioni;
- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;
- altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m.
- esposizione: adatta ad assicurare unidonea maturazione delle uve;
- densità dimpianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);
- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.
E consentita lirrigazione di soccorso.
3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui allart.1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
Vini produzione uva Tit. Alcolom.
Kg/ha vol.min.natur.
Freisa di Chieri 8000 10,50
Freisa
di Chieri Superiore 8000 11,50
Freisa di Chieri Dolce 8000 10,50
Freisa di
Chieri Frizzante 8000 10,50
Freisa di Chieri Spumante 8000 10,50
La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata Freisa di Chieri con menzione aggiuntiva vigna e Freisa di Chieri Superiore, con menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo toponimo deve essere di 7000 Kg per ettaro di coltura specializzata.
In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva vigna, occorre che il vigneto in questione abbia unetà di impianto di almeno 7 anni.
Qualora letà del vigneto sia inferiore la produzione di uva per ettaro ammessa è pari a :
vini anno resa uva titolo alcolometrtico
Kg /ha vol. min. naturale
Freisa di
Chieri terzo 4200 12,50
quarto 4900 12,50
quinto 5600 12,50
sesto 6300 12,50
Settimo 7000 12,50
Freisa
di Chieri terzo 4200 12,50
Superiore quarto 4900 12,50
quinto 5600 12,50
sesto 6300 12,50
Settimo 7000 12,50
Nelle annate con produzione abbondante i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui allart 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata con produzione scarsa, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nellambito della zona di produzione di cui allart.3.
5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella massima di cui al comma 3 del presente articolo, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare tale data e la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nellambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5
Norme per la vinificazione.
1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini di cui allart.1 devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Torino, Asti, Cuneo.
2. Limbottigliamento dei vini di cui allart.1 deve essere effettuato allinterno della Regione Piemonte
In deroga, la Regione Piemonte, su proposta Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può consentire limbottigliamento del vino suddetto anche al di fuori della zona sopra indicata ove si tratti di attività consolidata e/o esista un impegno pluriennale di ritiro del prodotto. Tale deroga deve essere comunicata agli Enti competenti per territorio.
3. La resa massima delluva in vino finito non dovrà essere superiore a:
vini resa produzione
uva/vino max di vino
(litri/ettaro)
Freisa di Chieri 70% 5600
Freisa
di Chieri Superiore 70% 5600
Freisa di Chieri Dolce 70% 5600
Freisa di Chieri
Frizzante 70% 5600
Freisa di Chieri Spumante 70% 5600
La resa massima delluva in vino finito per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata Freisa di Chieri con menzione aggiuntiva vigna e Freisa di Chieri Superiore, con menzione aggiuntiva vigna seguita dal relativo toponimo non dovrà essere superiore al 70%, rispettivamente per ciascun anno di produzione corrispondente a
2940 litri di vino al 3° anno
3430 litri di vino al 4° anno
3920 litri di vino al 5° anno
4410 litri di vino al 6° anno
4900 litri di vino dal 7°anno di produzione del vigneto.
Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, leccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
4. Nella vinificazione e invecchiamento sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di qualità, ivi compreso larricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.
5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento :
Tipologia durata di cui in legno decorrenza
Freisa di Chieri min.12 min. 6 1°
novembre
Superiore mesi mesi anno raccolta
delle uve
E ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10%del totale del volume nel corso dellintero invecchiamento obbligatorio.
6. Per i seguenti vini limmissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:
Tipologia Data
Freisa di Chieri Superiore 1° novembre
(anno successivo
alla
vendemmia)
7. Nellambito della stessa tipologia, specificazione aggiuntiva o menzione è consentita, a scopo migliorativo, laggiunta nella misura massima del 15% di Freisa di Chieri più giovane a Freisa di Chieri più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di maturazione obbligatorio.
8. I vini di cui allart.1 possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata Collina Torinese Rosso purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
Art. 6
Caratteristiche al consumo
1. I vini Freisa di Chieri allatto dellimmissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
Freisa di Chieri
Colore: rosso rubino con tendenza a leggero granato quando il vino invecchia;
profumo: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;
sapore: asciutto, talvolta vivace leggermente acidulo, che con linvecchiamento diventa più armonico e delicato;
può presentare eventuali sentori di legno qualora affinato in botte;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.,
per il Freisa di Chieri con indicazione di vigna 12,50%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
Freisa di Chieri Superiore
Colore: rosso granato o cerasuolo con tendenza a leggero arancione con linvecchiamento;
profumo: caratteristico delicato eventualmente con note di lampone e viola;
sapore: secco, con breve invecchiamento, delicatamente morbido ed eventuali sentori di legno;
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.,
per il Freisa di Chieri con indicazione di vigna 12,50%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 21 g/l;
Freisa di Chieri Dolce
Colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro talvolta con lievi riflessi violacei;
profumo: caratteristico delicato con note di lampone di rosa e viola;
sapore: dolce, fresco talvolta vivace;
aroma : gradevole di lampone
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui almeno 5,00% vol. svolti;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
Il vino Freisa di Chieri dolce può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica tale che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta allanidride carbonica in soluzione non superiore a 1.7 bar.
Freisa di Chieri Frizzante
Colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro;
spuma: fine, persistente;
profumo: caratteristico delicato con note di lampone di rosa e viola;
sapore: armonico, elegante con retrogusto gradevole di lampone;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
Freisa di Chieri Spumante
Colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro;
spuma: fine, persistente;
profumo: caratteristico delicato con note di lampone di rosa e viola;
sapore: armonico, elegante con retrogusto gradevole di lampone;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui svolto compreso tra 6,00%vol e 8,00%vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l;
2. E in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi per lacidità totale e lestratto secco.
Art. 7
Etichettatura, designazione e presentazione
1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui allart.1 è vietata laggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E consentito luso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Freisa di Chieri, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione vigna seguita dal corrispondente toponimo, purché:
- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;
- tale menzione sia stata iscritta nellapposita lista positiva istituita presso lorganismo che detiene lAlbo dei Vigneti della Denominazione;
- la vinificazione e le successive lavorazioni siano svolti in recipienti separati e la menzione vigna, seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.
- la menzione vigna seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata Freisa di Chieri.
3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata Freisa di Chieri con le specificazioni aggiuntive Superiore, e Vigna è obbligatoria lindicazione dellannata di produzione delle uve.
Art. 8
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui allart.1 per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con lesclusione del contenitore da 200 cl.
2. E vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.
3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui allart.1 con laggiunta della menzione vigna seguita dal toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500cl.
Art. 9
Sanzioni
Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui allart.1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti lorigine e quelli previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30, e 31 della legge n. 164/92.