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Bollettino Ufficiale n. 47 del 25 / 11 / 2004

Regione Piemonte - Assessorato all’Agricoltura

Richiesta di modifica della Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri”

L’Assessorato all’Agricoltura, in seguito all’istanza avanzata presso i propri uffici, esperite le dovute istruttorie tecniche ed assunto il parere positivo del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale, ha presentato al Comitato Nazionale di Tutela delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche la richiesta di modifica della Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri”.

Il testo del disciplinare è il seguente:

Art.1
Denominazione e vini

1. La Denominazione di Origine Controllata “Freisa Di Chieri” è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:

“Freisa di Chieri”

“Freisa di Chieri” Superiore

“Freisa di Chieri” Dolce

“Freisa di Chieri” Frizzante

“Freisa di Chieri” Spumante

Art. 2
Base ampelografica

I vini a Denominazione di origine controllata Freisa d’Asti devono essere ottenuti dalle uve provenienti da vigneti composti dal vitigno Freisa: dall’90 al 100%;

altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte: da 0 a 10%.

Art.3
Zona di produzione delle uve

1. Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente il territorio dei seguenti comuni in provincia di Torino:

Chieri, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Pavarolo, Baldissero Torinese, Montaldo Torinese, Mombello di Torino, Andezeno, Arignano, Moriondo Torinese, Marentino e Riva presso Chieri.

Art. 4
Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.1 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e al vino derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

- terreni: terreni argillosi - limosi - sabbiosi- calcarei e loro eventuali combinazioni;

- giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

- altitudine: non inferiore a metri 180 s.l.m.

- esposizione: adatta ad assicurare un’idonea maturazione delle uve;

- densità d’impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a 3.500;

- forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: la controspalliera con vegetazione assurgente; sistema di potatura: il Guyot tradizionale e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve);

- pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

E’ consentita l’irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all’art.1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini    produzione uva    Tit. Alcolom.
    Kg/ha    vol.min.natur.
“Freisa di Chieri”    8000    10,50
“Freisa di Chieri” Superiore    8000    11,50
“Freisa di Chieri” Dolce    8000    10,50
“Freisa di Chieri” Frizzante    8000    10,50
“Freisa di Chieri” Spumante    8000    10,50

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri” con menzione aggiuntiva “vigna” e “Freisa di Chieri” Superiore, con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo deve essere di 7000 Kg per ettaro di coltura specializzata.

In particolare, per poter utilizzare la menzione aggiuntiva “vigna”, occorre che il vigneto in questione abbia un’età di impianto di almeno 7 anni.

Qualora l’età del vigneto sia inferiore la produzione di uva per ettaro ammessa è pari a :

vini    anno    resa uva    titolo alcolometrtico
        Kg /ha    vol. min. naturale
Freisa di Chieri    terzo    4200    12,50
    quarto    4900    12,50
    quinto    5600    12,50
    sesto    6300    12,50
    Settimo    7000    12,50
Freisa di Chieri    terzo    4200    12,50
Superiore    quarto    4900    12,50
    quinto    5600    12,50
    sesto    6300    12,50
    Settimo    7000    12,50

Nelle annate con produzione abbondante i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all’art 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata con produzione scarsa, se necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell’ambito della zona di produzione di cui all’art.3.

5. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella massima di cui al comma 3 del presente articolo, dovranno tempestivamente, comunque almeno 5 giorni prima della data di inizio della propria vendemmia, segnalare tale data e la stima della maggior resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell’ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può fissare limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.

In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5
Norme per la vinificazione.

1. Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento dei vini di cui all’art.1 devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Torino, Asti, Cuneo.

2. L’imbottigliamento dei vini di cui all’art.1 deve essere effettuato all’interno della Regione Piemonte

In deroga, la Regione Piemonte, su proposta Consorzio di Tutela o del Consiglio Interprofessionale, può consentire l’imbottigliamento del vino suddetto anche al di fuori della zona sopra indicata ove si tratti di attività consolidata e/o esista un impegno pluriennale di ritiro del prodotto. Tale deroga deve essere comunicata agli Enti competenti per territorio.

3. La resa massima dell’uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini    resa    produzione
    uva/vino    max di vino
        (litri/ettaro)
Freisa di Chieri    70%    5600
Freisa di Chieri Superiore    70%    5600
Freisa di Chieri Dolce    70%    5600
Freisa di Chieri Frizzante    70%    5600
Freisa di Chieri Spumante    70%    5600

La resa massima dell’uva in vino finito per la produzione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri” con menzione aggiuntiva “vigna” e “Freisa di Chieri” Superiore, con menzione aggiuntiva “vigna” seguita dal relativo toponimo non dovrà essere superiore al 70%, rispettivamente per ciascun anno di produzione corrispondente a

2940 litri di vino al 3° anno

3430 litri di vino al 4° anno

3920 litri di vino al 5° anno

4410 litri di vino al 6° anno

4900 litri di vino dal 7°anno di produzione del vigneto.

Qualora tale resa superi le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, l’eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione e invecchiamento sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche di qualità, ivi compreso l’arricchimento della gradazione zuccherina, secondo i metodi riconosciuti dalla legge.

5. I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento :

Tipologia    durata    di cui in legno    decorrenza
“Freisa di Chieri”    min.12    min. 6    1° novembre
Superiore    mesi    mesi    anno raccolta
            delle uve

E’ ammessa la colmatura con uguale vino conservato in altri recipienti, per non più del 10%del totale del volume nel corso dell’intero invecchiamento obbligatorio.

6. Per i seguenti vini l’immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi indicata:

Tipologia    Data
“Freisa di Chieri” Superiore    1° novembre
    (anno successivo
    alla vendemmia)

7. Nell’ambito della stessa tipologia, specificazione aggiuntiva o menzione è consentita, a scopo migliorativo, l’aggiunta nella misura massima del 15% di “Freisa di Chieri” più giovane a “Freisa di Chieri” più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di maturazione obbligatorio.

8. I vini di cui all’art.1 possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata “Collina Torinese Rosso” purché corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dai relativi disciplinari, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6
Caratteristiche al consumo

1. I vini Freisa di Chieri all’atto dell’immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Freisa di Chieri

Colore: rosso rubino con tendenza a leggero granato quando il vino invecchia;

profumo: caratteristico delicato con note di lampone e di rosa e viola;

sapore: asciutto, talvolta vivace leggermente acidulo, che con l’invecchiamento diventa più armonico e delicato;

può presentare eventuali sentori di legno qualora affinato in botte;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.,

per il Freisa di Chieri con indicazione di “vigna” 12,50%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

Freisa di Chieri Superiore

Colore: rosso granato o cerasuolo con tendenza a leggero arancione con l’invecchiamento;

profumo: caratteristico delicato eventualmente con note di lampone e viola;

sapore: secco, con breve invecchiamento, delicatamente morbido ed eventuali sentori di legno;

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.,

per il Freisa di Chieri con indicazione di “vigna” 12,50%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 21 g/l;

Freisa di Chieri Dolce

Colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro talvolta con lievi riflessi violacei;

profumo: caratteristico delicato con note di lampone di rosa e viola;

sapore: dolce, fresco talvolta vivace;

aroma : gradevole di lampone

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui almeno 5,00% vol. svolti;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

Il vino Freisa di Chieri dolce può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica tale che, conservato alla temperatura di 20°C in recipienti chiusi, presenta una sovrapressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione non superiore a 1.7 bar.

Freisa di Chieri Frizzante

Colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro;

spuma: fine, persistente;

profumo: caratteristico delicato con note di lampone di rosa e viola;

sapore: armonico, elegante con retrogusto gradevole di lampone;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

Freisa di Chieri Spumante

Colore: da rosso rubino a cerasuolo piuttosto chiaro;

spuma: fine, persistente;

profumo: caratteristico delicato con note di lampone di rosa e viola;

sapore: armonico, elegante con retrogusto gradevole di lampone;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol. di cui svolto compreso tra 6,00%vol e 8,00%vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l in acido tartarico;

estratto non riduttore minimo: 19 g/l;

2. E’ in facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, con proprio decreto, di modificare i limiti minimi per l’acidità totale e l’estratto secco.

Art. 7
Etichettatura, designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini di cui all’art.1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E’ consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri”, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal corrispondente toponimo, purché:

- le uve provengano totalmente dallo stesso vigneto;

- tale menzione sia stata iscritta nell’apposita “lista positiva” istituita presso l’organismo che detiene l’Albo dei Vigneti della Denominazione;

- la vinificazione e le successive lavorazioni siano svolti in recipienti separati e la menzione “vigna”, seguita dal toponimo, sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento.

- la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia riportata in caratteri di dimensioni uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine controllata “Freisa di Chieri”.

3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di Origine Controllata “Freisa di Chieri” con le specificazioni aggiuntive “Superiore”, e “Vigna” è obbligatoria l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.

Art. 8
Confezionamento

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art.1 per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di capacità consentita dalle vigenti normative, ma comunque non inferiori a 18,7 Cl e con l’esclusione del contenitore da 200 cl.

2. E’ vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini di cui all’art.1 con l’aggiunta della menzione “vigna” seguita dal toponimo per la commercializzazione devono essere di capacità inferiore ai 500cl.

Art. 9
Sanzioni

Chiunque, produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti a monte dei vini e vini con la denominazione di cui all’art.1, che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l’origine e quelli previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti, è punito a norma degli articoli 28, 29, 30, e 31 della legge n. 164/92.